VITTIME DI VIOLENZA NELL’AMBITO FAMILIARE: COME VERRANO TUTELATE E PROTETTE?

Quali sono le principali novità apportate dalla riforma nell’ambito penale con rifermento alle vittime di violenze? Verrà posto un reale argine ai femminicidi? Quali sono le misure di protezione adottate dallo Stato contro la violenza di genere?

Le principali novità dal punto di vista penale verranno apportate dal ddl 16 febbraio 2023 che introduce alcune correzioni alla legge Cartabia ed alcune novità a tutela dei soggetti deboli.

Il disegno di legge rubricato “Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica” contiene le norme atte a reprimere la violenza di genere specialmente con riguardo ai casi in cui il fenomeno si manifesta in ambito familiare o nelle relazioni di convivenza.

Con questo DDL dai primi momenti in cui la vittima contatterà le forze dell’ordine, verranno attivate delle misure di prevenzione e di pubblica sicurezza a loro tutela per giungere poi alle misure precautelari e cautelari, fino al giudizio e all’esecuzione della pena.

PRINCIPALI NOVITA DEL DDL

Di seguito uno schema delle principali novità che verranno apportate al sistema penale:

  1. L’articolo 1 DDL estende l’ammonimento al Questore anche per le condotte di violenza domestica ed a tutte le situazioni che possono rappresentare un “campanello d’allarme” per violenze più gravi (ora previsto solo per percosse e lesioni e stalking). Viene infatti esteso anche alla violenza privata, alla violazione di domicilio e a tutti i casi di violenza commessa in presenza di minorenni.
  2. Introduce la procedibilità d’ufficio per altri reati quando vengono commessi nell’ambito della violenza domestica da soggetto già ammonito; fra questi reati si annoverano le percosse (art. 581 cp); le lesioni personali (art. 582 cp); minacce e violazione di domicilio (612 comma 2 e 614 commi 1 e 2).
  3. Si anticipa la salvaguardia delle vittime di violenza, difatti la polizia giudiziaria, già in fase di denuncia o querela, segnala al Prefetto situazioni di concreto e rilevante pericolo per la incolumità della vittima, ai fini dell’adozione delle eventuali misure di c.d. vigilanza dinamica a loro tutela (ad esempio: la sorveglianza svolta in forma mobile e continuativa da una o più autopattuglie nei pressi dell’abitazione di una persona e dei luoghi frequentati dalla stessa).
  4. Potenziamento dei braccialetti elettronico sia per gli arresti domiciliari che in caso di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa.
  5. Per la trasgressione delle misure cautelari viene prevista la revoca della stessa e l’applicazione della custodia cautelare in carcere non soltanto in caso di allontanamento dal luogo di sottoposizione agli arresti, ma anche in caso di manomissione dei dispositivi elettronici di controllo.
  6. Si rederà più agevole e maggiormente effettiva l’applicazione delle misure cautelari per alcune ipotesi delittuose in materia di violenza di genere o domestica.
  7. Si introduce una nuova figura precautelare: il fermo del PM o, in caso di urgenza, della polizia giudiziaria, della persona gravemente indiziata dei delitti di maltrattamenti, lesioni o atti persecutori ovvero di qualsiasi altro delitto commesso con violenza o minaccia alla persona, qualora vi sia il grave ed imminente pericolo che l’indiziato commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale e, per l’urgenza, non sia possibile attendere il provvedimento del giudic
  8. Arresto obbligatorio anche in caso di violazione degli ordini di protezione civili. Si equipara poi la violazione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari emessi dal giudice civile di cui all’ art. 342-ter c.c. alla violazione degli analoghi provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare o di divieto di avvicinamento alla p.o. adottati dal giudice penale.
  9. Verranno effettuate le dovute comunicazioni alla persona offesa/vittima in caso di scarcerazione o cessazione della misura di sicurezza o evasione, così come anche in caso di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive al Questore e al Prefetto
  10. Verrà disposta una provvisionale per le vittime di reati violenti a carico dello Stato quale “anticipo” sull’erogazione definitiva dell’indennizzo previsto dalle norme vigenti.

Stante quanto esposto, quando il ddl diventerà legge, il sistema penale in ambito familiare sarà rafforzato e vittime potranno sperare in una reale tutela “preventiva”.

 

 

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