Salve Avvocato, volevo farle una domanda: è possibile chiedere un risarcimento del danno per danni subiti prima di essere nati? Ad esempio, per il comportamento dei nostri genitori in fase di gestazione, o per l’assunzione di droghe o farmaci che possano aver compromesso la salute del bambino?
La Corte di Cassazione ha di recente pronunciato una sentenza di notevole rilievo in merito alla prescrizione del risarcimento per danni subiti nella fase prenatale a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante.
Tale pronunciamento, depositato con ordinanza n. 2375 del 24 gennaio 2024, costituisce un ulteriore contributo alla giurisprudenza in materia di prescrizione.
La questione riguardava un uomo nato con gravi malformazioni a seguito dell’assunzione da parte della madre del farmaco Talidomide durante la gravidanza.
Inizialmente, il Tribunale aveva accolto la sua domanda di risarcimento, ma la Corte d’Appello aveva successivamente dichiarato prescritto il suo diritto al risarcimento, accogliendo il ricorso presentato dal Ministero della Salute. L’uomo ricorreva dunque in Cassazione.
Il punto cruciale della decisione della Suprema Corte riguarda il “dies a quo” della prescrizione, ossia il momento a partire dal quale il termine di prescrizione inizia a decorrere. Secondo gli Ermellini, tale termine inizia a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo, a meno che l’amministrazione interessata non dimostri, anche in via presuntiva, che il danneggiato avesse già conoscenza del nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la propria condizione di disabilità e/o menomazione prima di tale data.
Nella sentenza, infatti, dichiara: “Il termine di prescrizione del credito risarcitorio relativo ai danni, subiti nella fase di vita prenatale a causa dell’assunzione di farmaci ad effetti teratogeni da parte della gestante, decorre, di regola, dalla presentazione della domanda amministrativa di erogazione dell’indennizzo di cui all’art. 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, salvo prova, di cui è onerato il convenuto, da fornirsi anche in via presuntiva, che la consapevolezza, in capo al danneggiato, del nesso causale tra l’assunzione del farmaco e la propria condizione di disabilità e/o menomazione non sia maturata in epoca anteriore“.
La sentenza evidenzia l’importanza della prova in merito alla consapevolezza del danneggiato riguardo al nesso causale, attribuendo all’amministrazione il compito di dimostrare tale consapevolezza, anche attraverso il ricorso a prove presuntive.
Tuttavia, la Cassazione ha precisato che questa presunzione deve basarsi su fatti certi e non su congetture, ribadendo il principio secondo cui la prova presuntiva non può consistere in una mera supposizione, ma deve derivare da circostanze obiettivamente certe o da massime d’esperienza.
La decisione della Corte di Cassazione rappresenta quindi un chiarimento importante sulle modalità di calcolo del termine di prescrizione nei casi di danni prenatali causati dall’assunzione di farmaci teratogeni durante la gravidanza.
Inoltre, ribadisce l’importanza della tutela dei diritti delle persone danneggiate, sottolineando la necessità che il processo decisionale si basi su prove concrete e non su ipotesi congetturali.