Affidamento condiviso. Cosa succede se non rispettate il diritto di visita e provate ad ostacolare il rapporto padre figlio?

Affidamento condiviso: Cosa succede se non rispettate il diritto di visita e provate ad ostacolare il rapporto padre figlio?
Genitori alla pari – mamma e papà stessi diritti e doveri. Salerno Tribunale I Sezione Decreto del 28 giugno 2017

 Affidamento condiviso  Linee guida – Tribunale di Salerno

Il caso trattato dal Tribunale riguarda una bimba di 4 anni collocata prevalentemente presso la madre, la quale ne gestiva unilateralmente benessere e salute, con partecipazione alla sua vita con il nuovo partner e al contempo e nello stesso tempo ostacolata nella frequentazione paterna.
La mamma ignorava le previsioni di incontri ed escludeva il papà da compiti di cura, giungendo a chiederne l’esclusione dall’affidamento  condiviso e la decadenza dalla responsabilità genitoriale. Per saperne di più leggi anche il sito www.affidamentocondiviso.it
A distanza di undici anni dalla introduzione dell’affidamento condiviso (L.  n. 54/2006), due Tribunali meridionali (di Brindisi e di Salerno) hanno prodotto le linee guida che, di fatto, sanciscono l’addio al collocamento prevalente, vanificando le aspettative del genitore, oggi possiamo dire “solo provvisoriamente collocatario”.
Nella pronuncia in commento il Tribunale di Salerno ha espresso e concretizzato i più recenti criteri interpretativi dell’affidamento condiviso.
È opportuno ribadire che l’affidamento condiviso è disposto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale per attuare il diritto dovere di ogni genitore di mantenere, istruire ed educare i figli (Art. 30 Cost.) ed il diritto della prole (Art. 337 – ter co.1 c.c.) .
Tale istituto è finalizzato alla realizzazione dell’interesse morale e materiale della prole e per questa ragione i con entrambi i genitori (un diritto soggettivo, di per sé ovviamente coincidente con il loro interesse), il che comporta l’attribuzione a ciascuno di essi di pari opportunità quando abbiano capacità genitoriali omogenee, salvo casi eccezionali.
Pertanto, per realizzarlo è necessario un intervento del giudice: “Proprio quando uno dei genitori tende ad espellere l’altro e ad occupare tutto lo spazio decisionale della vita quotidiana è indispensabile che il giudice eviti la frattura tra genitore accudente e genitore pagante e ristabilisca l’equilibrio all’interno della coppia genitoriale senza distinzione di ruolo. Ciò non potrà che migliorare il rapporto del figlio con ciascun genitore”.
Il Tribunale salernitano ha precisato come sia fondamentale che il giudice adotti i provvedimenti che realizzino il più possibile  l’“interesse morale e materiale dei minori”.
I temi che il provvedimento del giudice deve trattare per realizzare l’interesse morale e materiale dei minori, dunque un giusto affidamento condiviso, nell’ordine sono:
1) modalità dell’affido congiunto, condiviso e continuativo con ciascuno dei genitori;
2) determinazione dei compiti di cura in capo ad ogni genitore;
3) determinazione dei tempi e delle modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore: La “concreta bigenitorialità” non si realizza mediante l’automatico “collocamento preferenziale presso uno dei genitori” e la concessione del “minimo sindacale” all’altro, né con la “fiscale pariteticità tra i genitori dei tempi di fruizione della prole”; al contrario questa può realizzarsi attraverso una condivisione di esperienze, attribuendo ad entrambi i genitori di partecipare alla quotidianità del proprio figlio anche se in tempi differenti;
4) fissazione della misura e del modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Il tribunale entra anche nel merito della fondamentale scelta della forma del mantenimento, evidenziando che ciascuno dei genitori è pariteticamente tenuto a svolgere compiti di cura a vantaggio dei figli .
5) assegnazione della casa familiare. Sotto altro profilo il Tribunale di Salerno ha smontato un altro punto fermo della giurisprudenza attuale, ovvero che mantenere sempre e comunque i figli a trascorrere più tempo possibile entro quelle mura tra le quali magari i genitori si sono quotidianamente scontrati per anni sia di indiscutibile vantaggio per i figli e non da valutare caso per caso.
In particolare, l’assegnazione della casa familiare “mira a garantire la continuità del vivere quotidiano della prole nel consueto habitat domestico per il tempo in cui rimarranno con il genitore assegnatario. Ciò non di meno deve essere valutato se in concreto l’assegnazione al coniuge non proprietario della casa sia la soluzione più opportuna per la prole tenuto conto che in una situazione di equilibrio dinamico i figli potrebbero essere più felici di abitare con il genitore in una casa in affitto più centrale piuttosto che nella stessa casa, luogo di litigi e periferica “espropriata” all’altro genitore”.
6) individuazione della residenza abituale e del domicilio o dei domicili: a seguito della determinazione dei tempi e della modalità della presenza dei minori presso ciascun genitore il Tribunale fissa la residenza anagrafica del minore presso uno di essi, fissa il domicilio del minore presso entrambi i genitori.
In conclusione, per il Tribunale di Salerno la realizzazione della “concreta bigenitorialità” non è, comunque, un obiettivo irrealizzabile.
Pari opportunità per i figli di rapportarsi con ciascun genitore per ogni loro esigenza. Genitori che saranno in una posizione di pari dignità e pari responsabilità, presenti nella vita dei figli intercambiabilmente, in una sorta di equilibrio dinamico. I compiti di cura scattano per entrambi i genitori, in modo che possano entrambi partecipare alla vita quotidiana dei figli.
È il “condividere esperienze” l’ “elemento essenziale della relazione genitore-figlio”, performativo di una “concreta bigenitorialità” di un corretto affidamento condiviso.

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

https://www.osservatoriofamiglia.it/moduli/17506857__Tribunale-di-Salerno-18-04-2017.pdf

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