Tribunale di Roma 2019 : CTU propone l’affidamento esclusivo al papà con collocamento prevalente presso di lui, stravolgendo completamente l’ordinanza interinale emessa in sede di udienza presidenziale! Quale sarà ora l’orientamento del Tribunale capitolino?

Tredici anni di matrimonio e 3 figli minori.

Giovani, belli e lui anche ricco!

Una lunga crisi coniugale e poi due anni fa l’allontanamento di lui dalla casa coniugale.

In sede di udienza presidenziale, stante la diversa rappresentazione del quadro familiare ed al fine di fare chiarezza, il giudice disponeva una CTU (consulenza tecnica d’ufficio) per valutare l’idoneità genitoriale delle parti; passo necessario per adottare la scelta più conforme agli interessi dei minori, ed emetteva un’ordinanza interinale per disciplinare i provvedimenti provvisori e urgenti.

L’ordinanza interinale prevedeva l’affidamento condiviso con collocamento paritetico presso entrambi i genitori, ovvero il seguente piano di frequentazione

La CTU disposta dal giudice aveva ad oggetto i seguenti quesiti.

Svolte le indagini così come formulate dal giudice, la CTU depositava la consulenza tecnica arrivando ad una conclusione che in toto stravolgeva quanto era statuito nella ordinanza interinale disposta illo tempore.

Ed invero il CTU propone nell’immediato come tutela per i minori l’Affidamento esclusivo al padre, —————-, con collocamento prevalente presso di lui.

Tale soluzione garantirebbe sia la stabilità dei figli che ogni terapia necessaria a moderare i danni prodotti dalla separazione favorendo la bi genitorialità e la ridefinizione dell’affidamento nella forma condivisa. 

Ma chi è il consulente tecnico d’ufficio, meglio conosciuto come CTU?

La legge n. 54/2006 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il principio della bigenitorialità. All’interno di questa cornice normativa, il consulente tecnico d’ufficio viene nominato per valutare le capacità genitoriali in relazione agli specifici bisogni della prole. Attraverso i quesiti posti al CTU, il Giudice può ricevere, non solo un quadro preciso dei rapporti tra il minore e ciascuno dei genitori e delle caratteristiche di personalità di questi ultimi, ma anche delle indicazioni in merito alle migliori modalità di esercizio delle funzioni genitoriali. Nel caso specifico delle separazioni e dei divorzi, la valutazione dell’esperto verte sull’idoneità genitoriale, riguardante la capacità di erogare cure materiali ed affettive, capacità di ciascun genitore di anteporre ai propri bisogni quelli della prole. La capacità di cooperazione tra i due genitori, il rispetto reciproco, sono fattori protettivi per un figlio, mentre la presenza di comportamenti strumentali, atteggiamenti di squalifica impediscono la corretta gestione della co-genitorialità.

Al centro ci sono sempre gli  interessi del minore. Ma quali sono questi interessi? A questo interrogativo ci fornisce la risposta l’art. 337-ter c.c.:

“Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”

La libertà del giudice

A tal proposito ricordiamo che “Il giudice non è vincolato ad aderire alle conclusioni del consulente tecnico da lui nominato. Se intende, tuttavia, condividere i risultati della perizia, sarà tenuto a darne adeguata motivazione solo laddove le parti o i loro consulenti abbiano avanzato precise censure, che esigono una replica. Allo stesso modo, il dovere di motivazione sussiste però anche laddove il giudice intenda discostarsi dagli esiti della Ctu. (Cass., sez. IV, 13 dicembre 2010).

Non ci resta che aspettare pochi giorni per sapere l’orientamento del Tribunale romano ricordando che, l’affidamento esclusivo del figlio minore a un solo genitore è disposto dal giudice solo se l’affidamento condiviso sia contrario all’interesso del figlio stesso, in tal senso  l’art. 337 quater cod. civ .

 

A cura dell’avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’avv. Maria Grazia Bomenuto

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