L’avvocato risponde
Avvocato Missiaggia: evitare dubbi interpretativi sulle proprie volontà
E’ balzato alle cronache nei giorni scorsi il caso di una signora di Padova che – non avendo eredi – ha deciso di lasciare il suo intero patrimonio ad una bambina orfana. Abbandonata dai genitori e cresciuta in un orfanotrofio, la protagonista di questa vicenda era stata affidata da piccola ad una famiglia grazie all’antico, ed ormai abrogato, istituto dell’affiliazione, che le ha permesso di studiare e trovare un’occupazione.
Un percorso comune di tanti piccoli abbandonati che – come nel caso della signora padovana, può lasciare segni indelebili e determinare le proprie ultime volontà, come nel caso citato
“Io sottoscritta A.F., nel pieno possesso delle mie facoltà mentali e fisiche, con questo mio testamento olografo dispongo quanto segue: tutto il mio patrimonio immobiliare, preziosi e liquidità monetaria e bancaria devono servire per una bimba orfana e sola a mantenere gli studi”.
Una volontà espressa in maniera chiara ed inequivocabile nel testamento della signora che, nel corso degli anni, aveva allentato i rapporti con la famiglia di affiliazione, anche a causa del decesso dei suoi componenti.
È possibile non indicare un beneficiario specifico?
“Avvalersi sempre di un legale o di un notaio nel caso di redazione di un testamento olografo” – suggerisce l’avvocato Maria Luisa Missiaggia, titolare dello Studio Legale Missiaggia di Roma – “è, senza dubbio, la strada migliore. Ciò al fine di evitare dubbi interpretativi in merito alle proprie ultime volontà, in particolar modo, se vi è in gioco uno scopo nobile come quello voluto dalla signora”,
Secondo l’art. 628 c.c. è nulla ogni disposizione fatta a favore di una persona che sia indicata in modo tale da non essere determinata.
“In poche parole” – precisa l’avvocato Missiaggia – “la persona a favore della quale intendiamo lasciare i nostri beni deve essere indicata con chiarezza con il suo nome ed il suo cognome o, quanto meno, deve poter essere determinabile ed inequivocabile”.
Lasciando da parte eventuali lesioni di legittima, è possibile dire – ad esempio – “lascio tutti i miei beni a mia madre” mentre, nel caso esistessero più nipoti, la disposizione “lascio tutti i miei beni a mio nipote” sarebbe nulla.
“Non devono sorgere dubbi” – sottolinea il legale – “in merito alla nostra volontà; nessuno può indicare una persona beneficiaria al posto nostro. In ossequio a questo principio, non è ammessa neppure la prova contraria ad una disposizione che appare certa. In linea di massima, infatti, non è possibile dimostrare che in realtà il lascito sia destinato ad una persona diversa da quella indicata”.
Vi sono eccezioni alla nullità?
Sulla base delle disposizioni legislative, le ultime volontà della signora di Padova dovrebbero essere considerate nulle in quanto contrastanti con quello che stabilisce la legge.
Un’eccezione a questo principio si ritrova nell’art. 630 c.c. legato a ragioni umanitarie che riserva particolare attenzione a tutte quelle disposizioni espresse genericamente in favore di persone non abbienti.
“Nonostante sia generica” – chiosa l’avvocato Missiaggia – “la disposizione della signora padovana determina un fine ben preciso, quello di aiutare gli orfani. Può essere, quindi, interpretata come disposizione espressa a favore di persone bisognose”.
Nel caso specifico, il lascito verrà gestito dal comune di residenza che dovrà destinare – o mettere a frutto – i beni a disposizione per la promozione ed il finanziamento di progetti che si avvicinino il più possibile alla volontà della testatrice di sostenere l’infanzia abbandonata.