Buongiorno Avvocato, sto affrontando la separazione con mio marito, lui, in diverse occasioni ha tenuto un comportamento aggressivo e violento e per questo ho deciso di separarmi. È possibile che ci sia l’addebito della separazione proprio in ragione di questa condotta violenta che ha tenuto?
L’addebito della separazione consiste nell’imputare ad uno dei coniugi la chiusura della loro relazione ed è assolutamente definitivo ed acclarato che gli episodi di violenza possano essere causa di addebito
(vuoi saperne di più sull’addebito? Leggi anche – https://studiodonne.it/2020/05/13/addebito-della-separazione-per-violenze/ ).
A confermare il fatto che l’addebito possa essere determinato dalle violenze di uno dei coniugi è la Corte di Cassazione civile con l’ordinanza n. 35249 del 18 dicembre 2023. Il caso vede il Tribunale di Catanzaro respingere la richiesta di addebito avanzata dal marito nei confronti della moglie, ma accettare la richiesta di addebito proposta da quest’ultima. Inoltre, è stata respinta la richiesta di assegno di mantenimento da parte della moglie, mentre le è stata assegnata la casa familiare.
Il Tribunale ha anche imposto all’uomo l’obbligo di corrispondere la somma mensile di euro 400,00 oltre Istat, e il 50% delle spese straordinarie come contributo al mantenimento dei tre figli maggiorenni non economicamente autonomi. Ricorrendo in Appello il marito si è visto parzialmente accogliere la richiesta per quanto riguarda la ripartizione delle spese (viene accordata, infatti, la compensazione delle spese di lite tra le parti), ma confermata la decisione per quanto riguarda l’addebito della separazione per condotta violenta ed aggressiva nei confronti della moglie.
Il marito decide, dunque, di ricorrere per Cassazione con un solo motivo, che consiste nella “violazione o la falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 151 c.c. per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione al principio del giusto processo ed alla violazione del contraddittorio”.
Il ricorrente lamenta, quindi, che la Corte di appello ha erroneamente confermato l’addebito della separazione senza valutare se le violenze, fisiche e morali, risultanti dall’istruttoria avessero i requisiti di efficienza causale rispetto alla irreversibile crisi coniugale. Sostiene, dunque, che le violenze non fossero la vera causa scatenante la separazione, ma che il rapporto fosse già da tempo deteriorato ed irrecuperabile.
La Corte di Cassazione ritiene il motivo inammissibile.
La decisione si basa sia sulla testimonianza del figlio che dichiara: “mio padre era aggressivo con mia madre, in caso di problemi, alzava la voce e talvolta anche le mani”; le puntava un coltello e gesticolava con lo stesso, chiedendo di dargli i soldi che gli servivano per l’attività”, ma anche sulla testimonianza di un’altra teste che aveva a sua volta dichiarato di aver accompagnato la donna: “al Pronto Soccorso per delle percosse che mi ha detto di aver subito dal marito”.
La Corte conclude sottolineando come: “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all’altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore di esse”.