Con il divorzio si intende l’istituto giuridico che permette lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. La differenza con la separazione è che questa’ultima non mette fine al matrimonio in modo definitivo, ma ne sospende gli effetti in attesa di divorzio o di una riconciliazione.
L’art. 1 della Legge n. 898/1970 afferma che «Il Giudice pronuncia lo scioglimento del matrimonio […] quando […] accerta che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita».
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Il divorzio venne introdotto a livello legale in Italia il 1º dicembre 1970, entrando in vigore il 18 dicembre 1970.
Una particolarità del sistema giuridico italiano è che il divorzio non può essere ottenuto direttamente con il relativo procedimento giudiziario, ma deve essere preceduto da un periodo di separazione coniugale (almeno sei mesi se la separazione è consensuale o da almeno 12 mesi se è giudiziale).
Il divorzio cosiddetto ‘breve’ è un istituto giuridico, introdotto con la legge 55/2015 approvata in Parlamento il 22 aprile 2015, che permette di ottenere lo scioglimento del matrimonio civile o di quello concordatario dopo che siano trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di separazione consensuale oppure un anno da quello giudiziale.
Se il matrimonio è stato contratto con rito civile, si parla di scioglimento, se è stato celebrato matrimonio concordatario, si parla di cessazione degli effetti civili.
Il divorzio congiunto o consensuale è il procedimento giudiziario che viene avviato, una volta raggiunto l’accordo sulle questioni più rilevanti, di comune accordo da entrambi i coniugi.
A titolo semplificativo e da considerarsi i più rilevanti, abbiamo: la gestione dei beni comuni, l’assegno divorzile, le visite dei figli, etc…
Il procedimento si svolge innanzi al Tribunale in camera di consiglio
Il tutto si esaurisce in una sola udienza che viene fissata dal Presidente del Tribunale dopo aver letto il ricorso.
Il giudice esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, deve accertare che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita per l’esistenza di una delle cause tassativamente previste dall’art. 3 della L.898/70 ,ovvero:
Vale bene sottolineare che devono essere sussistenti entrambi i presupposti affinché si possa pronunciare sentenza di divorzio, ossia
Arrivati a questa fase sarà emessa la sentenza che proclamerà lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Questa deve essere trasmessa all’ufficiale di stato civile per essere annotata nell’apposito registro dello stesso luogo in cui era stato trascritto l’atto di matrimonio.
Separazione, divorzio o scioglimento unione civile in negoziazione assistita.
Lo studio Legale Missiaggia assiste da anni la propria clientela che intende ricorrere alla procedura del divorzio a domanda congiunta per sciogliere il vincolo matrimoniale o la cessazione degli effetti civili.
Con il Decreto Legge 132 del 2014 si è reso possibile divorziare congiuntamente anche a mezzo dell’istituto della negoziazione assistita
La negoziazione assistita consente alle parti stipulare un accordo scritto, attraverso l’assistenza dei rispettivi avvocati. L’accordo deve ricevere il consenso del pubblico ministero.
Inizia con la trasmissione di un invito a concludere la convenzione per il divorzio (è bene rammentare che la mancata risposta all’invito o il rifiuto sono elementi che potranno essere tenuti in considerazione dal Giudice nel caso venga instaurato un divorzio giudiziale).
Le parti devono rispettare dei termini, ovvero l’accordo deve essere raggiunto in un termine non inferiore ad un mese dall’inizio della procedura di negoziazione assistita.
Gli adempimenti successivi sono a carico degli avvocati, ovvero, questi oltre a dover garantire la conformità dell’accordo alle “norme imperative e all’ordine pubblico”, devono autenticare le firme apposte dalle parti, ed in più hanno l’obbligo di trasmettere la copia autentica dell’accordo all’Ufficiale di Stato Civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Giova rammentare che, come per la separazione, prima della trasmissione presso l’ufficiale di stato civile, l’accordo deve ottenere il nulla osta o autorizzazione da parte del pm.
Il primo quando non ci sono figli minorenni, incapaci o portatori di handicap gravi; il secondo, ovvero l’autorizzazione, se invece ci sono figli minorenni , incapaci o portatori di handicap gravi, l’accordo deve essere trasmesso al pm entro 10 giorni
L’utilizzo di questo istituto presuppone ovviamente che ci sia un accordo su tutti gli aspetti, anche patrimoniali, riguardanti il divorzio.
Ai coniugi non sarà dunque necessario presenziare in Tribunale o fare alcunché. Lo studio legale si occuperà poi del deposito degli accordi intercorsi presso la Procura della Repubblica.
