Nonni e nipoti: che rapporto devono avere e che tutele ci sono?

«Avvocato, da quando mio figlio si è separato io e mio marito non vediamo quasi più i miei nipoti. Mi dicono che siamo solo “nonni”, che decide tutto il padre. Ma che diritti abbiamo?»
«Signora, la legge non la considera una figura di contorno: il rapporto nonni–nipoti è entrato a pieno titolo nella nozione di vita familiare tutelata dall’ordinamento, ma va sempre misurato sull’interesse concreto dei minori.»
Il punto di partenza è l’art. 315-bis c.c., che riconosce al minore il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, inserendo la dimensione allargata della famiglia (nonni compresi) nel nucleo essenziale dei diritti del figlio. A questo diritto “in capo al minore” si collega il diritto degli ascendenti, espressamente previsto dall’art. 317-bis c.c., di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e di ricorrere al giudice se tale relazione viene ostacolata.
L’art. 8 CEDU rafforza ulteriormente questo impianto; protegge, infatti, la vita familiare in senso ampio e la giurisprudenza europea ha progressivamente incluso nel suo perimetro anche i legami intergenerazionali, purché effettivi e stabili. In questa cornice si colloca la recente giurisprudenza interna, che legge il diritto dei nonni in chiave funzionale: non un “privilegio affettivo” degli ascendenti, ma uno strumento di tutela del percorso di crescita del minore.
La sentenza di Firenze n. 2070/2025: il rapporto nonni–nipoti come vita familiare
La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 2070 del 24 novembre 2025, ha compiuto un ulteriore passo, qualificando il rapporto tra nonni e nipoti come espressione di quella vita familiare che l’art. 8 CEDU impone di proteggere, anche oltre le fratture della coppia genitoriale. Il Collegio ha sottolineato che la relazione intergenerazionale può assumere un ruolo decisivo sul piano educativo, affettivo e di sostegno, e perciò merita tutela autonoma rispetto alle vicende conflittuali degli adulti.
Uno dei passaggi più significativi della motivazione afferma che «il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni trova tutela solo nella misura in cui esso si salda con il superiore interesse del minore a crescere in un contesto relazionale equilibrato». La Corte, così, respinge ogni lettura “assoluta” del diritto dei nonni: la tutela giurisdizionale non è mai automatica, ma richiede una verifica in concreto della compatibilità del rapporto con il benessere psicofisico del minore.
I nonni che non vedono i nipoti possono fare ricorso?
Operativamente, il nonno che ritiene ingiustificato l’ostacolo alla frequentazione deve proporre ricorso al giudice del luogo di residenza abituale del minore, chiedendo l’adozione dei provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del bambino. Il procedimento, di regola, assume la forma di un giudizio camerale, strutturato in modo da consentire l’ascolto del minore capace di discernimento e la raccolta di elementi tecnici (relazioni dei servizi sociali, consulenze psicologiche) sulla qualità del legame con i nonni.
I criteri valutativi indicati dalla giurisprudenza ruotano attorno ad alcuni assi portanti:
- effettività e continuità del rapporto pregresso tra nonni e nipoti,
- impatto della frequentazione sul clima familiare, specie in contesti di alta conflittualità,
- età del minore e sue esigenze specifiche.
- La frequentazione può essere limitata o esclusa quando il coinvolgimento dei nonni non rappresenta un sostegno ma, alimenta tensioni, schieramenti o condotte denigratorie verso uno dei genitori, con ricadute pregiudizievoli sull’equilibrio del minore.
Una riflessione conclusiva: verso una “alleanza educativa” intergenerazionale
La traiettoria normativa e giurisprudenziale mostra come il rapporto nonni–nipoti venga sempre più letto come risorsa, ma solo se integrato in un’alleanza educativa che coinvolge, senza sovrapporsi, la responsabilità genitoriale. La vera sfida per gli operatori del diritto non è moltiplicare i diritti soggettivi in conflitto, bensì aiutare le parti a trasformare il legame intergenerazionale in un presidio di stabilità: un luogo in cui la memoria familiare si coniuga con la tutela contemporanea del benessere del minore. In questa prospettiva, la tutela giurisdizionale dei nonni non è tanto l’affermazione di una posizione autonoma, quanto il riconoscimento che, quando il loro ruolo si armonizza con quello dei genitori, la famiglia riesce a farsi davvero comunità educante.
