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PADRE CONDANNATO A Risarcire 200.000 euro alla figlia e a RIMBORSARE LA MADRE PER LE SPESE SOSTENUTE SIN DALLA NASCITA

06/02/2026

Gentile avvocato, non ho mai conosciuto mio padre e ho sempre vissuto con mia madre. Lui non mi ha mai riconosciuta. Ora ho ventotto anni e vorrei chiedere un risarcimento per i danni subiti. Anche mia madre vorrebbe ottenere il rimborso per le spese sostenute per me. Cosa possiamo fare?”

La domanda della nostra assistita ci dà l’opportunità di approfondire una sentenza del Tribunale di Civitavecchia che ha condannato il padre a rimborsare oltre 200.000 euro alla madre per il mantenimento pregresso della figlia. Ma non solo. Ha infatti condannato il padre a versare il risarcimento la figlia per il danno da privazione del rapporto parentale, rigettando la domanda di assegno di mantenimento attuale poiché la figlia era ormai economicamente autonoma.

Per un approfondimento sul tema del risarcimento del danno endo-familiare si rimanda al nostro precedente articolo.

L’AZIONE DI STATO E LE DOMANDE DI RIMBORSO E DI RISARCIMENTO

Nel giudizio promosso dalle due donne per la dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 c.c., il Tribunale di Civitavecchia, accertava, sulla base di CTU genetica, la paternità naturale del convenuto nei confronti della figlia. Successivamente, il Tribunale ha affrontato le domande accessorie di mantenimento pregresso e di risarcimento del danno.

RIMBORSO DEL MANTENIMENTO PREGRESSO

Alla madre è stato riconosciuto il diritto al rimborso del mantenimento sopportato in via esclusiva dalla nascita della figlia (1987) fino al 2008, anno individuato come soglia di raggiunta indipendenza economica. Il Tribunale ha liquidato euro 600,00 mensili per 21 anni, per un totale di euro 151.200,00, a titolo di mantenimento ordinario ed euro 52.500,00 per spese straordinarie (istruzione, università, sanitarie, sportive), determinate equitativamente in euro 5.000,00 annui, di cui il 50% a carico del padre.​

Viene respinta l’eccezione di prescrizione del padre, richiamando l’orientamento secondo cui la prescrizione dei crediti connessi allo status di figlio decorre solo dal passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa di paternità, poiché prima di tale momento, il diritto non può essere giuridicamente fatto valere ai sensi dell’art. 2935 c.c

Danno da privazione del rapporto parentale

Il Tribunale accoglie la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale avanzata dalla figlia per la privazione del rapporto parentale, configurando un illecito endofamiliare in presenza di totale disinteresse del genitore pur consapevole del concepimento. Attraverso un richiamo ai principi elaborati da Cassazione e giurisprudenza di merito, il Collegio valorizza la natura di diritto fondamentale del figlio ad essere educato, mantenuto e assistito moralmente da entrambi i genitori (artt. 2 e 30 Cost.) e la sufficienza della prova presuntiva, desunta dalla totale assenza del padre nelle fasi di crescita, istruzione e sostegno morale.​

Sul piano probatorio, il Collegio richiama la giurisprudenza che riconosce un ruolo centrale alla prova presuntiva: dalla totale assenza del padre nella vita della figlia (cura, istruzione, sostegno morale) il giudice desume il pregiudizio alla sfera psico‑affettiva del figlio, in termini di sofferenza, turbamento e compromissione del corretto sviluppo relazionale.

CONSIDERAZIONI FINALI

Questa decisione conferma, in modo molto chiaro, che l’inerzia del genitore che non riconosce il figlio alla nascita non rimane “neutra”, ma si traduce in responsabilità patrimoniale e risarcitoria anche a distanza di molti anni. La madre che ha sostenuto da sola il peso del mantenimento può ottenere il rimborso delle spese, sebbene in via equitativa. Il figlio può vedere riconosciuto non solo il diritto allo status, ma anche il pregiudizio affettivo derivante dall’assenza del padre, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale.