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Lorena Isceri: era possibile che si salvasse?

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11/09/2026

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La morte di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dall’ex compagno Federico Vella dopo essere stata aggredita e sequestrata, pone una domanda che va oltre la ricostruzione giudiziaria dei fatti: se Lorena avesse denunciato la propria paura, sarebbe stato possibile salvarla?

La risposta, allo stato degli elementi conosciuti, non può essere né affermativa né negativa in termini assoluti. È noto che la donna temeva l’ex compagno e che, secondo quanto riferito dalla madre, non aveva tuttavia voluto denunciarlo. Non risultavano, prima dell’aggressione, denunce o querele nei suoi confronti.

Il 3 settembre 2026, invece, la situazione precipitò improvvisamente: Vella avrebbe aggredito Isceri, immobilizzandola e rinchiudendola nel bagagliaio dell’auto. La donna riuscì a chiamare il 112 e a fornire indicazioni utili per localizzare il veicolo. Gli operatori riuscirono così a individuare l’auto, ma l’intervento arrivò quando l’uomo aveva già raggiunto il viadotto dell’A1.

Il diritto interviene quando il rischio diventa riconoscibile

Il sistema italiano dispone oggi di numerosi strumenti di prevenzione e repressione della violenza di genere. Il cosiddetto “Codice Rosso”, introdotto dalla legge n. 69/2019 e successivamente rafforzato, consente una risposta più rapida nei procedimenti relativi a determinate forme di violenza domestica e di genere. A questi strumenti si affiancano l’ammonimento del Questore, le misure cautelari e i servizi di supporto alle vittime.

La legge n. 181 del 2 dicembre 2025 ha inoltre introdotto nel codice penale l’autonoma fattispecie di femminicidio, configurandola, tra l’altro, quando la morte della donna sia collegata ad atti di controllo, possesso o dominio ovvero al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva.

Ma la presenza di strumenti normativi non significa che essi possano essere utilizzati preventivamente in assenza di elementi concreti. Una denuncia può certamente consentire alle autorità di acquisire informazioni, valutare il rischio e attivare gli strumenti disponibili; non determina, però, automaticamente un arresto, un divieto di avvicinamento o un’altra misura restrittiva.

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La domanda più difficile: sarebbe bastata una denuncia?

È proprio questo il punto sul quale occorre evitare facili conclusioni. Non è possibile affermare che una denuncia di Lorena avrebbe necessariamente impedito il delitto. Se, al momento della segnalazione, fosse emersa soltanto una generica paura dell’ex compagno, senza minacce documentate, aggressioni, stalking o altri comportamenti concretamente indicativi di un pericolo attuale, le autorità avrebbero dovuto comunque confrontarsi con i presupposti giuridici necessari per adottare misure limitative della libertà personale.

Il problema, dunque, non è soltanto chiedersi perché non abbia denunciato, ma comprendere come il sistema possa intercettare situazioni di rischio prima che diventino emergenze manifeste.

Dalla denuncia alla prevenzione: il vero spazio da colmare

La vicenda mostra il limite inevitabile di un sistema che deve rispettare, contemporaneamente, la libertà individuale e la necessità di prevenire condotte violente. Non si può considerare ogni relazione conflittuale come un pericolo imminente, ma neppure si può pretendere che il pericolo diventi una violenza fisica conclamata prima di intervenire.

La lezione più importante del caso Isceri, allora, non è che “denunciare salva sempre”, perché sarebbe una promessa che il diritto non può mantenere. È piuttosto che la prevenzione deve iniziare prima della prova definitiva del pericolo. Una paura raccontata, comportamenti ossessivi, controllo, minacce indirette o incapacità di accettare la fine di una relazione non sono necessariamente, da soli, prova di un futuro omicidio; possono tuttavia costituire segnali da ascoltare, valutare e collegare tra loro. È su questa capacità di leggere tempestivamente i segnali, senza trasformare ogni conflitto in un procedimento penale ma senza nemmeno sottovalutarlo, che si misura oggi la reale efficacia della tutela.