Come funziona la negoziazione assistita nella separazione e nel divorzio quando i coniugi hanno diversa nazionalità?

“Avvocato, mi dica: io sono italiana, mio marito è argentino. Vorremmo separarci in modo rapido e senza traumi, ma abbiamo cittadinanze diverse. La negoziazione assistita può essere una soluzione anche per noi?”
“Certamente, ma il percorso presenta specificità che meritano particolare attenzione, proprio in considerazione della nazionalità differente.”
Come funziona in questo caso la negoziazione assistita?
La negoziazione assistita, dal 2014, si è imposta come alternativa valida alle classiche procedure di separazione e divorzio consensuali, con il coinvolgimento diretto dei legali delle parti. Questo strumento valorizza il consenso e riduce l’incidenza del conflitto, ma se gli sposi sono di nazionalità diversa è necessario confrontarsi con norme di diritto internazionale privato e con il diritto dell’Unione europea, in particolare il Regolamento n. 1259/2010.
Le parti, di fatto, possono scegliere la legge da applicare fra diverse opzioni: la legge italiana, quella di uno degli Stati di cittadinanza o quella del luogo di residenza comune. In caso di mancato accordo, la legge dell’ultima residenza insieme funge da riferimento.
Un equilibrio fragile: principi e criticità
La negoziazione assistita ha, come suo punto di forza, una forte componente di elasticità. Tuttavia, ciò che distingue le coppie di nazionalità mista è proprio il rapporto tra accordo privato e contesto normativo internazionale. Un procedimento che trova soluzione in Italia potrebbe non essere riconosciuto all’estero, specie se il Paese di uno dei coniugi consente il divorzio diretto senza obbligo di separazione preliminare.
La giurisprudenza sottolinea che “non sempre l’accordo raggiunto in Italia produce effetti automatici oltre confine” e invita a verificare puntualmente la compatibilità normativa caso per caso.
Il merito della negoziazione assistita, dunque, risiede nella sua adattabilità, ma occorre evitare che si trasformi in un percorso sterile se privo di rilevanza reale nella legislazione degli Stati coinvolti.
Operatività: strumenti e risvolti pratici
Nella gestione pratica degli accordi, i professionisti si trovano ad analizzare questioni di cittadinanza e residenza, validità dei provvedimenti all’estero, riconoscibilità degli effetti, e tutela dei minori. Non basta redigere un testo condiviso, ma occorre prevedere clausole che garantiscano piene tutele patrimoniali e genitoriali anche fuori dall’Italia.
È consigliabile, inoltre, un confronto preventivo con la normativa del Paese straniero, per evitare sorprese in fase di trascrizione o esecuzione. Laddove vi siano figli o beni all’estero, una pianificazione congiunta tra avvocati di diverse giurisdizioni risulta una scelta prudente e lungimirante.
Sguardo prospettico: oltre la procedura
La negoziazione assistita, quando i confini famigliari si allargano oltre quelli geografici, diventa occasione per una riflessione più ampia sull’accessibilità della giustizia e sulla reale tutela del consenso informato. Se il diritto di famiglia dialoga sempre più spesso con ordinamenti stranieri, la capacità di “negoziare” rappresenta, oggi, la vera risorsa nel gestire crisi e ricostruire equilibri.
In questo scenario, la funzione dell’avvocato si traduce non solo nell’interpretazione tecnica delle norme, ma nella costruzione di soluzioni personalizzate, capaci di accompagnare la coppia anche dopo lo scioglimento del vincolo.
