SEPARAZIONI E FIGLI: FREQUENTAZIONE SOSPESA E CONTROLLATA SE VI SONO MALTRATTAMENTI

Missiaggia: richiesta immediata di ordine di protezione

Tra i numerosi casi seguiti in questi anni, l’avvocato Maria Luisa Missiaggia – esperto di diritto di famiglia con studio a Roma – ha trattato il caso di una mamma convivente con i figli con un piano di frequentazione per il padre stabilito dal giudice. La mamma ha richiesto l’intervento del legale a causa di azione violente contri i figli da parte dell’ex marito.

Anche dopo la separazione dei genitori, il minore mantiene il diritto alla bigenitorialità, ossia quello di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi, ricevendo da ciascuno cura, educazione, istruzione e assistenza morale. In corso di causa possono però verificarsi eventi critici che necessitano dell’attenzione del Tribunale e degli organismi preposti a tutela dei minori.

COME INTERVENIRE DI FRONTE AD ATTI DI VIOLENZA

“Quando uno dei genitori si accorge che il proprio figlio porta sul corpo i segni di una violenza o il minore stesso riferisca quanto subito dall’altro genitore” – spiega l’Avvocato Missiaggia – “bisogna immediatamente sporgere denuncia – querela.  È estremamente importante che le forze dell’ordine continuino ad essere formati e specializzati sulla violenza di genere e contro minori perché rappresentano il primo referente a cui potersi rivolgere per ricevere tutela. Loro, infatti, sono i primi operatori con cui si confronta una persona che ha bisogno di essere tutelata. Una delle misure cautelari che può essere disposta nel penale è il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai figli come la casa familiare, la scuola e altri luoghi in cui i minori si recano abitualmente”.

QUANDO GLI ATTI DI VIOLENZA AVVENGONO IN CORSO DI UN GIUDIZIO DI SEPARAZIONE

L’avvocato Missiaggia chiarisce: “È necessario informare immediatamente il giudice chiedendo un ordine di protezione ex art. 473 bis n. 69 c.p.c. La richiesta si propone con un ricorso e il giudice, anche inaudita altera parte, può disporre la cessazione di ogni comportamento pregiudizievole in danno dei minori e di mantenere la distanza dall’abitazione e da ogni luogo frequentato dai figli. La misura di prevenzione deve avere necessariamente una durata che può essere sino ad un anno ed è prorogabile. Può essere disposta ogni altra iniziativa a tutela dei minori come la nomina di un curatore speciale che li ascolti e curi i loro interessi e può essere coinvolto il Servizio sociale affinché monitori il nucleo familiare. Se l’ordine di protezione è disposto inaudita altera parte il giudice fisserà udienza davanti a lui entro quindici giorni disponendo la notifica all’altra parte e in quella sede valuterà se confermare o revocare l’ordine di protezione”.

INTERRUZIONE ARBITRARIA DELLE VISITE?

“E’ opportuno che l’altro genitore adotti tutte le cautele del caso, illustrando al giudice la situazione di stallo che si è venuta a creare. Purtroppo, in attesa di un provvedimento del giudice siamo in una zona grigia. Nel caso il bambino si rifiutasse di andare dal genitore violento è opportuno ascoltare i suoi bisogni e tenerlo al sicuro. È necessario che, oltre al giudice, vengano informati tutti gli operatori che si stanno occupando del nucleo, come ad esempio i Servizi sociali nel caso in cui la famiglia sia già monitorata da questi ultimi. È importante che le vittime non siano lasciate sole.”

 

Sul tema vedi anche

 

https://studiodonne.it/2024/09/23/abusi-familiari-tutela-e-protezioni-dei-minori/

Trattasi di un caso seguito dallo Studio Legale Missiaggia in favore di chi ha richiesto e ottenuto l’ordine di protezione alla prima udienza di separazione in assenza di contraddittorio.

 

 

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