Salve Avvocato, sto affrontando una separazione da mio marito. Sono coinvolti anche i nostri due figli, è possibile che il giudice decida di dividerli? Può succedere che uno viva con me e l’altro con mio marito? Io non vorrei che venissero separati!
Quando una coppia, sia essa sposata o convivente, decide di intraprendere la via della separazione, spetta al giudice determinare quale dei due genitori possieda le qualifiche necessarie per assumersi la responsabilità dei figli, collocandoli presso la sua dimora. Ciò implica che, nonostante le decisioni inerenti alla formazione, educazione e salute dei minori debbano essere condivise da entrambi i genitori, i figli verranno assegnati alla custodia prevalente di uno di essi, scelto dal Tribunale in base alla sua ritenuta idoneità a promuovere il maggior interesse dei bambini.
Questo sottolinea il principio fondamentale che, quando si tratta di figli, i genitori non godono di diritti individuali, ma soltanto di doveri che devono essere finalizzati a preservare i figli da ulteriori traumi, oltre alla disgregazione del nucleo familiare. Per la stessa ragione, il giudice assegna la residenza familiare al genitore con cui i figli risiederanno, al fine di evitare perturbazioni derivanti da trasferimenti, modifiche nelle relazioni sociali e abitudini quotidiane.
Ovviamente il genitore non collocatario avrà il diritto di vedere i propri figli in relazione ad un piano preventivamente concordato con l’ex partner, oppure, in caso di difficoltà nel trovare un accordo in merito al diritto di visita, stabilito direttamente dal Tribunale. Nel caso in cui i figli dovessero essere maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, spetterà direttamente a loro la scelta. Se i figli sono minorenni, invece, sarà il Tribunale a dover prendere una decisione, tuttavia, il magistrato è tenuto a sentire i bambini al fine di valutare e, ove possibile, soddisfare le loro volontà. Infatti, qualora i minori abbiano più di dodici anni l’audizione è obbligatoria per il giudice ed anche in caso di minori di dodici anni sarà necessario valutare la loro capacità di discernimento ed eventualmente disporne un ascolto coinvolgendo i servizi sociali.
Prendendo in esame il caso di una separazione tra coniugi in cui due bambine erano state separate, una affidata alla madre e l’altra ai servizi sociali con collocazione prevalente presso il padre, senza che la figlia più piccola (minore di dodici anni) fosse stata ascoltata dal giudice. La Corte di Cassazione si è espressa in materia sottolineando, con la sentenza n. 12957/2018, che: “l’ascolto è infatti una relazione tendenzialmente diretta fra il giudice e il minore che dà spazio, all’interno del processo, alla partecipazione attiva del minore al procedimento che lo riguarda. (…) Ciò comporta che il giudice deve motivare le ragioni per cui ritiene il minore infra-dodicenne incapace di discernimento, se decide di non disporre l’ascolto, così come deve motivare perché ritiene l’ascolto effettuato nel corso delle indagini peritali idoneo a sostituire un ascolto diretto ovvero un ascolto demandato a un esperto al di fuori del contesto relativo allo svolgimento di un incarico peritale”.
La Suprema Corte, cassando questa sentenza, sottolinea l’importanza dell’audizione del minore, anche al di sotto dei dodici anni, proprio per la necessità di mettere al centro le esigenze, la volontà ed il maggior interesse dei bambini.