CORONAVIRUS: SÌ A SEPARAZIONI E DIVORZI CON ACCORDO

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea.

Mi posso separare al tempo del coronavirus? Viste le restrizioni del DPCM 10.04.2020, molte coppie si chiedono se, al tempo del coronavirus, devono rimanere separate in casa. 

Le limitazioni per i Tribunali: la fase 2.

Nel periodo dal 16 aprile al 30 giugno si prevede che possano essere adottate dai capi degli uffici giudiziari ulteriorimisure per evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

Con l’emergenza sanitaria in atto, i capi degli uffici giudiziari hanno il potere di limitare l’accesso del pubblico agli uffici.Gli stessi devono definire “linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”.

I capi degli uffici possono altresì stabilire “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto”.

Per quanto attiene alle udienze civili “che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti”, il capo dell’ufficio può adottare misure che ne consentano lo svolgimento attraverso lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice fuori udienza.

 

È quindi chiara la necessità di evitare, per quanto possibile, di recarsi in Tribunale.

 

Come ci si separa al tempo del coronavirus?

Molte coppie temono di dover rimanere separate in casa durante l’emergenza sanitaria.

Innanzi tutto occorre specificare che, nei casi considerati “urgenti”, i giudici dovranno necessariamente tenere l’udienza in un aula del tribunale ed emettere i provvedimenti necessari.

 

In tutti gli altri casi, la parola d’ordine è: accordo.

 

Infatti, al tempo del coronavirus se ci sono i presupposti per un accordo, sarà possibile separarsi senza dover accedere agli uffici giudiziari, attraverso la procedura di negoziazione assistita.

 

Come funziona la procedura di negoziazione assistista al tempo del coronavirus?

L’art. 6, comma 1, del D.L. n. 132/2014 prevede che “la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970 e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio“.

La struttura della negoziazione assistita da avvocati è molto semplice.

 

In primo luogo avvocati e parti stipuleranno una convenzione di negoziazione assistita, dove i primi dovranno spiegare le modalità e le condizioni della procedura di negoziazione.

 

Successivamente i coniugi dovranno trovare un accordo sulle condizioni di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio, con l’ausilio degli avvocati.

Al tempo del coronavirus l’accordo si può raggiungere anche senza avere contatti con la controparte, mediante lo scambio di e-mail fra le parti ed i loro difensori.

 

Al termine delle trattative si redige l’accordo di separazione, di divorzio o di modifica al quale parti ed avvocati appongono una firma digitale.

 

L’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita verrà trasmesso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per il successivo adempimento ai fini del conseguimento dell’efficacia dell’accordo.

A tal fine, il Tribunale di Roma ad esempio, ha fornito un indirizzo di posta elettronica certificata dove inviare la convezione e l’accordo raggiuto dalle parti: non è necessario per gli avvocati recarsi in Tribunale per depositare l’accordo.

Successivamente l’avvocato è obbligato a trasmettere, entro il termine di 10 giorni (dalla data di comunicazione alle parti del nulla osta), all’Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto, copia autenticata dell’accordo, munito delle certificazioni relative all’autografia delle firme e alla menzionata conformità dell’accordo stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico. Anche questo adempimento si esegue mediante la trasmissione alla posta elettronica certificata del Comune.

Le modalità appena descritte consentono alle parti ed agli avvocati di procedere in tutta sicurezza, senza alcun pericolo di assembramento e/o contatti fra persone cosi come richiesto dalle norme dettate dall’emergenza sanitaria.

 

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