IL CASO
Un ex coniuge, dopo la morte della moglie, impedisce ai genitori di lei di frequentare il nipote.
Questi allora, insieme alla zia materna, si rivolgono al Tribunale per i minorenni ottenendo un provvedimento che li autorizza, un pomeriggio a settimana, ad incontrare il nipote. La pronuncia non piace al padre che continua ad avere atteggiamenti ostativi.
La vicenda giunge sino in Cassazione ed è qui che i giudici confermano che un padre non può impedire ai nonni di frequentare il proprio nipote perché questo comporterebbe privare il minore di una significativa sfera affettiva, resa ancora più importante a seguito della morte della madre.
La Corte in questa circostanza è stata molto chiara nell’affermare come un tale atteggiamento malevolo del genitore possa comportare in capo allo stesso la decadenza della potestà genitoriale.
La Legislazione
La legge fino al 2013 non riconosceva ai nonni un diritto di visita autonomo nei confronti dei nipoti, ma riconosceva ai nipoti stessi un diritto di conservare la continuità dei rapporti con gli stessi e con le altre persone facenti parte della famiglia.
Con la riforma della famiglia è stato inserito nel codice civile l’art. 317 bis intitolato “rapporti con gli ascendenti”, ed ha previsto che ” Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma “.
Oggi, infatti, come si evince dal testo letterale della norma è previsto anche il diritto per gli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.
Pertanto, se tale diritto viene impedito o limitato, essi potranno ricorrere al Giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché adotti i provvedimenti più opportuni nell’esclusivo interesse del bambino.
I nonni sono portatori di un interesse legittimo che può ottenere tutela anche in sede giudiziaria, quando sussiste un corrispondente interesse dei nipoti ad avere una stabile e continuativa frequentazione con i nonni stessi ritenuta utile e importante ai fini di una loro serena ed equilibrata crescita.
Il legislatore delegato (D.L.gs 154/2013, art. 96), tuttavia, ha introdotto anche una modifica di diritto processuale in seno all’art. 38 disp. att. c.c. prevedendo che «sono, altresì, di competenza del Tribunale per i Minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile». Da ciò, dunque, la conseguenza che la competenza per tali procedimenti è attribuita al Tribunale per i minorenni.
Il procedimento si svolge in Camera di consiglio ed il Giudice, dopo aver preso le informazioni che ritiene necessarie, sentito il P.M., ascolta il minore.
L’ascolto del minore viene reso ove questo abbia compiuto i 12 anni, mentre per quelli minori degli anni 12 viene disposto solo ove questi abbiano capacità di discernimento.
ATTENZIONE: il Giudice, nell’assumere tutte le decisioni, dovrà avere a cuore il preminente interesse del minore. Ciò significa che se dall’esame del minore emerge una sua volontà a non conservare i rapporti con gli ascendenti, il Giudice dovrà tenerne conto e non potrà imporre al bambino delle visite non gradite. Nè gli ascendenti legittimi potranno essere privilegiati se l’interesse della persona di età minore è la crescita equilibrata al di fuori della famiglia di origine di uno dei genitori per motivi legate a specifiche fattispecie.
Per completezza espositiva segnaliamo una recentissima e già storica sentenza emessa dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, alla fine di gennaio (CEDU sez. II nel caso Manuello e Nevi c. Italia del 20 gennaio 2015) chericonosce il rapporto nonni-nipoti come uno dei legami familiari tutelato dalla carta europea dei diritti dell’uomo.
Infatti, a parere della Corte ogni singolo Stato deve predisporre tutte le misure necessarie per tutelare il benessere del minore e favorire il percorso di conciliazione con i nonni, dovendosi ritenere il loro legame uguale a quello dei minori con i loro genitori e quindi dovendosi applicare gli stessi principi.
Pertanto i nonni, come i genitori, sono titolari del diritto ineliminabile di visita ai nipoti senza ostacoli di sorta, qualora ripetiamo, ciò non si ripercuota in un pregiudizio per i minori.
Ovviamente l’auspicio è che questa tutela apprestata ai nonni non alimenti il conflitto nella crisi della coppia ma che sia di monito per i genitori affinché comprendano l’importanza della presenza degli stessi nella vita dei minori, atteso anche il loro riconoscimento a livello legislativo, sia presupposto di guida nella crisi di coppia al fine di sostenere i piccoli in questo difficile passaggio.
