AFFIDAMENTO ESCLUSIVO. QUANDO E’ POSSIBILE?
IL CASO
Tizia e Caio si separano consensualmente e sottoscrivono le condizioni dove è previsto l’affidamento condiviso delle figlie con collocamento prevalente delle minori presso l’abitazione della madre – cui viene assegnata la casa coniugale – ponendo a carico del padre, un assegno di complessivi € 400,00 quale contributo al mantenimento delle figlie.
A seguito dell’inadempimento di Caio – che da subito omette il versamento del suddetto assegno ed assume comportamenti vessatori tenuti dallo stesso nei confronti dell’ex coniuge, chiede al Tribunale adito la modifica dei provvedimenti presidenziali e l’affidamento esclusivo delle minori.
Inoltre, in sede penale Tizia promuove una denuncia per maltrattamenti ed ottiene un’ordinanza cautelare restrittiva nei confronti di Caio.
All’esito del procedimento, il Collegio, con Decreto del 12.03.2015, accoglie la domanda di Tizia e dispone l’affidamento esclusivo delle figlie alla madre poiché Caio, atteso che, dagli elementi acquisiti, risultava non più in grado di occuparsi delle persone di età minore tenuto peraltro conto dell’omesso pagamento del contributo di mantenimento e dell’assunzione di psicofarmaci.
Il resistente, infatti, non viene ritenuto idoneo ad assumere il pieno esercizio della responsabilità genitoriale quale genitore co-affidatario circostanza confermata anche dall’emissione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ricorrente.
LA LEGISLAZIONE
La legge n. 54/2006 sull’affido condiviso, sancisce principi che aprono la strada ad un nuovo modo di intendere i rapporti tra genitori e figli, anche dopo la separazione.
I concetti di bigenitorialità, condivisione, corresponsabilità, codecisione, considerano primario il diritto dei figli ad avere con entrambi i genitori un rapporto continuativo ed equilibrato anche dopo la crisi irreversibile che ha disgregato la loro famiglia.
Orbene, nonostante l’affidamento condiviso sia la regola, non mancano, nella prassi, elementi di criticità e sono diventati frequenti i casi in cui il Tribunale dispone l’affidamento esclusivo del minore ad un solo genitore.
Premesso quanto sopra, assume rilevante importanza il Decreto pronunciato dalla I Sezione Civile del Tribunale Ordinario di Roma del 12.03.2015 poiché l’organo giudicante, considerando il prevalente interesse delle persone di età minore, opta per l’affidamento esclusivo delle stesse alla madre essendo, quello di cui sopra, il regime più idoneo alla realizzazione dell’interesse delle stesse diventate strumento di pressione psicologica di un ex coniuge nei confronti dell’altro,.
La giurisprudenza, del resto, è chiara ed univoca nell’elencare le circostanze ostative all’affidamento condiviso tra cui, ricordiamo, rientrano:
1) abuso o violenza sul minore ad opera di uno dei due genitori;
2) stato di detenzione di uno dei due genitori, situazioni di tossicodipendenza, di alcolismo, altresì, di patologie psichiche (cfr. Decreto Trib. Roma I Sez. Civ. del 12.03.2015);
3) violazione, da parte di uno dei due genitori, dei tipici doveri nei confronti della prole tra cui, più frequentemente, il dovere di mantenimento (cfr. Decreto Trib. Roma I Sez. Civ. del 12.03.2015);
4) comportamento di un genitore tendente a screditare la figura dell’altro genitore nei confronti del figlio (cfr. Decreto Trib. Roma I Sez. Civ. del 12.03.2015; Sentenza n. 16593/2008).
Esaminando il caso de quo, la presenza di una patologia psichica, la violazione del dovere di mantenimento ed il comportamento volto a screditare la figura materna inducono il Collegio a revocare i provvedimenti precedentemente assunti e a disporre l’affidamento delle minori alla sola madre in applicazione dell’art. 337 quater cod. civ., recentemente introdotto dal D.Lgs. 154/2013, il quale prevede l’ipotesi in cui “il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore” .
Alla luce di quanto sopra esposto, è doveroso evidenziare che lo stravolgimento realizzato dalla riforma di cui alla L. 54/2006 non obbliga assolutamente il Giudice a scegliere sempre e comunque l’affidamento della prole ad entrambi i genitori.
L’affidamento esclusivo, infatti, rimane tuttora adottabile qualora ne ricorrano i presupposti dovendo, l’autorità giudiziaria, fare i conti con il caso concreto sottoposto al suo esame, al fine di decidere quale regime sia più idoneo alla realizzazione dell’interesse della persona di età minore.
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