L’avvocato avrà infine il compito, entro dieci giorni dalla sottoscrizione degli accordi raggiunti, di trasmettere i relativi documenti al competente Ufficio di Stato Civile presso il Comune in cui il matrimonio è stato celebrato. Il fine è quello dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
E’ bene precisare che, questa procedura può essere utilizzata esclusivamente da coniugi senza figli minorenni o maggiorenni incapaci o portatori di handicap oppure economicamente non autosufficienti e non può contenere patti di trasferimento patrimoniale, l art. 12 del DL 132/2014, recante misure per la “Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile”, al secondo comma recita “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti”, e continua al terzo stabilendo che “L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale”. Esclude i trasferimenti immobiliari, ma consente le attribuzioni di un assegno periodico o di un importo in un’unica soluzione.
I coniugi vengono riconvocati dall’ufficiale dello stato civile per confermare l’accordo dopo trenta giorni.
L’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, così come avviene per la negoziazione assistita, produce gli effetti di un provvedimento giudiziale sin dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione o divorzio.
Per un divorzio consensuale il costo è variabile e dipende dalla modalità che si sceglie per la cessazione del matrimonio:
Il divorzio giudiziale è la tipologia di divorzio previsto per i coniugi che non riescono a determinare consensualmente le condizioni dello scioglimento del matrimonio; è una tipologia di scioglimento del matrimonio che prevede tempi variabili a seconda della conflittualità tra i coniugi e delle prove che sono chieste dal Giudice. La procedura è introdotta con un ricorso da depositare in Tribunale con l’assistenza obbligatoria di un Avvocato per parte.
Al divorzio giudiziale si ricorre quando gli ex coniugi, ormai separati:
È giusto ricordare che divorziare è un diritto che il cittadino può esercitare anche contro la volontà dell’altro coniuge.
A differenza delle procedure consensuali di divorzio che sono 3, quando ricorrono le situazioni sopra riportate, l’unica procedura è il divorzio giudiziale.
Per iniziare la procedura di divorzio contenzioso è necessario rivolgersi ad un legale.
Il difensore appositamente nominato per seguire la pratica del divorzio, scriverà una lettera all’altro coniuge, comunicandogli le intensioni del proprio assistito.
Giova rammentare come, questa lettera non è prevista dalla legge come obbligatoria, ma è richiesta dal codice deontologico forense che stabilisce che gli avvocati sono tenuti a risolvere le liti nel modo più rapido ed economico possibile.
Detta comunicazione del difensore contiene l’invito a mettersi in contatto con lui (personalmente o incaricare il proprio avvocato di fiducia), per verificare la possibilità di giungere ad un accordo affinché si possa arrivare ad un divorzio consensuale. La lettera conterrà anche l’avviso che, in difetto, entro un termine specificato, si procederà ad incardinare la procedura di divorzio contenzioso.
Decorso inutilmente detto termine, il legale provvederà a redigere e depositare il ricorso in Tribunale.
Il giudice, a cui la causa è attribuita, fissa con decreto la data, disponendo all’avvocato che ha depositato il ricorso di notificare (cioè di inviare in copia tramite l’Ufficiale Giudiziario) all’altro coniuge, ricorso e decreto, a questo punto dovrà necessariamente rivolgersi ad un legale, affinché lo stesso predisponga la comparsa di costituzione da depositare in Tribunale,nei termini indicati nel decreto.
Entrambi gli ex coniugi devono Presenziare alla prima udienza, difatti, qualora a non presenziare fosse il ricorrente, ovvero la parte che ha presentato il ricorso, il giudizio si estingue, cioè cessa immediatamente, (salvo che l’altro coniuge convenuto si costituisca in giudizio per il tramite di un avvocato depositando le proprie difese e chieda invece di proseguirlo).Se invece non si presenta il convenuto (cioè il coniuge chiamato in Tribunale da chi ha chiesto il divorzio), il giudizio prosegue senza di lui. In questa fase il Presidente tenta la conciliazione, …“Se la conciliazione non riesce, il Presidente, sentiti i coniugi e i rispettivi difensori nonché, qualora lo ritenga strettamente necessario anche in considerazione della loro età, i figli minori, dà, anche d’ufficio, con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l’udienza di comparizione e trattazione dinanzi a questo. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentito il ricorrente e il suo difensore. L’ordinanza del presidente può essere revocata o modificata dal giudice istruttore. Si applica l’art. 189 delle disp. att. c.p.c”.
In questa fase salvo richieste di modifiche, il Presidente conferma nell’ordinanza provvisoria la disciplina dei rapporti della coppia stabilita in occasione della separazione.
La fase successiva è quella istruttoria, che si sviluppa come un normale procedimento civile ordinario.
Alla conclusione del procedimento, il giudice pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, attraverso una sentenza.
Come si evince dalla descrizione del procedimento, non è possibile dare una valutazione precisa in merito alla durata del divorzio giudiziale, che rappresenta una fattispecie paragonabile ad un normale processo civile e dunque con tempistiche che variano da caso a caso.
I costi di un divorzio giudiziale dipendono da diversi fattori come: la complessità del caso, il numero di udienze, il numero di incontri, di atti e di memorie presentate. È chiaro che non è possibile definire con precisione il costo dell’intero procedimento del divorzio giudiziale, ma mediamente si aggira introno ai 20.000 euro.