Pernottamenti con la madre sino ai tre anni del bambino

L’ Ordinanza-Cass.-sez.-I-11-luglio-2024-n.-19069 si inserisce nel contesto delle dispute relative all’affidamento condiviso dei minori, con particolare attenzione ai diritti di visita del genitore non collocatario. Questa ordinanza ha confermato le decisioni precedentemente assunte dalla Corte d’Appello di Ancona riguardo ai diritti di visita di un padre nei confronti del suo bambino di 16 mesi, stabilendo che i pernottamenti dal padre non possono avvenire fino al compimento del terzo anno di età del minore.

Contesto Giuridico

Il caso originava da un procedimento avviato presso il Tribunale di Macerata, dove era stato disposto l’affidamento condiviso del minore, collocato presso la madre. La Corte d’Appello, in sede di reclamo, aveva modificato alcune disposizioni, aumentando il contributo al mantenimento e limitando i diritti di visita del padre a due pomeriggi infrasettimanali e a un fine settimana alternato, senza pernottamenti fino al raggiungimento dei tre anni.

 

Motivi del Ricorso e Decisione della Cassazione

Il padre ha presentato ricorso alla Cassazione lamentando l’omessa considerazione del pregiudizio derivante dall’assenza di pernottamenti e la distanza tra le abitazioni dei genitori, che avrebbe limitato le opportunità di visita. Tuttavia, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi del ricorso, sottolineando che il ricorrente cercava in realtà un riesame del merito della questione, cosa non consentita in sede di legittimità.

Riflessioni sui Principi Stabiliti

La Corte ha ribadito che le decisioni relative ai diritti di visita devono tener conto dell’età e delle condizioni specifiche del minore. In questo caso, la tenera età del bambino e il fatto che era ancora allattato al seno giustificano la limitazione dei pernottamenti. La sentenza evidenzia anche che i tempi di bigenitorialità possono essere stabiliti in modo non paritetico, a condizione che siano garantiti contatti regolari e significativi con entrambi i genitori.

Implicazioni Pratiche

Questa ordinanza ha implicazioni significative per i processi in materia di diritto di famiglia. La sentenza stabilisce un precedente secondo cui il diritto di visita deve essere modulato in base all’età e alle esigenze del minore, piuttosto che seguire rigidamente un principio di parità tra i genitori. Inoltre, la sentenza si allinea con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU), che sottolinea l’importanza dell’effettività dei contatti tra genitore e figlio

 

Conclusione

La sentenza n. 19069 della Cassazione rappresenta un’importante riflessione sull’affidamento condiviso e sui diritti di visita nel contesto delle separazioni. Essa riafferma l’importanza dell’interesse superiore del minore come fondamento delle decisioni giudiziarie, evidenziando come le circostanze individuali debbano influenzare le disposizioni relative ai diritti parentali. Questo approccio potrebbe portare a una maggiore flessibilità nelle decisioni riguardanti l’affidamento e i diritti di visita, sempre nel rispetto delle necessità dei minori coinvolti.

 

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