Addebito a chi va via di casa senza la giusta causa

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

Per la Cassazione, il coniuge o compagno che si allontana da casa deve provare un giusto motivo per andarsene se vuole evitare l’addebito nella separazione.

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Addebito della separazione

Allontanarsi dalla casa familiare senza un giusto motivo può essere causa di addebito, ovvero di responsabilità nella fine dell’unione matrimoniale.

Conservare un rapporto continuativo con i figli non esclude  la irreversibilità dell’abbandono.

Lo ha stabilito l’ordinanza n. 1785/2021 della Corte di Cassazione a definizione di un processo  iniziato allorchè il Magistrato del Tribunale addebita la separazione coniugale alla donna allontanatasi dalla casa familiare, respingendo  l’assegno di mantenimento. Decisione a cui la donna si oppone appellando la decisione. Decisione che viene confermata in secondo grado con aggravio di spese di lite.

Esiste  allontanamento se è irreversibile, cioè se si prova che non si torna indietro.

La moglie ricorre in Cassazione per i seguenti motivi:

La Corte di appello le ha addebitato la separazione in violazione del principio affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 25996/2016, il quale prevede che il coniuge che chiede l’addebito è tenuto a provare il nesso di causa tra la violazione del dovere di convivenza e la intollerabilità della convivenza, spettando all’altro dimostrare la giusta causa.

  • Con il secondo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ossia il mancato accertamento della irreversibilità della condotta della donna e quindi della corretta qualificazione della stessa come “abbandono”, visto che si è adoperato per mantenere il rapporto con i figli lasciando loro il suo recapito telefonico.
  • Con il terzo invece contesta la regolamentazione delle spese di lite.

Chi si allontana deve provare di avere una giusta causa

Per la Cassazione il primo e il secondo motivo sollevati dalla ricorrente solo inammissibili, mentre il terzo è fondato e va accolto.

Il primo motivo di ricorso per gli Ermellini è inammissibile perché  la decisione è conforme ai  principi sanciti dalla Corte. Infatti per  “ costante indirizzo di legittimità, il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza  è di per se sufficiente a giustificare l’addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è determinato dal comportamento dell’altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.”

Nel giudizio di separazione chi chiede l’addebito deve provare l’allontanamento dal domicilio dell’altro coniuge che deve provare un allontanamento causato da intollerabilità della convivenza.

Nel caso in cui l’allontanamento è immotivato, chi chiede l’addebito è esentato dal  provare il nesso tra allontanamento e intollerabilità della convivenza, gravando tale onere su chi si allontana, in quanto deve dimostrare la sussistenza di una giusta causa di allontanamento, che si identifica in un comportamento negativo, violento o fedifrago dell’altro.

Inammissibile anche il secondo motivo tenuto conto che il rapporto con i figli e il corretto svolgimento è ininfluente ai fini del decidere.

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