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ASSEGNO DIVORZILE E TFR

tira e molla
10/02/2026

Con l’ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025, la Prima Sezione Civile della Cassazione torna a pronunciarsi sul tema dell’assegno divorzile e della correlata quota del trattamento di fine rapporto (TFR) ex art. 12‑bis l. 898/1970. Corte di Cassazione 32910_12_2025_

IL CASO

La vicenda nasce da un giudizio di divorzio nel quale il Tribunale, nel 2022, aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di 300 euro mensili, condannando l’ex coniuge al pagamento del 40% del trattamento di fine servizio, pari a circa 20.000,00 euro, ai sensi dell’art. 12‑bis l. 898/1970.​

L’ex marito, ex sottufficiale dell’Arma, percepiva una pensione netta di 1.914,74 euro; l’ex moglie viveva in locazione con la figlia pagando il canone e poteva contare solo sul reddito di cittadinanza di poco più di 500 euro, oltre a redditi saltuari (400 – 500 euro) derivanti dall’attività di istruttrice di nuoto.

In appello, la Corte di Catania riduceva l’assegno divorzile a 200 euro mensili, ma confermava il diritto della donna alla quota del 40% del TFR riconoscendo la funzione integrativa dell’assegno divorzile e valorizzando, da un lato, il forte squilibrio reddituale, dall’altro l’impegno lavorativo – seppur saltuario – svolto dall’ex moglie per procurarsi un reddito proprio.

L’ex marito ricorreva in Cassazione introducendo una questione molto interessante: secondo il ricorrente, la quota del 40% del TFR in favore del coniuge divorziato dovrebbe essere riconosciuta solo quando l’assegno divorzile svolge funzione compensativo ‑ perequativa, e non quando – come nel caso della propria ex moglie – ha mera funzione assistenziale integrativa.

La Suprema Corte rigettava integralmente il ricorso del marito.

La funzione dell’assegno divorzile

L’assegno divorzile oggi ha una natura composita: ha funzione assistenziale ma anche perequativa e compensativa e sono tutte strettamente collegate alla storia matrimoniale e al principio di solidarietà tra ex coniugi.

Natura assistenziale: serve a garantire all’ex coniuge privo di mezzi adeguati un livello di vita dignitoso, quando non è in grado di mantenersi da solo per ragioni oggettive (ad esempio età, salute, condizioni del mercato del lavoro).

Natura perequativa: mira a riequilibrare le posizioni economiche degli ex coniugi quando, al momento del divorzio, vi sia una marcata sperequazione patrimoniale e reddituale

Questo riequilibrio tende ad assicurare al coniuge richiedente un livello reddituale congruo, tenendo conto della durata del matrimonio, del contesto familiare e delle opportunità perse.

Natura compensativa: valorizza il contributo dato dal coniuge debole alla formazione della vita familiare e del patrimonio comune e dell’altro.

Sulla natura dell’assegno divorzile vedi anche questo articolo!

Quota del TFR ex art. 12‑bis: nessun filtro legato alla sola funzione “compensativa”

La Cassazione respinge nettamente l’impostazione del marito.

L’art. 12‑bis l. 898/1970 prevede tre soli presupposti per la percezione del TFR: passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, mancanza di nuove nozze e titolarità dell’assegno divorzile; la norma non contiene alcuna distinzione, né espressa né ricavabile in via interpretativa, tra assegno “assistenziale” e assegno “compensativo‑perequativo”.

Una volta accertato il diritto all’assegno divorzile, la quota del 40% del TFR non è un “di più” irragionevole, ma un corollario della stessa solidarietà post‑coniugale, indipendente dalla “etichetta” (assistenziale o compensativa) che si attribuisce all’assegno nel singolo caso.​

Assegno divorzile: solidarietà, autoresponsabilità e funzione “integrativa

Ma vediamo gli altri punti ribaditi in tema di assegno divorzile dalla Corte di Cassazione.

La Corte ribadisce inoltre che l’assegno divorzile ha una funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa, e che il suo riconoscimento richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive

Oggi non è più il “tenore di vita coniugale” a costituire parametro decisivo ma assumono rilevanza i principi di solidarietà e di autoresponsabilità, letti alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla vita familiare e delle eventuali rinunce o sacrifici professionali.​

Nel caso concreto, la Cassazione sottolinea alcuni punti chiave: la ex moglie non è del tutto priva di capacità lavorativa, ma svolge un’attività saltuaria di istruttrice di nuoto, con redditi modesti e non stabili; l’unica entrata certa e continuativa è l’assegno di inclusione.

L’onere probatorio sulla effettiva stabilità e consistenza del lavoro “a tempo pieno” della donna gravava sul marito, che non lo ha assolto.

La Corte valorizza, in particolare, un passaggio che, nella pratica, spesso viene invocato in maniera astratta: il requisito della “impossibilità di procurarsi mezzi adeguati”.

La Corte chiarisce che tale impossibilità può essere accertata anche in via presuntiva, tenendo conto dell’età, del percorso formativo, del mercato del lavoro e delle concrete possibilità occupazionali. In questo quadro, l’assegno divorzile conserva una marcata funzione assistenziale, qui esplicitamente definita “meramente integrativa” rispetto alle altre, insufficienti, fonti di reddito dell’ex moglie.

Le considerazioni dell’Avv. Missiaggia

Ho assistito molte donne, che purtroppo sono quelle che hanno più sacrificato prospettive di lavoro migliori per dedicarsi alla famiglia e le ho sempre dovute difendere da illegittime richieste di revoca dell’assegno divorzile tempo prima con successo ottenuto. Per quanto riguarda il TFR rassicuro che, una volta che l’assegno divorzile sia stato riconosciuto e permangano gli altri presupposti come il divorzio passato in giudicato e l’assenza di nuove nozze, la spettanza del 40% della quota del TFR riferibile agli anni coincidenti con il matrimonio discende in modo automatico dalla norma”.