Salve Avvocato, ho avuto una figlia con la mia ex compagna e, nel momento in cui ci siamo lasciati, era stato stabilita una determinata cifra come mantenimento. Io faccio il calciatore ed al tempo guadagnavo piuttosto bene tra stipendio e sponsorizzazioni, ma adesso le mie entrate si sono considerevolmente abbassate ed ho anche avuto un altro figlio con un’altra donna. È possibile che la cifra che devo mensilmente versare come mantenimento possa essere rivista?
Il caso in esame viene disciplinato dall’ordinanza della Corte di Cassazione n. 32466 del 22 novembre 2023 e riguarda la controversia relativa alla determinazione del contributo di mantenimento dovuto da un padre che di mestiere fa il calciatore nei confronti della figlia a seguito della cessazione della relazione con la sua ex compagna.
La sentenza originaria del Tribunale prevedeva un contributo mensile di euro 10.000, successivamente contestato dal padre a seguito dell’evoluzione della sua situazione economica e familiare. L’uomo, infatti, oltre ad aver ricevuto una significativa contrazione dello stipendio (rispetto al periodo in cui era stato originariamente determinato l’assegno di mantenimento) aveva instaurato una nuova relazione sentimentale con una donna di cittadinanza elvetica (anche quella cessata) da cui era nato un altro figlio e si vedeva, dunque, obbligato al versamento di un ulteriore mantenimento, quantificato dal Tribunale svizzero in 3.000 franchi svizzeri. In ragione di ciò, il giocatore, chiedeva una riduzione dell’assegno di mantenimento (vuoi saperne di più sulla riduzione del mantenimento ed in quali casi si può ricevere?
Leggi anche – https://studiodonne.it/2023/09/19/riduzione-del-mantenimento-in-caso-di-licenziamento-ed-in-caso-di-dimissioni/ ) per la prima figlia a 3.000 euro, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, richiesta non accolta in primo grado. Anche nel secondo grado di giudizio la Corte d’Appello dichiarava che il contributo inferiore stabilito dal giudice elvetico per il secondo figlio non era rilevante, e nonostante la dimostrata riduzione dei redditi del padre, questi risultava comunque titolare di un’entrata reddituale significativa.
I giudici aggiungevano, inoltre, che il patrimonio finanziario accumulato in passato a causa dell’attività calcistica e delle sponsorizzazioni non era stato dimostrato essere stato perduto.
L’uomo decide, dunque, di ricorrere in Cassazione lamentando l’omessa valutazione comparativa delle condizioni economiche dei genitori e la mancata considerazione del contributo inferiore fissato dal Tribunale elvetico per il secondo figlio.
La Cassazione ritiene il primo motivo fondato, sostenendo che: “al fine di quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli, minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto”.
La Corte ha evidenziato che la Corte territoriale avrebbe dovuto quantificare nuovamente il contributo tenendo conto della riduzione delle entrate del calciatore, della nascita del secondo figlio e dei redditi della madre convivente.
La motivazione della Corte ha sottolineato che l’art. 316-bis c.c. prevede chiaramente che i genitori debbano contribuire al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo“. Pertanto, la Corte ha sottolineato la necessità di valutare tutte le risorse patrimoniali e reddituali dei genitori nel processo decisionale.