Salve Avvocato, mi sono informata sulla violenza di genere ultimamente ed ho saputo che è stato recentemente introdotto un articolo del Codice penale che sanziona specificamente il reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso. Mi chiedevo se fosse applicabile solamente nell’ambito della violenza di genere o se avesse un valore più generico.
Nel vasto panorama del diritto penale, si assiste ad un costante adattamento delle normative per adeguarsi alle mutevoli esigenze sociali e per garantire una più efficace protezione delle vittime di violenza, in particolare domestica o di genere.
In tale contesto, emerge la figura del reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, recentemente introdotto nell’ordinamento giuridico italiano dall’art. 583-quinquies del Codice Penale che dice: “Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni”.
Il contesto normativo in cui è stato introdotto questo nuovo reato è stato caratterizzato da un’attenzione particolare verso la violenza di genere e domestica, come evidenziato dalla legge 69/2019, comunemente conosciuta come “Codice rosso“.
Tuttavia, è fondamentale comprendere che tale disposizione non limita la sua applicazione esclusivamente a contesti di violenza di genere o domestica, ma si estende a qualsiasi soggetto, indipendentemente dal genere dell’aggressore o della vittima.
L’elemento caratterizzante del reato in questione è la causazione di una deformazione permanente al volto della vittima, che comporti un turbamento irreversibile dell’armonia delle linee del viso, anche se non necessariamente ripugnante, secondo il giudizio di un osservatore comune.
La Cassazione con la sentenza n. 7728/2024 ha ribadito che la normativa è di natura “generale“, non limitata a specifici contesti di violenza di genere o domestica. Questo significa che il reato può essere commesso da chiunque contro chiunque altro, senza distinzioni di genere o relazioni familiari.
Un chiarimento importante è stato fornito riguardo alle aggravanti previste in caso di violenza domestica o di genere, le quali, se presenti, determinano un ulteriore aumento della pena. Tuttavia, ciò non implica che il reato di deformazione del volto sia limitato a tali circostanze. La presenza delle aggravanti, infatti, non esclude l’applicazione della normativa in contesti diversi da quelli specificamente previsti.
Viene, infatti, specificato dagli Ermellini: “deve anche rilevare questo Collegio, a riprova della natura “comune” del delitto, come il legislatore abbia specificamente previsto il caso in cui il delitto di sfregio o deformazione permanente del viso intervenga in ambito di violenza domestica o di genere, rendendo tali elementi di relazione e di contesto circostanze aggravanti. Infatti, l’art. 585 cod. pen. aggrava la pena dell’art. 583-quinquies per il caso di condotta lesiva contro l’ascendente o il discendente e altri congiunti”.
La sentenza della Cassazione ha sottolineato la necessità di tutelare le vittime più vulnerabili della violenza di genere e domestica, attraverso un inasprimento delle pene e l’introduzione di nuovi reati, come quello in questione.
Tale provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di adattamento dell’ordinamento italiano alla Convenzione di Istanbul del 2011, che mira alla prevenzione e alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
In conclusione, la sentenza della Corte di Cassazione offre un quadro chiaro e esauriente sull’applicazione del reato di deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, sottolineando la sua natura generale e la sua estensione a qualsiasi soggetto, indipendentemente dal contesto in cui si verificano le condotte criminose.