COSA SONO GLI ORDINI DI PROTEZIONE CONTRO GLI ABUSI FAMILIARI?

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

“Avvocato subisco continui soprusi dal mio compagno, ma non voglio denunciare penalmente, ho qualche altro mezzo per tutelarmi?

Nello specifico vengo denigrata anche difronte ai nostri figli minorenni quasi ogni giorno, e alle volte vengo minacciata di subire violenze fisiche se non faccio quello che mi viene richiesto. Ho molta paura e vorrei intervenire sul mio compagno prima che sia troppo tardi”.

Uno dei mezzi civilistici per proteggersi contro gli abusi familiari sono i cosiddetti ordini di protezione, il cui presupposto per l’utilizzo è il perdurare della convivenza.

Questa tutela è stata introdotta dalla legge del 2001 n. 154, ed ha determinato l’inserimento degli articoli 342 bis e ter nel nostro codice civile, al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli, anche prima che queste possano assumere rilievo penale.

Trattasi di una tutela anticipatoria, con cui il giudice può intervenire ogni volta che si trova di fronte a pericoli per l’integrità fisica e morale della persona: prevaricazione, violenza morale e fisica.

Per parlare di abuso non è necessaria una lesione fisica o psichica ne percosse lesioni o minacce, la violenza può manifestarsi anche semplicemente con continue umiliazioni e con lo svilimento del ruolo genitoriale.

Quali fattispecie sono state valutate suscettibili di ordine di protezione dai giudici?

Una parte della giurisprudenza ritiene che gli ordini di protezione si pronunciano unicamente in presenza di reiterate condotte pregiudizievoli e non di un isolato atto di violenza. Diversamente, proprio per la natura di questi rimedi, un’altra parte della giurisprudenza ritiene che gli ordini di protezione si devono adottare anche con un solo singolo episodio di violenza.

Tuttavia, per fare qualche esempio pratico, sono stati emessi ordini di protezione nei confronti di un coniuge che pedinava e controllava ossessivamente il telefono della moglie, ovvero per un compagno che negava il sostegno economico alla compagna, oppure su un marito che usava continuamente atteggiamenti dispregiativi verso la moglie, e ancora contro un uomo che a seguito di un litigio provocava lesioni alla convivente.

Ad onor del vero, gli ordini di protezioni non vengono usati unicamente nei confronti del marito/compagno o della moglie/compagna, bensì è un rimedio a tutela di tutti i membri del nucleo familiare ed in generale di qualsiasi persona che conviva con l’autore della condotta pregiudizievole. Pertanto, anche i figli maggiorenni sono legittimati a richiederli nei confronti dei genitori e viceversa; ad esempio, se un figlio maggiorenne usa violenza nei confronti dei genitori o dei fratelli/sorelle può chiedere al giudice di intervenire affinché emetta un ordine di protezione.

In concreto quali sono le sanzioni degli ordini di protezione? Cosa può ordinare il giudice investito della questione?

Il giudice quando riceve un’istanza di emissione di ordine di protezione, dopo aver valutato la fondatezza della domanda, con decreto può intervenire sia ordinando di interrompere la condotta pregiudizievole sia ordinando l’allontanamento del soggetto dalla casa familiare. Successivamente, è proprio la normativa a stabilire che, nei casi in cui occorre, può anche ordinare al soggetto colpevole di non avvicinarsi a tutti i luoghi frequentati dalla persona istante. Infine, può anche disporre l’intervento dei servizi sociali territorialmente competenti.

È chiaro che questo intervento del giudice ha un termine, che solitamente viene indicato con precisione nel decreto. Infine, qualora sorgano delle difficoltà nell’applicazione dell’ordine di protezione è sempre il giudice a poter disporre l’utilizzo della forza Pubblica.

In cosa differiscono dalle sanzioni penali?

Gli ordini di protezione hanno lo scopo specifico di difendere la persona preventivamente, realizzando delle condizioni finalizzate ad impedire, per quanto sia possibile, la ripetizione delle condotte pregiudizievoli.

CONCLUSIONE

Per rispondere alla domanda della donna che ci ha richiesto aiuto, possiamo rispondere che, sebbene la denuncia penale vada sempre fatta in casi come quello riportato, lo strumento degli ordini di protezione civilistici è un ottimo rimedio, con cui, con una semplice istanza al giudice territorialmente competente, si possono prevenire situazione che potrebbero aggravarsi ulteriormente nelle more del procedimento penale.

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