A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Grazia Bomenuto
Il mobbing familiare come causa di rottura della relazione coniugale.
Il concetto di mobbing, utilizzato principalmente in ambito lavorativo, è ormai di uso comune anche nel contesto familiare.
Si tratterebbe di un nuovo modo di indicare i maltrattamenti, ma non solo, il termine mobbing in ambito domestico e familiare porta con sé non solo il concetto di maltrattamenti fisici, ma anche di carattere psicologico.
Ma che cos’è il mobbing?
Il mobbing si qualifica come una persistente e continua svalutazione psicologica della vittima designata, mediante la messa in atto di comportamenti prepotenti, coercitivi e vessatori, finalizzati a rendere fragile e manipolabile il soggetto vessato.
Che cos’è il mobbing in ambito familiare o coniugale?
Definito mobbing coniugale o familiare, consiste in attacchi e accuse, svolte in modalità sistematiche nei confronti del proprio partner, coniuge, compagno, convivente, cercando di colpirlo nei suoi lati emotivi e psicologici più deboli o più facilmente aggredibile.
Separazione con addebito per mobbing familiare: quali sono i doveri derivanti dal matrimonio?
Per rispondere a questo interrogativo occorre leggere l’art. 143 del Codice Civile, il quale stabilisce che “dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione“.
Come per gli altri tipi di mobbing, anche quello coniugale, specie se perpetuato per lunghi periodi, può portare a danni nella sfera psicofisica della persona, che possono sfociare in sindrome ansioso-depressiva o in un disturbo post-traumatico da stress, con i sintomi caratteristici di angoscia, senso di inefficacia, diminuzione dell’autostima, oltre ai disturbi fisici collegati.
Per la Corte di Cassazione, il mobbing coniugale per essere tale deve rispettare dei requisiti che sono:
- La reiterazione nel tempo dei comportamenti persecutori;
- Il danno alla salute, sia fisico che psichico, della vittima;
- Il nesso causale tra la condotta mobbizzante ed il danno alla salute;
- l’intenzionalità persecutoria dell’autore, ovvero la volontà di porre in essere la condotta..
Per fare degli esempi, il mobbing coniugale si verifica quando uno dei coniugi offende ed umilia sistematicamente l’altro con il fine di deriderlo, denigrarlo e ferire la sua integrità psicofisica.
Quale è’ il disegno del mobber? La distruzione del partner, qual’è il disegno dello psicopatico e del narcisista maligno?La stessa, ossia la distruzione del partner.
Quello che caratterizza infatti il mobbing familiare (o mobbing coniugale) é un vero e proprio disegno posto in essere al fine di operare una vera e propria distruzione della personalità del partner che (quasi in preda alla c.d. Sindrome di Stoccolma) cade in uno stato di depressione indotta dal mobber (dai suoi comportamenti), nella quale la perdita completa dell’autostima e l’annullamento della personalità sono, spesso, lo strumento per indurre l’allontanamento della vittima. In pratica, ciò corrisponde alla fase della svalutazione che compone il ciclo delle relazioni malate di psicopatici e narcisisti patologici.
Bisogna comunque ricordare che per concedere l’addebito il giudice dovrà verificare se la violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno dei coniugi sia stata la sola e unica causa che ha portato alla fine del matrimonio. Solo infatti nel caso in cui sia stata quella violazione a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, il giudice potrà concedere l’addebito. Se invece dall’analisi dei fatti e delle prove portate in giudizio il giudice ritiene che la crisi coniugale era già in atto e gli episodi di mobbing ne sono stati solo la conseguenza (e non la causa scatenante), non pronuncerà l’addebito di responsabilità.
Per ottenere l’addebito occorre provare sia il comportamento negativo, sia la derivazione da esso di una crisi coniugale irreversibile.
La regola generale, in tema separazione con addebito, si basa sul nesso di causalità tra i comportamenti posti in essere dalla controparte e la rottura del rapporto.
Difatti, a parere dei giudici di piazza Cavour, con la sentenza del 29 Gennaio 2014 n. 1893, la separazione è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale comportamento e la rottura del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata, fino al verificarsi di tale episodio.
La dichiarazione di addebito comporta, quindi, l’imputabilità al coniuge, di aver posto in essere volontariamente e consapevolmente un comportamento contrario a tali doveri, determinando la crisi del rapporto coniugale.
Lo Studio Legale Missiaggia vanta una consolidata esperienza in ogni fase dei giudizi di separazione e divorzio, affidamento minori nati fuori dal matrimonio, nel settore del diritto di famiglia, offrendo un’assistenza specializzata anche innanzi al Tribunale per i Minorenni ed, in materia di rapporti patrimoniali tra coniugi o conviventi e di mantenimento dei figli.
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