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Revenge Porn

Cos’è il Revenge porn?

Quando parliamo di revenge porn (in italiano può essere tradotto come vendetta porno) ci riferiamo ad una espressione di lingua inglese utilizzata per classificare la diffusione o pubblicazione di immagini o video ritraenti una persona in una situazione “intima” senza il consenso della stessa. Viene definita anche “pornografia non consensuale” o “abuso sessuale tramite immagini”. Nella maggior parte dei casi la diffusione avviene per mano di un partner che, a seguito della chiusura della relazione, si “vendica” pubblicando questo genere di immagini. L’espressione revenge porn, dunque, viene tipicamente usata per descrivere quelle situazioni di diffusione online di materiale pornografico per mano del partner a seguito della fine di una relazione, ma ha finito per racchiudere nella stessa categoria anche la distribuzione di materiale pornografico senza il consenso dell’interessato.

Viene considerato come una vera e propria forma di violenza e di abuso sia psicologico che sessuale. La pubblicazione è infatti volta all’umiliazione della persona interessata e spesso vengono anche forniti i riferimenti per l’identificazione del rappresentato all’interno dei video in modo da renderle la vita più difficile.

REVENGE PORN: L’AVVOCATO, STUPRI E VENDETTE SUL WEB IN AUMENTO

Disciplina del reato di revenge porn: esiste? Come funziona?

A livello mondiale, a seguito del proliferare di casi di cronaca legati al revenge porn, molti Stati hanno deciso di iniziare a disciplinare specificamente il reato, legandolo nella maggior parte dei casi a delle molestie, violazioni della privacy e diffamazioni; vi sono stati anche dei casi in cui si è arrivati a condannare il revenge porn come istigazione al suicidio

 

Revenge porn in Italia

Fino al 2019 in Italia non esisteva alcuna specifica disposizione legislativa in materia di revenge porn e tutto ciò che le vittime potevano recriminare era legato ai reati di violazione della privacy, diffamazione e scorretto trattamento dei propri dati personali. Data l’evidente insufficienza dei mezzi a disposizione delle vittime è stato approvato il disegno legge Codice Rosso riguardante il c.d. revenge porn il 17 luglio 2019 che ha specificamente introdotto due differenti figure di reato collegate allo stesso: la prima riguardante la diffusione di immagini o video che siano a contenuto sessualmente esplicito e che fossero destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, da parte di chi ha realizzato tali immagini; la seconda, invece, riguarda coloro che ricevono tali immagini e ne contribuiscono alla diffusione per ledere le persone rappresentate nelle stesse.

È stato dunque inserito l’articolo 612ter del codice penale specificamente in materia di “pornovendetta” e recita: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

  La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento.

  La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

  La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d’ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

È importante sottolineare come la condotta tipica del reato si riscontri nel non solo realizzare o sottrarre immagini dal contenuto sessualmente esplicito con la successiva pubblicazione delle stesse, ma anche che il materiale in tal modo diffuso dovesse rimanere privato e che sia stato messo in circolazione senza il consenso di coloro che sono rappresentati.

 

Cosa si intende per consenso?

Il consenso è un argomento decisamente delicato ed ha sollevato diverse domande sul come debba essere dato e sul quanto debba permanere. 

I metodi per dare il proprio consenso sono diversi: consenso esplicito, implicito o tacito (per consenso tacito si intende la passiva accettazione della ripresa e della successiva diffusione) e può essere comunicato per iscritto o oralmente.

Molto importante è, inoltre, che una volta manifestato il consenso questo non sia viziato per motivi di:

Questi sono dunque i tipici vizi del consenso nei cui casi, anche qualora questo si fosse manifestato, non sarebbe da prendere in considerazione come prova. È infatti noto che, in tali condizioni, la persona che lo manifesta non risulta in grado di essere realmente conscia della situazione a cui sta andando incontro.

 

Come funziona la prova del consenso?