Segue Sentenza
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado Presidente –
Dott. DOGLIOTTI Massimo Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sui ricorsi iscritti ai nn. RG. 21838/12 e 10702/13 Ud. 18/11/13 proposti da:
D.B.G., elett.te dom.to in Roma, via Muzio Clementi 9, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Raguso, rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso dagli avv.ti SPORTELLI MAURIZIO e Sebastiano Cicchelli che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il fax n. 080/5474811 e gli indirizzi p.e.c. sportelli.maurizio.avvocatibari.legalmail.it e cicchelli.sebastiano.avvocatibari.legalmail.it;
– ricorrente –
nei confronti di:
D.B.A., in persona del curatore speciale, avv. B.A., giusta nomina del Tribunale per i minorenni di Bari del 22 settembre 2010, e in qualità di difensore dello stesso in virtù del disposto dell’art. 86 c.p.c., e di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliato in Roma, via del Tritone 102, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax n. 080/5240186 e all’indirizzo di posta
elettronica certificata benegiamo.antonio.avvocatibari.legalmail.it;
e
D.M.A., S.P.G. e D.A.R.P., elettivamente domiciliati in Roma, via Pacuvio 34, presso lo studio dell’avv. Guido Romanelli, rappresentati e difesi, per mandato a margine del controricorso, dall’avv. Marialaura Basso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al fax n. 080/5216084 e all’indirizzo di posta
elettronica certificata basso.marialaura.avvocatibari.legalmail.it
– controricorrenti –
e
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari; avverso il decreto emesso dal Tribunale per i minorenni di Bari il 13 giugno 2012 e depositato il 15 giugno 2012, R.G. n. 915/2010; sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità di entrambi i ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
1. D.M.A., S.P.G., D. A.R.P., rispettivamente, i primi due, nonni materni e, la terza, zia materna di D.B.A. (nato a (OMISSIS)), hanno proposto, in data 21 luglio 2010, ricorso al Tribunale per i minorenni di Bari rappresentando la grave situazione di estromissione dal legame affettivo e relazionale con il nipote provocata dal comportamento ostativo del padre D.B. G. dopo la morte della moglie D.A.P. avvenuta prematuramente il (OMISSIS). Hanno chiesto al Tribunale di adottare i provvedimenti necessari a ripristinare il rapporto di D. B.A. con i congiunti del ramo materno.
2. Il Tribunale per i minorenni di Bari ha emesso un primo provvedimento in data 22 settembre 2010 con il quale ha fissato una udienza per l’ascolto del minore, del padre, dei ricorrenti e degli operatori dei servizi sociali e ha nominato un curatore speciale del minore nella persona dell’avv. B.A..
3. Permanendo le difficoltà per la partecipazione del minore al procedimento e per il ripristino della relazione con i congiunti materni il giudice delegato ha rimesso il procedimento al Collegio che in data 29 giugno – 19 luglio 2011 ha emesso un primo decreto con il quale ha disposto che: a) D.B.A. incontri i nonni e la zia materna, in assenza del padre, presso l’abitazione dei nonni, per un pomeriggio la settimana, secondo un calendario che verrà concordato fra le parti con la mediazione del difensore del minore e degli operatori del servizio sociale e del consultorio familiare, i quali cureranno anche la preparazione psicologica del minore agli incontri; b) il padre non ostacoli la relazione fra il minore e i congiunti materni e segua le indicazioni degli operatori sociali, avvertendolo che, in caso contrario, potrà procedersi a un accertamento peritale sulle condizioni psico-fisiche del minore e all’adozione di eventuali provvedimenti limitativi della potestà; c) il servizio sociale del Comune di Bari IX circoscrizione, e il consultorio familiare Murat si impegnino a continuare a seguire il caso del minore inoltrando all’ufficio una relazione di aggiornamento entro tre mesi. Con lo stesso provvedimento il Tribunale ha fissato le modalità per la prosecuzione del procedimento e una udienza di verifica invitando a comparire davanti al giudice delegato D.B. G., i ricorrenti, gli operatori del servizio sociale del Comune e del consultorio familiare, il curatore speciale.
4. Contro il provvedimento ha proposto reclamo D.B.G. e la Corte di appello, con decreto del 13 aprile – 7 maggio 2012, lo ha dichiarato inammissibile perchè proposto avverso un provvedimento meramente interlocutorio.
5. In data 13/15 giugno 2012 il Tribunale per i minorenni di Bari ha emesso un nuovo decreto in parziale accoglimento delle richieste del pubblico ministero con il quale, dopo aver constatato che D.B. G. non consente l’audizione del figlio da parte del Tribunale, nè la frequentazione dei ricorrenti e neanche i colloqui con la psicologa del consultorio familiare, adducendo uno stato di malessere e turbamento a carico del figlio derivante dal procedimento giudiziario e dai contatti con i parenti, e con la psicologa del consultorio attestato dal certificato medico del neuropsichiatra L.V. che ha visitato il bambino, ha confermato i precedenti provvedimenti.
6. Il Tribunale ha ritenuto infatti indispensabile l’audizione del minore e il ripristino della relazione con i parenti del ramo materno. Ha fissato l’udienza del 21 settembre 2012 per l’ascolto del minore D.B.A. alla presenza del Dott. L.V. al fine di ottenere le sue valutazioni medico-specialistiche in ordine alla condizione di disagio e alle patologie che ha diagnosticato prestando le proprie cure ad D.B.A.. Il decreto ha previsto un eventuale accertamento peritale sulle condizioni psicofisiche del minore all’esito dell’ascolto.