RIFIUTO DEL MINORE DI VEDERE UN GENITORE

Missiaggia: diritto alla bigenitorialità e rischi verso chi “manipola” un bambino in corso di separazione

 

Figli “tirati per la giacchetta”. Accade di frequente nelle separazioni che uno dei genitori ostacoli la frequentazione dei figli. Circostanze che, spesso, si ripetono sia prima che dopo il provvedimento di un magistrato. Un contesto preludio a danneggiare i figli nella loro crescita.

Nel corso di una separazione” – spiega l’avvocato Maria Luisa Missiaggia – “mi sono trovata spesso di fronte a casi delicati in cui uno dei genitori ostacolava la frequentazione dei figli minori. La legge, al riguardo, mette a disposizione mezzi per tutelare il diritto alla bigenitorialità del figlio sia nel caso in cui non vi sia ancora un provvedimento da parte del giudice della famiglia che all’esito di una pronuncia”.

 

In un procedimento di separazione e divorzio, il giudice può ascoltare il minore?

 

Il minore che ha compiuto dodici anni – o anche di età minore, se capace di discernimento – deve essere sempre ascoltato dal giudice al fine di decidere il suo collocamento ed il regime di frequentazione. “Il magistrato, infatti, deve adeguatamente motivare il motivo per cui non ritiene utile ascoltare il minore”, precisa l’avvocato Missiaggia. Nel caso in cui il figlio si rifiuti di frequentare uno dei genitori l’ascolto è obbligatorio dovendo il giudice attentamente vagliare i motivi del rifiuto.

Nell’attesa di un provvedimento” – sottolinea Maria Luisa Missiaggia – “e nella situazione in cui un genitore ostacoli senza motivo la frequentazione, l’ascolto del minore non solo è possibile, ma è obbligatorio. In uno dei casi da me seguito di recente, una figlia ha potuto esprimere al giudice il proprio il desiderio di frequentare il padre non essendoci motivi gravi e giustificativi di una sospensione del diritto di visita”.

Cosa significa CTU?

Laddove la conflittualità tra genitori sia molto alta al punto che uno dei genitori ostacoli la frequentazione, il giudice può, inoltre, disporre d’ufficio una consulenza tecnica (CTU – consulenza tecnica d’ufficio) al fine di indagare sulla capacità genitoriale di ognuno.

Sono situazioni molto delicate e complesse” – afferma l’avvocato Missiaggia – “La capacità genitoriale si esprime, altresì, preservando l’immagine dell’altro genitore agli occhi del figlio e la circostanza che vede un genitore non garantire l’accesso del figlio all’altro si potrebbe ripercuotere anche sul regime di affidamento suggerito dal consulente”.

 

Anche il consulente tecnico può ascoltare il minore: quanto riferito da quest’ultimo dovrà essere trascritto e messo a conoscenza del magistrato.

Come ricordo spesso al cliente, i minori hanno il diritto di frequentare anche ognuna delle famiglie di origine dei genitori, ben potendo i nonni depositare un ricorso presso il Tribunale per i Minorenni nel caso in cui la frequentazione con i nipoti sia ostacolata” – conferma Missiaggia.

 

Se un figlio rifiuta la frequentazione con uno dei genitori?

Se i figli rifiutano la frequentazione di uno dei due genitori, deve essere indagato se l’altro genitore eserciti una pressione psicologica e se il figlio si schieri con il genitore collocatario. Si è discusso molto se il disturbo psicologico – alienazione parentale” (o PAS) sia o meno scientificamente accertato. La Cassazione con n. 13217 del 2021 ha ritenuto controverso il fondamento scientifico circa l’effettiva sussistenza della sindrome di alienazione parentale attenendosi il giudice solo all’esclusivo interesse del minore privilegiando il genitore più idoneo.

 

“Assisto spesso a dubbi schieramenti dei bambini nei processi. E’ lì che il Magistrato con i propri ausiliari approfondisce la volontà del bambino anche a mezzo del Curatore al fine di poter verificarne l’autenticità.

In caso di manipolazione, il genitore, che mette in atto tali comportamenti, può perdere l’affido. Con un avvocato esperto è facile anche comprendere le dinamiche prima che il giudizio si avvii.” – queste le parole dell’Avvocato Maria Luisa Missiaggia

Quali sono i provvedimenti contro un genitore che ostacola la frequentazione del figlio all’ex?

Un genitore che ostacola il rapporto dell’altro con il figlio può essere condannato” – assicura l’avvocato Maria Luisa Missiaggia – “Il giudice è costretto a tener conto degli atteggiamenti del genitore che escludono l’altro nella vita dei figli. Ciò ai fini della decisione sul regime di collocamento e affidamento ed anche ai fini di una condanna del genitore che non tutela il rapporto e l’immagine dell’altro con i figli”.

Il genitore inadempiente può essere ammonito dal giudice, ma, soprattutto, può essere condannato al pagamento di una somma di denaro all’altro genitore, oltre che al pagamento di una sanzione amministrativa.

 

Fondamentale è che il giudice indaghi il motivo per cui il minore rifiuti di frequentare l’altro genitore” – conclude l’avvocato Missiaggia – “Se non vi sono motivazioni gravi che impongano la sospensione del diritto di visita, quali le violenze dirette e assistite sul minore,  le condotte ostruzionistiche di un genitore ai danni dell’altro devono essere adeguatamente esaminate dal magistrato per valutare il regime di affidamento che più tutela l’interesse del minore ed il suo diritto alla bigenitorialità”.

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