Padova, lascia l’eredità ad una bambina orfana. È possibile?

 

“Buongiorno Avvocato, ho letto il caso di questa signora di Padova che non aveva eredi e che ha deciso di lasciare tutto ad una bambina orfana…anche io non ho figli né marito, posso farlo?”

Padova, lascia l’eredità ad una bambina orfana. È possibile?

Sicuramente sì, ma è necessario considerare nei dettagli ogni caso specifico.

La signora padovana era stata abbandonata dai genitori e aveva vissuto in un orfanotrofio. Era poi stata affidata ad una famiglia grazie all’antico (e ormai abrogato) istituto dell’affiliazione, era riuscita a studiare e a trovare un lavoro.

Con il tempo i rapporti con la famiglia di affiliazione si erano allentati, anche a causa del decesso dei suoi componenti, ed è lì che la signora ha iniziato a pensare a come poter dare a qualcuno quello che lei in origine non ha avuto.

“Io sottoscritta A.F., nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e fisiche, con questo mio testamento olografo dispongo quanto segue: tutto il mio patrimonio immobiliare, preziosi e liquidità monetaria e bancaria devono servire per una bimba orfana e sola a mantenere gli studi”. Questa la volontà espressa nel testamento.

Ma è possibile scrivere una disposizione di questo tenore? È possibile non indicare un beneficiario specifico?

Secondo l’art. 628 c.c. è nulla ogni disposizione fatta a favore di una persona che sia indicata in modo tale da non essere determinata.

In poche parole, la persona a favore della quale intendiamo lasciare i nostri beni deve essere indicata con chiarezza con il suo nome e il suo cognome o quanto meno deve poter essere determinabile ed inequivocabile.

Padova, lascia l’eredità ad una bambina orfana. È possibile?

Lasciando da parte eventuali lesioni di legittima, è possibile, ad esempio, dire “lascio tutti i miei beni a mia madre” mentre, nel caso esistessero più nipoti, la disposizione “lascio tutti i miei beni a mio nipote” sarebbe nulla.

Si capisce l’intento del legislatore: non devono esserci dubbi in merito alla nostra volontà né qualcuno può indicare una persona beneficiaria al posto nostro.

In ossequio a questo principio, non è ammessa neanche la prova contraria ad una disposizione che appare certa.

In linea di massima infatti non è possibile, dimostrare che in realtà il lascito è destinato ad una persona diversa da quella indicata.

A questo punto si potrebbe pensare che la disposizione della signora sia stata ritenuta nulla poiché in contrasto con quello che stabilisce la legge ma così non è.

C’è in effetti un’eccezione a questo principio che troviamo all’art. 630 c.c. ed è legato a ragioni umanitarie.

Particolare attenzione, infatti, meritano tutte quelle disposizioni, fatte genericamente a favore di poveri o persone bisognose.

La disposizione della signora di Padova, anche se generica, ha uno scopo preciso (aiutare gli orfani) ed è stata interpretata come una disposizione fatta a favore di persone bisognose.

 

 

Il lascito è dunque passato al Comune ove la signora viveva che dovrà destinare (o mettere a frutto) i beni della signora alla promozione e al finanziamento di progetti che si avvicinino il più possibile alla sua volontà di testatrice e che hanno pertanto ad oggetto l’infanzia abbandonata.

Il consiglio che ci sentiamo di dare alla signora che ci scrive è quello di avvalersi sempre di un avvocato o di un notaio nel caso di redazione di un testamento olografo, soprattutto quando vi è in gioco un fine così nobile, onde evitare qualsiasi dubbio interpretativo in merito alle proprie volontà.

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