ASSISTENZA AL CONVIVENTE DI FATTO ANCHE DOPO LA FINE DELLA RELAZIONE

AVV. MISSIAGGIA: UN ULTERIORE PASSO VERSO IL RICONOSCIMENTO DEI DIRITTI DELLE COPPIE CONVIVENTI

Per quanto concerne le coppie conviventi di fatto, anche in caso di cessazione della convivenza, permane il vincolo di solidarietà e assistenza che trae origini dal proprio dal vincolo affettivo pregresso.

È questo l’importante principio riconosciuto dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025.

Quali sono gli obblighi di assistenza morale e materiale tra conviventi di fatto?

Le coppie conviventi di fatto sono caratterizzate, durante la convivenza, da doveri di natura morale e sociale che si concretizzano nell’assistenza materiale ed economica. L’assistenza morale comporta il dovere di esserci nei momenti di difficoltà del proprio partener come può essere una malattia, mentre assistenza economica comporta il dovere di contribuire alle esigenze della famiglia (dei diritti e doveri dei conviventi ne avevamo parlato qui con un focus anche sul contratto di convivenza https://studiodonne.it/2022/04/20/contratto-di-convivenza-diritti-e-doveri/ ).

Cosa ha stabilito ordinanza n. 28 del 2 gennaio 2025 della Cassazione?

La questione nuova affrontata nello specifico dalla Suprema Corte concerne però la configurabilità dei suddetti doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro in relazione ad attribuzioni economiche o patrimoniali effettuate dopo la cessazione dello stesso.

Secondo la Cassazione il dovere di solidarietà, in linea con la valutazione corrente della società, permeane anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto. Ovviamente, è bene ricordare che bisogna sempre valutare il caso concreto e cosa abbia determinato, ad esempio, la corresponsione di somme. E soprattutto bisogna valutare se sussistono anche gli ulteriori requisiti della proporzionalità, spontaneità e adeguatezza.

Quale il caso concreto affrontato dalla Cassazione?

La vicenda trae origine dall’azione intentata dal figlio di una coppia di genitori conviventi. Anche dopo la fine della relazione la madre aveva continuato ad occuparsi economicamente dell’ex compagno, prima mettendo a disposizione dell’uomo la sua casa e poi, quando non più in grado personalmente di prendersi cura dell’ex compagno, provvedendo a sostenere il costo di varie RSA ove l’uomo è stato collocato nel corso del tempo. Una volta deceduta la madre, il figlio chiede che il fratello (figlio dello stesso padre ma non della madre) rimborsi tutte le somme versate dalla donna per l’assistenza del loro padre.

La Corte di Appello accerta l’obbligo del secondo fratello di provvedere al pagamento del 50% di tutte le RSA e non solo dell’ultima, come aveva precedentemente stabilito il Tribunale. La Corte ha valutato invece quanto fatto personalmente dalla ex compagna, come mettere a disposizione la casa e curarsi delle esigenze del padre in comune, come volontà di adempiere ad un dovere morale verso colui per il quale si è nutrito un grande affetto e con cui si è condiviso un periodo della propria vita. Per questo motivo nessuna richiesta di restituzione somme poteva essere avanzata trattandosi di adempimento spontaneo di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. La Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione della Corte territoriale.

 

Un ulteriore passo avanti in tema di diritti delle persone conviventi?

Sicuramente. È una decisione mai vista prima perché riconosce la solidarietà e l’assistenza che continuano anche dopo la decisione di mettere fine al rapporto amoroso.

 

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