Sharenting: pubblicare foto dei figli online ha conseguenze legali?

Hai dubbi su questo argomento?
“Avvocato, posso pubblicare le foto di mio figlio minorenne sui social senza il consenso dell’altro genitore?
La risposta è no!
Il caso
Abbiamo letto di una mamma che sconsideratamente e con superficialità aveva pubblicato su fb delle foto dei figli infraquattordicenni senza il consenso dell’altro genitore che ne ha chiesto la rimozione.
La madre si è difesa e anzi giustificata credendosi nel giusto atteso che la pubblicazione era relativa a un numero limitato di foto e su contatti a lei conosciuti sul suo profilo chiuso ovvero visibile solo ai suoi amici.
L’altro genitore ha adito il Garante della protezione dei dati personali e si è visto accogliere il reclamo con disposizione di un “divieto di ulteriore trattamento delle immagini dei figli minori con riguardo alla pubblicazione sui social in assenza di consenso di entrambi i genitori”
Che cosa è lo sharenting?
Per sharenting si intende la condivisione online da parte dei genitori di foto, di video e di informazioni che riguardano i propri figli. È un comportamento ormai molto diffuso che pone delle delicate questioni giuridiche, dal momento che l’immagine di un figlio è un dato personale e la sua diffusione può incidere sulla privacy, sul diritto all’immagine, sull’identità digitale e sullo sviluppo della personalità del figlio medesimo, in particolar modo se minorenne.
Quali conseguenze se pubblico senza il consenso?
Nel nostro ordinamento il minore è titolare di diritti propri, che non possono essere limitati solo perché a pubblicare le foto o un video sia un genitore. L’art. 10 c.c., in combinato disposto con gli artt. 96 e 97 della legge sul diritto d’autore, consente al giudice di ordinare la cessazione dell’abuso dell’immagine e, ricorrendone i presupposti, il risarcimento del danno. Inoltre, se non è stabilito diversamente, la responsabilità genitoriale deve essere esercitata ai sensi dell’art. 316 c.c. da entrambi i genitori di comune accordo e le decisioni di maggiore interesse per i figli minori devono essere assunte tenendo conto esclusivamente del loro interesse. Secondo l’orientamento della giurisprudenza, la pubblicazione abituale di immagini riconoscibili dei figli costituisce una decisione di particolare interesse e richiede il consenso di entrambi i genitori. E ciò ancor più se si considera che tutto ciò che viene pubblicato sui social può essere copiato, inoltrato, salvato, modificato e sottratto al controllo di chi lo ha condiviso.
Intervento del Garante della privacy. Quale provvedimento
Come lo stesso Garante per la protezione dei dati personali ha evidenziato nel recentissimo provvedimento n. 314 del 29.04.2026 (GarantePrivacy-314-29.04.2026 ), la pubblicazione sui social network di immagini di figli minori non trova giustificazione nella mera finalità affettiva o relazionale della condivisione, né nel numero limitato delle fotografie pubblicate o nella circostanza che il profilo sia impostato come privato. Tali elementi non eliminano infatti i rischi connessi alla diffusione online delle immagini dei minori, suscettibili di ulteriore circolazione, condivisione e riutilizzo da parte di terzi, né escludono la necessità di una valida base giuridica del trattamento conforme al superiore interesse del minore. Nel provvedimento citato il Garante definisce la rete internet quale “piazza telematica” aperta per la circolazione indiscriminata di dati personali: definizione che non lascia ombre o dubbi sulla delicatezza delle questioni poste dallo sharenting.
Cosa rischiano le persone di età minore?
Una pubblicazione non ponderata di foto e/o video di un minore espone il bambino a dei rischi concreti, quali ad esempio la perdita di controllo sulla propria reputazione futura, la sua profilazione, il furto d’identità, il cyberbullismo, un uso improprio delle immagini e perfino a riutilizzi illeciti, anche nell’ambito della pornografia minorile.
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Cosa dice la giurisprudenza
L’orientamento dei tribunali italiani che si sono espressi sullo sharenting (Trib. Mantova ord. del 19.09.2017, Trib. Roma ord. del 23.12.2017, Trib. Trani ord. del 30.09.2021, Trib. Rieti sent. n. 443 del 17.10.2022, Trib. Pavia ord. del 30.07.2024, Trib. Torino sent. n. 5338 del 25.10.2024) è piuttosto rigoroso e rivolto sempre alla prioritaria tutela dell’interesse del minore, al rispetto del consenso condiviso dei genitori, alla tutela preventiva di illeciti ed alla tutela risarcitoria dei danni subiti, avendo in più occasioni stabilito che la pubblicazione delle foto dei figli minori online costituisca un atto che eccede l’ordinaria amministrazione e richiede quindi il preventivo consenso anche dell’altro genitore. Il mancato rispetto di questi principi è stato sanzionato in alcune occasioni con l’ordine di rimuovere i contenuti pubblicati, con il divieto di dar luogo ad ulteriori diffusioni anche su social e WhatsApp, con condanne al risarcimento dei danni.
Quali cautele adottare
Le cautele che i genitori dovrebbero adottare per la pubblicazione sui social delle foto e dei video in cui sono ritratti i propri figli minori sono quelle di evitare di pubblicare immagini riconoscibili dei minori; di oscurarne il volto; di non associare foto a nomi completi, alla scuola, all’indirizzo della propria abitazione o dei luoghi abitualmente frequentati dai minori; di evitare account social dedicati esclusivamente ai figli; di verificare le impostazioni privacy delle piattaforme; di non pubblicare senza il consenso dell’altro genitore.
Pubblicare le foto e i video dei propri figli non è quindi vietato in modo assoluto, ma i genitori dovrebbero comprendere che farlo non è – né può essere – solo una libera scelta privata, ma al contrario richiede consapevolezza, perché rischiano in concreto di esporre i propri figli a trattamenti illeciti dei loro dati, compromettendone la riservatezza e la dignità digitale. Quando poi la pubblicazione avviene senza il consenso dell’altro genitore i giudici possono ordinare la rimozione dei contenuti, vietarne l’ulteriore diffusione e, nei casi previsti, condannare al risarcimento del danno.
Casi dello Studio legale
L’avvocato Missiaggia intervistata sul tema rileva la necessità preventiva di informare il cliente su cosa e non cosa poter fare nel caso specifico invitando l’eventuale controparte che abbia violato il divieto, di rimuovere spontaneamente e immediatamente le foto. Tale azione avvantaggia chi subisce ad ottenere con una spontanea adesione, un immediato risultato.
In buona sostanza la linea dello Studio è concorde con il Garante della Privacy che è più veloce e immediato e ha come effetto l’ammonizione immediata e la iscrizione nel Registro interno.
Precisiamo che i tempi sono stati di sei mesi.
