A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
“Mi sto separando, ma mia figlia di età minore si rifiuta di vedermi, cosa stabilisce il Tribunale in questi casi?”
Come è noto il giudice in sede di separazione, oltre a disporre il mantenimento e le condizioni dell’affidamento del minore con collocamento presso un solo genitore, stabilisce anche il diritto di visita, ossia il calendario che il genitore non collocatario dovrà seguire per stare con il figlio.
La legge sulla bigenitorialità deve essere applicata anche quando il figlio non vuole frequentare uno dei genitori, ma in tali casi, il genitore “rifiutato” può fare ricorso al giudice per sollecitare il rispetto degli orari e dei giorni di visita.
Quando accade che il provvedimento del giudice non viene rispettato a causa del genitore, quest’ultimo può perdere l’affido o il diritto di visita ed anche vedersi aumentato il contributo di mantenimento da versare al genitore collocatario.
Diversamente quando è il figlio a non voler vedere il genitore, non potendolo costringere, il giudice deve cercare di favorire il riavvicinamento del figlio al genitore anche nominando un assistente sociale. Oramai i giudici si appellano sempre di più ai servizi sociali che collaborano con il genitore ed il figlio al fine di rimuovere i conflitti e favorire il ricongiungimento.
Come si è pronunciato il Tribunale in un caso analogo?
In un recente caso affrontato dal nostro studio legale, un padre, fra le altre cose, si lamentava del fatto che la figlia avesse espresso la volontà di non avere più alcun tipo di rapporto con il padre, e secondo quest’ultimo, la predetta volontà era frutto di un forte condizionamento operato dalla madre.
La madre invece deduceva che ella aveva sempre invogliato la figlia a recuperare il rapporto con il padre, da cui si era spontaneamente allontanata perché sentitasi abbandonata.
Il giudice del procedimento incaricava i servizi sociali di monitorare il rapporto genitori-figli ed acquisite informazioni dai servizi sociali competenti e udita la minore, il Presidente del Tribunale, affidava la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre ma nulla disponeva in ordine al calendario di visite in favore del padre, stante l’espressa volontà della minore di non vedere il padre.
La figlia di età minore, dopo essere stata ascoltata dal giudice, veniva pertanto collocata esclusivamente presso la madre, senza previsione di un calendario di frequentazione in favore del padre (Tribunale di Benevento sentenza n. 1357/2021) delegando il Giudice Tutelare a vigilare sulla frequentazione dichiarata opportuna dal percorso psicologico che il Giudice ha suggerito nell’interesse della minore.
È chiaro che questo provvedimento potrà essere modificato in qualsiasi momento, ma fa comprendere l’orientamento prevalente espresso a più riprese anche dalla Cassazione, secondo cui se il figlio minorenne esprime in modo fermo e deciso la volontà di non frequentare il genitore, neanche il Tribunale lo potrà costringere alle visite. Per la Cassazione infatti, non si può forzare il figlio, in quanto il diritto di visita si incentra sulla valutazione dell’interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione (Cass. Civ. 13400/2019).
E’ chiaro altresì che, stante la disfunzione relazionale che la figlia ha con il padre, in caso la relazione non si riprendesse, il Giudice potrebbe prendere opportuni provvedimenti tra cui anche l’allontanamento della figlia dalla casa familiare dove vive con la madre.