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TESTAMENTO PUBBLICO E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Nonni
04/03/2026

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Gentile avvocato, mio marito è sotto amministrazione di sostegno. Vorrebbe recarsi dal notaio per redigere testamento pubblico. Può andare insieme al suo amministratore di sostegno?”

Con la sentenza 6 febbraio 2026, n. 2648, la Corte di cassazione è tornata sul delicato rapporto tra amministrazione di sostegno e capacità di disporre per testamento, soffermandosi in particolare sulle formalità del testamento pubblico ricevuto dal notaio. Cass.-Civ.-2648-2026

Il caso prende le mosse da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un notaio, al quale era stata contestata la violazione dell’art. 28 L. notarile per aver rogato un testamento pubblico alla presenza dell’amministratore di sostegno della testatrice.

L’amministratore di sostegno era stato autorizzato dal giudice tutelare con decreto a suggellare le ultime volontà già espresse dalla beneficiaria.

La Corte ribadisce un principio netto: il testamento è un atto personalissimo, che non tollera forme intermedie di capacità “assistita” dall’amministratore di sostegno.

Ne consegue che o il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è capace di testare e allora deve esprimere personalmente e liberamente la propria volontà al notaio, alla sola presenza dei testimoni oppure non ha la capacità di testare.

In questo ultimo caso il testamento non può essere ricevuto dal notaio, essendo esclusa la possibilità che l’atto sia “filtrato” o accompagnato dall’assistenza dell’amministratore.

In questa prospettiva, il giudice tutelare non ha il potere di “inventare” una figura di testamento con assistenza dell’amministratore di sostegno.

 

Il ruolo del giudice tutelare e del notaio nell’amministrazione di sostegno

Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno conserva, di regola, la capacità di agire per tutti gli atti non espressamente sottratti o subordinati, ai sensi dell’art. 411, comma 4, c.c., alla rappresentanza o assistenza dell’amministratore.

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L’eventuale limitazione della capacità di testare deve risultare in modo chiaro e motivato dal decreto di nomina dell’amministratore o da un successivo provvedimento, avuto riguardo alle condizioni psico–fisiche del beneficiario e alla necessità di preservarne la libera formazione della volontà testamentaria.

La violazione disciplinare del notaio e la nullità del testamento pubblico

La sentenza evidenzia che il decreto del giudice tutelare era generico e non motivato e dunque non era idoneo né a escludere la capacità di testare della beneficiaria (che lo stesso notaio aveva verificato come sussistente), né ad autorizzare la presenza dell’amministratore di sostegno al momento della ricezione del testamento pubblico.

Per la legge il testamento pubblico ha bisogno solo della libera e autentica volontà, nonché della presenza del testatore, del notaio e di due testimoni.

 

Su questa base la Cassazione conferma la responsabilità disciplinare del notaio ai sensi dell’art. 28, comma 1, n. 1, L. notarile, qualificando l’atto rogato come rientrante tra gli “atti espressamente vietati dalla legge” per contrasto con norme imperative che ne determinano la nullità.

La Corte conferma inoltre che l’amministrazione di sostegno non comporta automaticamente la perdita della capacità di testare, ma impone una valutazione dello stato della persona e, se del caso, una motivata limitazione della capacità da parte del giudice tutelare.

I giudici escludono la possibilità di “assistenza” dell’amministratore nel momento genetico dell’atto testamentario pubblico, preservando la natura integralmente personale della dichiarazione di ultima volontà.

Rispondiamo dunque alla domanda della nostra cliente: il marito, se capace di testare e se il giudice tutelare nessuna limitazione ha previsto, potrà certamente recarsi dal notaio che redigerà testamento pubblico, ma senza la presenza dell’amministratore di sostegno che non potrà essere presente nel momento in cui l’amministrato dichiara al Notaio le sue ultime volontà.