SA DI COMPRARE LA CASA ABITATA ….NO AL POSSESSO

Il 24 settembre 2022, la trasmissione televisiva “Italia si!” ha ospitato Daniele Pallotta già in trasmissione “Fuori dal coro” per riportare una realtà completamente distorta e lesiva nei confronti della signora Lacusta legittima assegnataria della casa familiare dove abita

SENTENZA

 Controllare la fonte e diffondere i reali atti giudiziari

 

IL CASO

Una donna (signora Diana Lacusta) sposa un uomo con cui convive e con il quale ha una bambina oggi di 7 anni.

Nel 2016 i coniugi si trasferivano nella abitazione di proprietà del marito, abitazione fotografata in varie trasmissioni.

Nell’aprile del 2020 il coniuge (marito) depositava ricorso per separazione giudizio e nell’agosto del 2020, il marito proprietario vendeva la casa dove abitava la moglie e la figli a tre soggetti terzi.

I tre acquirenti consapevoli che la casa fosse abitata ricevono un lauto sconto di euro 50mila per l’acquisto della casa già abitata dalla moglie e figlia del venditore.

La moglie veniva a conoscenza che la casa dove abitava con il tre figli sarebbe stata venduta a terzi.

A quel punto la donna decide di rivolgersi agli Avvocati per risolvere la grave condizione in cui versava.

 

La signora Lacusta ha subìto delle violenze inaudite connesse alla compravendita: tre estranei avevano comprato la casa coniugale dove risiedeva insieme al marito e alla bambina; si è vista cambiata la serratura della casa da un giorno all’altro mentre la stessa era in ospedale per un intervento, i nuovi proprietari le hanno distaccato le utenze idriche ed elettriche lasciando la donna e la figlia minore senza luce e senza acqua per molte ore.

Non solo.

Successivamente la donna, per il tramite dello Studio Legale Missiaggia e lo Studio Legale Menicucci, ricorreva al Tribunale chiedendo di provvedere con urgenza all’assegnazione della casa familiare nell’interesse della figlia minore ivi residente con la madre.

Il giudice, vista l’urgenza, provvedeva con ordinanza depositata il giorno 13 novembre 2020 e con ordinanza assegnava la casa familiare alla moglie nell’interesse della figlia dei coniugi.

Gli acquirenti, come confermato anche dal venditore, erano a conoscenza che la casa fosse abitata dalla moglie e figlia del venditore tanto da ricevere una riduzione del prezzo.

COSA SUCCEDE SE LA CASA FAMILIARE VIENE VENDUTA PRIMA DELLA DELL’ASSEGNAZIONE?

 

 

Come avvenuto nel caso mediatico ormai di dominio pubblico, la casa familiare dove abitano e risiedono la moglie con la figlia è stata venduta in pendenza di processo di separazione e pochi mesi prima del provvedimento di assegnazione.

LA DISINFORMAZIONE DEI SERVIZI ANDATI IN ONDA DA APRILE AD OGGI

Il giudice, contrariamente a quanto falsamente affermato, non solo il giudice ha assegnato la casa familiare nel pieno rispetto della legge che vige in tema di separazione e nel solo rispetto del primario interesse del minore che abita la casa ma gli acquirenti erano a conoscenza del fatto che la Lacusta fosse residente nella casa tanto da avere uno sconto sul prezzo.

 

Inoltre, il giudizio per ottenere il reintegro del possesso, POSSESSO MAI AVVENUTO DA PARTE DEGLI ACQUIRENTI, è stato perso dai tre acquirenti con tanto di provvedimento del Magistrato, provvedimento che lo Studio Legale Missiaggia aveva reso disponibile ai giornalisti e che non è stato mai messo a disposizione dei telespettatori.

I giornalisti non lo hanno mai pubblicato!!!!

Anche in questa trasmissione di sabato Italia si l’ospite ha omesso di riferire che l’acquirente ha anche perso il giudizio possessorio che aveva intentato nei confronti della donna è grave. L’acquirente avrà dimenticato di riferire che con decreto il giudice ha stabilito che “l’immobile è stato venduto allorché non era ancora venuta meno la vita coniugale con la separazione ed allorché, dunque, i signori xxxx e Lacusta ivi abitavano e dell’immobile erano entrambi compossessori (…); vero è che con la vendita dell’immobile e la consegna delle chiavi dell’appartamento ai ricorrenti a questi ultimi è stato trasferito il compossesso del loro dante causa, ex art. 1146 c.c.; vero è anche, tuttavia, che a seguito dell’ordinanza di assegnazione della casa coniugale da parte del giudice della separazione la resistente gode all’attualità di un titolo per possedere l’immobile in via esclusiva, mentre le vicende afferenti al titolo di proprietà non rilevano in questa sede, dovendo essere risolte in sede petitoriarilevato che in conclusione i ricorrenti non sono possessori dell’appartamento sito in via Colagrossi, 44, con la conseguenza che il ricorso va rigettato.”

È quindi chiaro che la signora Lacusta ha il diritto di abitare la casa familiare insieme a sua figlia minore, poiché vanta il diritto di assegnazione della casa, peraltro mai posseduta dall’acquirente.

 

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