VIOLENZA IN FAMIGLIA E ADDEBITO NELLA SEPARAZIONE

“Gentile Avvocato, per anni ho subito maltrattamenti e abusi da parte di mio marito e per questo motivo ho deciso di separarmi e di denunciarlo. Lui non ha mai lavorato e ha avuto il coraggio di chiedere un assegno di mantenimento per sé. Cosa posso fare?”

Nel contesto della separazione coniugale, la questione delle violenze subite assume una rilevanza fondamentale ai fini dell’addebito della separazione. Secondo la giurisprudenza, infatti, la violenza fisica o psicologica perpetrata da un coniuge nei confronti dell’altro rappresenta una grave violazione dei doveri matrimoniali, in particolare di quelli di assistenza morale e materiale.

Ne parliamo con l’Avv. Missiaggia.

Cosa significa addebito nella separazione?

L’addebito della separazione consiste nell’attribuzione della responsabilità della crisi coniugale a uno dei coniugi, con conseguenze rilevanti sia dal punto di vista morale che giuridico. Il coniuge a cui viene addebitata la separazione perde, ad esempio, il diritto al mantenimento e può essere condannato al risarcimento dei danni.

La violenza domestica è rilevante nel corso di una separazione?

Quando una donna subisce violenze da parte del marito, queste condotte, se provate, costituiscono una causa determinante della rottura del rapporto coniugale. I tribunali, in presenza di elementi sufficienti, possono pronunciare l’addebito della separazione al coniuge violento, riconoscendo che il comportamento lesivo ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.

È fondamentale, dunque, che la parte lesa raccolga e presenti prove concrete delle violenze subite, poiché l’onere della prova grava su chi richiede l’addebito.

Le prove possono consistere in certificati medici, referti del pronto soccorso, testimonianze di familiari o amici, registrazioni audio o video.

Per un ulteriore approfondimento leggi qui https://studiodonne.it/2024/01/11/legittimo-laddebito-della-separazione-se-il-coniuge-e-violento/

Quale il ruolo del procedimento penale nel corso di una separazione?

Il procedimento penale e quello civile di separazione rimangono formalmente distinti, ma la riforma Cartabia ha previsto che il giudice civile tenga conto dell’esistenza di procedimenti penali in corso, soprattutto se riguardano la tutela dei minori o la sicurezza di uno dei coniugi.

Le decisioni assunte in sede penale, ad esempio una condanna per maltrattamenti, possono incidere sulle determinazioni del giudice della separazione non solo in tema di addebito ma anche in tema di affidamento, frequentazione e responsabilità genitoriale.

Se poi durante il procedimento di separazione emergono fatti o condotte che possono costituire reato, il giudice civile può assumere provvedimenti urgenti e indifferibili a tutela dei minori o del coniuge vittima, anche d’ufficio.

Tali provvedimenti possono includere l’allontanamento del genitore violento, la sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale, e l’affidamento esclusivo dei figli all’altro genitore.

La segnalazione di fatti penalmente rilevanti può essere trasmessa dal giudice civile all’autorità giudiziaria penale.

La riforma Cartabia ha anche previsto la priorità assoluta nella trattazione dei casi di violenza domestica, sia in sede civile che penale e sia per le richieste di misure cautelari sia per la trattazione delle cause, riducendo i tempi di esposizione della vittima al procedimento.

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