Convivenza more uxorio: la somma prestata per l’acquisto dell’auto va restituita

“Gentile Avvocato, durante la convivenza ho prestato al mio ex compagno 20.000,00 € perché voleva assolutamente un determinato modello di autovettura e in quel momento non li aveva… vorrei riaverli indietro, è possibile? Grazie.”

Durante la convivenza può capitare che le parti non badino a chi sostenga determinate spese nell’interesse della famiglia. Quando l’amore finisce però gli ex si rivolgono ai rispettivi avvocati e pretendono la restituzione delle somme.

Quali sono i doveri reciproci nelle convivenze more uxorio?

I conviventi hanno un dovere reciproco di assistenza morale e materiale che deriva dalla loro stabile relazione affettiva. Sono doveri appunto e pertanto non sono obblighi giuridicamente vincolanti come nel matrimonio, salvo la possibilità di stipulare accordi specifici con il contratto di convivenza (ne avevamo parlato qui https://studiodonne.it/2016/10/21/avvocato-migliore-roma-modello-patto-convivenza/ ). Anche in assenza di un contratto di convivenza, comunque, i contributi economici per le coppie non sposate sono generalmente riconosciuti come adempimenti di obbligazioni naturali.

Quali spese sostenute durante la convivenza è possibile richiedere in giudizio?

Fermo quanto sopra, ovvero che le spese sostenute per il sostegno del partner si considerano in generale adempimenti morali, è necessario dimostrare che il denaro trasferito sia in realtà un prestito. È molto importante dunque formalizzare gli accordi economici tra conviventi proprio per evitare future controversie legali. Anche la causale indicata nei bonifici o negli assegni può costituire una prova importante idonea all’emissione di un decreto ingiuntivo.

Ci sono poi alcune circostanze di fatto che possono essere valorizzate in caso di opposizione a decreto ingiuntivo. Quale lo scopo del trasferimento di denaro? La somma era rilevante? Con una recente decisione del 12 febbraio 2025 la Corte di Appello di Milano ha definito ancora una volta i confini della presunzione di gratuità nei rapporti economici tra i conviventi, soprattutto quando si tratta di somme rilevanti e per scopi ben precisi.

Esaminiamo la sentenza.

Il caso di cui si è occupata la Corte di Appello di Milano è simile a quello prospettato dalla nostra cliente. Il compagno aveva trasferito una somma alla ex per l’acquisto di un’autovettura.

Per la Corte il trasferimento non poteva presumersi una ordinaria contribuzione nell’ambito della convivenza perché la somma trasferita era ingente e non poteva presumersi rientrante nell’ordinario ménage familiare. La giurisprudenza di legittimità è costante nel riconoscere la presunzione di ordinaria contribuzione nell’interesse della famiglia anche per le coppie non sposate purché la contribuzione sia rispettosa dei principi di proporzionalità e adeguatezza.

In questo caso specifico poi non era stato dimostrato nemmeno l’eventuale elevato tenore di vita goduto dalla coppia che avrebbe potuto considerare anche il trasferimento di una somma ingente come ordinaria contribuzione.

Cosa consiglia ad una persona che voglia richiedere all’ex determinate somme?

Di rivolgersi ad un avvocato specializzato in diritto di famiglia che esamini il caso concreto e che comprenda, innanzitutto, se ci sono gli estremi per intraprendere un procedimento. Se sussistono prove scritte sufficienti a dimostrare l’esistenza di un obbligo restitutorio si potrà procedere con decreto ingiuntivo.

 

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