“ Avvocato, mio marito ha subito un procedimento penale per maltrattamenti nei miei confronti ed è stato condannato. Io ho 56 anni e non riesco più a reinserirmi nel mondo del lavoro. Le violenze subite hanno avuto ripercussioni negative sulla mia psiche. Vivo grazie a piccoli prestiti dei miei genitori. Ho diritto all’assegno divorzile?”
L’assegno divorzile rappresenta uno strumento di tutela economica per il coniuge più debole al momento dello scioglimento del matrimonio.
Il riconoscimento e la quantificazione dell’assegno dipendono da una pluralità di criteri, indicati all’art. 5 della L. 898/70: la condizione economica delle parti, le ragioni della decisione di divorzio, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla vita familiare e alla formazione del patrimonio, la durata del matrimonio e, in generale, la funzione assistenziale, perequativa e compensativa dell’assegno.
Ne parliamo con l’Avv. Missiaggia.
In che modo la violenza domestica può rilevare nel divorzio?
La recente giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la violenza domestica costituisce una grave violazione dei doveri coniugali e, come tale, può essere causa di addebito della separazione o del divorzio al coniuge violento. Anche un singolo episodio di violenza, se accertato, è sufficiente a giustificare l’addebito della separazione. Tuttavia, la presenza di violenza domestica non comporta automaticamente il diritto all’assegno divorzile per il coniuge debole.
Quale la funzione dell’assegno divorzile?
La funzione dell’assegno divorzile rimane essenzialmente assistenziale e perequativo-compensativa: mira a colmare lo squilibrio economico tra gli ex coniugi, specialmente se la vittima della violenza si trova in una condizione di non autosufficienza economica, anche a causa dei maltrattamenti subiti.
La Cassazione ha più volte ribadito che l’assegno non ha natura risarcitoria né punitiva: il riconoscimento dell’assegno presuppone sempre l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge che chiede l’assegno divorzile e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. In altre parole, la violenza domestica può essere rilevante nella misura in cui abbia inciso sulla capacità della vittima di procurarsi mezzi adeguati o abbia determinato uno squilibrio economico che giustifica l’intervento solidaristico dell’assegno.
L’assegno divorzile, dunque, non è automatico a seguito delle violenze subite?
La violenza domestica, pur costituendo una grave lesione dei doveri coniugali e motivo di addebito della separazione, non è di per sé automatica fonte del diritto all’assegno divorzile.
Quest’ultimo resta subordinato alla verifica dello squilibrio economico e della funzione assistenziale e compensativa, secondo i criteri stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza (ne avevamo parlato qui https://studiodonne.it/2023/10/06/si-allassegno-divorzile-se-mancano-le-risorse-economiche/ ).
Anche la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 32354/ 2024 ha riconosciuto che la violenza domestica può influire sulla determinazione dell’assegno divorzile quando incide sulla capacità economica della vittima. La violenza, se accertata, è valutata come elemento che contribuisce all’impossibilità di ricostituire il nucleo familiare, rientrando tra i criteri dell’art. 5 L. 898/1970.
In presenza di violenza, il giudice dovrà dunque valutare se e in che misura essa abbia inciso sulla condizione economica della vittima e, solo in tal caso, potrà riconoscere l’assegno divorzile.