Su colui che viene accusato di revenge porn grava l’onere di provare il fatto di essere stato autorizzato alla comunicazione; si tende infatti ad essere a favore delle vittime di tali situazioni rifacendosi al principio secondo cui tutto ciò che accade nell’intimità, indipendentemente se avvenisse in maniera consapevole o meno, deve rimanere riservato. A questo fa eccezione solamente il caso in cui vi sia la prova contraria, ma appare evidente come ci sia una presunzione di ragione a favore della vittima e sia poi onere dell’imputato dimostrare il contrario.

Il reato di chi diffonde

Al secondo comma dell’articolo 612 ter è specificamente punito colui che riceve o acquisisce il materiale riservato ed intimo e, senza il consenso delle persone rappresentate, ne contribuisce alla diffusione con il consapevole scopo di arrecare un danno. Il fine di arrecare danno a coloro che sono rappresentati fa si che il dolo previsto per tale reato sia specifico, e che dunque, colui che agisce, debba essere consapevole del fatto che oltre ad aver posto in essere la condotta tipica del reato, la stessa fosse volta a ledere la figura e l’immagine dei rappresentati. 

Anche in questo caso l’onere della prova graverà sull’agente, che si troverà a dover dimostrare di aver partecipato alla diffusione di tali immagini, ma senza l’intenzione di ledere nessuno.

 

Le Aggravanti

L’articolo 612ter elenca espressamente una serie di casi in cui la pena derivante dal reato di revenge porn viene aggravata: il terzo comma considera come aggravanti: “(…)se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici(…)” ed il quarto(…)se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza”.

Il primo gruppo di aggravanti (al terzo comma) riguarda dunque la figura di colui che compie l’azione ed il suo legame con la vittima oltre alle modalità di diffusione, mentre il secondo (al quarto comma) riguarda la condizione della vittima, che nelle situazioni elencate risulta ancora più debole ed emotivamente fragile.

Come si procede nei casi di revenge porn?

All’ultimo comma dell’articolo 612ter si affronta l’argomento della procedibilità nei casi di revenge porn. Il reato viene infatti punito a querela della persona offesa da proporre nel termine di sei mesi. La remissione della stessa potrà essere solo processuale. Molto importante è poi la possibilità di procedere d’ufficio nei casi in cui la diffusione illecita di video o immagini sessualmente esplicite sia commessa nei casi di aggravante previsti al quarto comma e quindi nei confronti di persone in condizioni di inferiorità fisica o incapaci e donne in stato di gravidanza.

 

Il caso più emblematico in Italia

Purtroppo, anche in Italia, vi sono stati, soprattutto negli ultimi anni, diversi casi, alcuni dei quali hanno addirittura portato al suicidio della persona interessata tanto era insopportabile l’umiliazione subita.

 

Le azioni di Anonymous

Il gruppo internazionale di hacker Anonymous si è fortemente battuto per fermare il revenge porn lanciando l’hashtag #RevengeGram che viene definita un’operazione “di pulizia del web da perversi e molestatori sessuali”. Sono dunque stati denunciati da parte del gruppo di hacker diversi canali Telegram in cui venivano scambiate immagini pedopornografiche ed immagini di ex fidanzate una volta chiusa la relazione utilizzate anche per ricattare le vittime. Anonymous ha anche diffuso i nominativi di coloro resisi responsabili di questo revenge porn ed ha inoltre dichiarato che non si fermerà qui: “Su Telegram esistono gruppi, persone, canali e bot che condividono materiale pedopornografico, pubblicando contenuti che mettono a serio rischio i minori e le loro famiglie. Ci sono tutti quei contenuti definiti revenge porn che mettono pubblicamente alla gogna persone, per la maggior parte donne e ragazze, che hanno condiviso le proprie foto intime fidandosi del destinatario. Per questo abbiamo deciso di lanciare l’operazione OpRevengeGram con lo scopo di contrastare questi infami criminali che celandosi dietro l’anonimato di internet si fanno beffe della società fregandosene delle possibili conseguenze che le loro azioni hanno sulle vittime”.

Tradimenti perversi e diffusione dei dati online: quali tutele?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e del dottor Ludovico Raffaelli