SI ALLA FREQUENTAZIONE PARITETICA E ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE AL GENITORE CONVIVENTE

MISSIAGGIA: ASSEGNAZIONE DELLA CASA RESISTE NELL’INTERESSE DEI FIGLI

 

In caso di separazione o divorzio tra coniugi, i figli di età minore o maggiorenni non autonomi, hanno il diritto a mantenere il loro habitat familiare e di non vedere sconvolte le loro abitudini di vita a seguito della separazione dei genitori.

 

Come definiscono le Sezioni Unite n. 13603/2004, la casa familiare è il luogo dove la famiglia ha sempre e rappresenta “il luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo, complesso di beni funzionalmente organizzati per assicurare l’esistenza della comunità familiare”.

 

In caso di affido condiviso, il giudice assegna la casa familiare al genitore che, nel corso della vita familiare, si è dimostrato essere più presente nella vita dei figli (c.d. “genitore collocatario”) e stabilisce i tempi di frequentazione tra i minori e l’altro genitore con obbligo di mantenimento da parte di quest’ultimo.

 

FREQUENTAZIONE PARITETICA

 

La Cassazione con l’ordinanza n. 1994/2022 ha evidenziato come il regime di affido condiviso debba tendenzialmente comportare una frequentazione paritaria dei genitori (es. 15 giorni con la mamma e 15 giorni con il papà).

Alcuni Tribunali quale Roma determina una diversa regolamentazione della frequentazione in relazione all’età, alla vicinanza delle abitazioni, al lavoro di ciascun genitore e alle capacità di accudimento

 

“C’è ancora molta resistenza da parte dei Tribunali nel concedere il paritario” – spiega l’Avvocato Maria Luisa Missiaggia – “succede più spesso che il minore venga collocato in via prevalente presso uno dei genitori, solitamente la madre, soprattutto quando i bambini sono piccoli. È capitato, però, che il giudice – valutati tutti gli elementi del caso concreto, come ad esempio la vicinanza della casa familiare a quella dell’altro genitore – ritenesse un regime di frequentazione paritetico più rispondente all’interesse del figlio”.

IN CASO DI REGIME PARITETICO SI PUO’ REVOCARE L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE?

 

“Non è automatico che alla frequentazione paritaria consegua un provvedimento di revoca dell’assegnazione della casa familiare” – chiarisce l’Avv. Missiaggia – “la sentenza n. 5738/2023 della Cassazione spiega che la decisione deve essere presa sempre tenendo in adeguata considerazione l’interesse del figlio.  L’assegnazione della casa familiare ha la funzione di non modificare l’habitat domestico e il contesto relazionale e sociale in cui ha sempre vissuto il minore. Per questo motivo, non può essere un effetto automatico derivante solo perché si è disposta la frequentazione di tipo paritetico. In conclusione, bisogna chiedersi se il mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa familiare sia funzionale al benessere del figlio”.

 

ALTRE IPOTESI DI REVOCA DELL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

“Un matrimonio, oppure, la convivenza con il nuovo partner sono motivi di revoca dell’assegnazione della casa familiare. La revoca può essere disposta anche quando il genitore cessi di abitare in quella casa. C’è poi il caso del figlio maggiore divenuto economicamente autosufficiente. Tale autosufficienza economica, se dimostrata in giudizio dall’altro genitore, comporta la revoca dell’assegnazione della casa familiare”, – conclude – l’Avvocato Missiaggia.

 

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