COME FUNZIONA L’AUDIZIONE DEI FIGLI NEI PROCEDIMENTI FAMILIARI?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Avvocato buongiorno, io e il mio compagno discutiamo su ogni cosa riguardante i nostri figli, vorrei separarmi e rimanere nella casa dove ho sempre vissuto. Se il padre si opponesse, sarebbe opportuno far sentire in udienza i due minorenni di 13 e 15 anni? Con quali modalità vengono ascoltati? Cosa comporta la loro audizione da parte del giudice?
Questa situazione è molto frequente, difatti, accade spesso che genitori parte dei procedimenti di separazione, divorzio o affidamenti di figli, si interroghino sulla possibilità di far sentire questi ultimi dal giudice. Questo diritto, tuttavia, non viene accolto serenamente dalle parti, i quali nella maggior parte dei casi di mostrano perplessi nei confronti dell’istituto dell’ascolto del minore.
Ma facciamo chiarezza.
Quando è necessario l’ascolto del minore? Ad esempio, se in un processo entrambi i genitori chiedono il collocamento prevalente dei figli, sarà necessario ascoltare questi ultimi per conoscere le loro esigenze e preferenze in merito.
Possono sempre essere ascoltati? No. Devono aver compiuto gli anni 12 ovvero devono essere capaci di discernimento ossia di “giudizio”.
Ma è meglio far ascoltare i figli dal giudice o tenerli fuori dal processo? Questa domanda ci viene posta ogni volta, tuttavia è chiaro che sarebbe meglio tenere i figli fuori dal processo inteso in senso stretto, (ossia fuori dal Tribunale), poiché senza dubbio è fonte di stress e di una eccessiva “responsabilità”, che i figli non devono sentire nelle cause fra i genitori. Tuttavia, se risulta necessario, poiché uno dei due genitori si ostina a richiedere il collocamento dei figli, – anche quando è consapevole della mancanza di volontà degli stessi – andranno ascoltati per vedere realizzato il loro interesse.

Con la riforma Cartabia, in vigore dal 28 febbraio scorso, è cambiato qualcosa sull’ascolto dei figli nei procedimenti che li riguardano? In parte si. Da oggi, infatti, l’ascolto del minore deve essere sempre disposto dal Giudice per i minori che abbiano compiuto gli anni 12 ovvero capaci di discernimento. In altre parole, il giudice, è obbligato a disporre l’ascolto dei minori, in tal modo gli stessi sono al centro di ogni procedimento che li riguarda.
Ma come si è pronunciata la Corte di Cassazione sulle modalità di ascolto dei minori?
La Cassazione si è pronunciata più volte sull’argomento, affermando che l’ascolto “deve svolgersi in modo tale da garantire l’esercizio effettivo del diritto del minore di esprimere liberamente la propria opinione, e quindi con tutte le cautele e le modalità atte a evitare interferenze, turbamenti e condizionamenti, ivi compresa la facoltà di vietare l’interlocuzione con i genitori e/o con i difensori, nonché di sentire il minore da solo”.

Ciò significa che, se da una parte audizione del minore non può essere delegata dal giudice relatore ad altri soggetti, dall’altra egli deve farsi assistere da esperti quando infatti le sue conoscenze non sono in grado di rispondere al bisogno di tutela del minore.
A ben vedere il novellato articolo 473 – bis. 5, del codice di procedura civile, disciplina le modalità dell’ascolto, tenendo presente che l’udienza è fissata in orari compatibili con gli impegni scolastici del minore. L’articolo dispone che dette modalità debbano essere tali da assicurare la serenità e riservatezza del minore. Da ciò deriva che i genitori, i difensori, ed il curatore speciale possono assistere all’audizione solo previa autorizzazione del giudice. Le tipologie di audizione del minore sono le seguenti:
1) l’ascolto diretto, ossia, quello svolto unicamente dal giudice;
2) l’ascolto assistito, ossia quello in cui l’audizione avviene con l’assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.
In ogni caso si deve procedere alla video registrazione della sua audizione ovvero redigere apposito verbale dell’ascolto ma anche del contegno del minore: si deve descrivere nel verbale in modo dettagliato il comportamento del minore durante l’udienza.

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