APPLICAZIONE DELL’ART. 473 BIS. 40 CPC (RIFORMA CARTABIA)
Buonasera Avvocato, io e mio marito ci stiamo separando, ma viviamo ancora nella stessa casa, litighiamo spesso in questo periodo ed in alcuni casi lui diventa violento, ho paura per me ed i bambini, cosa posso fare?
Il caso in esame vede per la prima volta l’applicazione dell’art. 473 bis. 40 c.p.c. “Le disposizioni previste dalla presente sezione si applicano nei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell’altra o dei figli minori”. Questo articolo introdotto dalla riforma Cartabia è dedicato a definire le controversie in materia familiare (separazione, divorzio e affidamento figli naturali) con particolare riferimento a coloro che subiscono violenze domestiche o di genere.
Il caso in esame è quello di una coppia di coniugi (genitori di due bambini in tenera età) che, intrapreso il processo di separazione, continuavano a vivere sotto lo stesso tetto nonostante la signora accusava il marito di tenere dei comportamenti violenti e temeva per l’incolumità sua e dei suoi figli.
In casi del genere, il legislatore ha stabilito un’ampia libertà per il giudice, che esula dai limiti codicistici, difatti è proprio l’art. 473 bis 42 bis cpc a stabilire che il magistrato: “Al fine di accertare le condotte allegate, può disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile (…)”.
Gli avvocati della donna chiedevano al Tribunale di emettere dei provvedimenti urgenti ed il giudice, ritenendo che potesse sussistere un rischio di pregiudizio imminente, causato proprio dal permanere della coabitazione tra i due, emanava un provvedimento provvisorio inaudita altera parte autorizzando i due coniugi a vivere separati, collocando i due bambini prevalentemente presso la madre nella casa familiare, con riserva di emettere un piano di frequentazione con il padre all’esito di una più approfondita istruttoria sulle violenze denunciate dalla madre.
Cosa sono le misure provvisorie inaudita altera parte?
Sono quei provvedimenti che vengono adottati anche nell’interesse dei figli, che possono essere concessi sin dal primo momento successivo al deposito del ricorso o dell’istanza al Tribunale, come stabilito dall’articolo 473 bis 15 cpc: “In caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l’attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell’interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l’udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all’istante un termine perentorio per la notifica”.
È quindi chiaro che la riforma Cartabia abbia codificato dei provvedimenti ad hoc, volti ad evitare che, delle situazioni particolarmente pregiudizievoli ed irreparabili (violenze o abusi nei confronti dei bambini o di una delle parti), possano ledere la salute psicofisica dei minori coinvolti nella separazione o divorzio. Queste disposizioni del giudice, infatti, possono essere concessi senza contraddittorio dell’altra parte (inaudita altera parte), ma ovviamente è necessario che il presidente, o il giudice da lui delegato, abbia ottenuto e reperito delle valide informazioni che fanno ragionevolmente ritenere la necessità di adottare “anche se provvisoriamente” tali provvedimenti, che in un momento successivo andranno confermati, revocati o modificati dal Tribunale.