Come decidono i Tribunali se il figlio di età minore si rifiuta di avere rapporti con uno dei genitori
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia
Avvocato buongiorno, mio figlio di età minore, appena 13 anni si rifiuta di vedermi. Sto avviando la separazione. Cosa posso ottenere?
Il diritto a vedere il proprio figlio da parte del genitore e il diritto del figlio ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori è ormai sancito e riconosciuto non solo dalla Legge ma anche dalla giurisprudenza delle corti di merito e Cassazione.
Se il figlio si rifiuta di vedere uno dei genitori è palese la disfunzionalità della relazione non solo con il genitore che viene escluso ma anche con il genitore con cui il figlio si schiera.
Il genitore collocatario ha un obbligo e dovere di consentire la coltivazione dei rapporti con l’altro genitore. Se questo non avviene il genitore che non collabora potrà essere ritenuto inidoneo ai bisogni del figlio. Ovvero assecondare il rifiuto non è sempre nell’interesse del predetto. Privare il figlio di uno dei due genitori è sicuramente presupposto per una crescita disfunzionale del ragazzo.
Dunque, se da un lato il figlio che si rifiuta non può essere obbligato a frequentare l’altro genitore, è pur vero che il Tribunale, preso atto di istruttorie avviate e rimaste senza esito, disponga un percorso psicoterapeutico per il figlio e rinvii il passaggio degli atti al Giudice Tutelare affinché monitori il percorso volto al riavvicinamento della figura paterna senza strappi evitando e riducendo lo stallo.
Nemmeno potranno essere obbligati i genitori a percorsi genitoriali atteso che, come riferisce la Cassazione in una recente sentenza del 2023, nessuno può essere obbligato alla cura se non con spontanea volontà.
In tal senso si è espressa la cassazione con sentenza n. 17903 del 2023 secondo cui
“La prescrizione ai genitori di un
percorso psicoterapeutico individuale e di un altro, da seguire insieme, di sostegno alla
genitorialità, comporta comunque, anche se ritenuta non vincolante, un condizionamento, per
cui è in contrasto con l’art. 13 Cost. e art. 32 Cost., comma 2, atteso che, mentre l’intervento
per diminuire la conflittualità, richiesto dal giudice al servizio sociale, è collegato alla
possibile modifica dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore, quella prescrizione è
connotata dalla finalità, estranea al giudizio, di realizzare la maturazione personale delle
parti, rimessa esclusivamente al loro diritto di autodeterminazione. (Cass. n. 13506 del
01/07/2015). Analogamente, nel caso di specie, se è pur vero che il decreto impugnato non ha
imposto un vero e proprio obbligo alla ricorrente di intraprendere un percorso psicoterapico
per superare le criticità del suo rapporto madre – figlia, avendo esplicitato che si tratta di un
invito giudiziale, è indubbio che tale statuizione integri una forma di condizionamento idonea
ad incidere sulla libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita
dall’art. 32 Cost..”.
Nel caso il rifiuto persista e nel caso in cui non si ravvisino miglioramenti, il Tribunale rileverà la inidoneità genitoriale con conseguenze di legge relative anche alla sospensione responsabilità genitoriale e collocamento in ambienti protetti.