CONSIGLI UTILI PER LE VANCAZE DEI GENITORI SEPARATI
A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
Avvocato buongiorno, le vacanze sono alle porte e non ho ancora comunicato al mio ex dove porterò i nostri figli, come mi devo comportare?
Iniziamo subito con il chiarire che è obbligatorio per i genitori stabilire i periodi di vacanze che i figli trascorreranno con l’uno o l’atro, ovviamente lasciando la libertà di scegliere il luogo, così come è necessario comunicare anche l’indirizzo del luogo di villeggiatura scelto.
Il codice civile nel regolamentare i rapporti fra i coniugi prevede, seppur indirettamente, anche l’obbligo di comunicare il luogo di vacanza dei figli; difatti, l’art. 143 c.c. disciplina i rapporti tra coniugi obbligandoli “alla collaborazione nell’interesse della famiglia”, la cui violazione che può dar luogo a conseguenze in ambito civile.
La mancata comunicazione del luogo di vacanza viola le “regole di collaborazione dei genitori”, a tal punto che l’altro genitore potrà chiedere l’intervento del giudice sia per sanzionare il genitore inadempiente, sia per chiede la eventuale modifica delle condizioni della separazione o divorzio provando che l’iniziativa dell’altro genitore è stata pregiudizievole per il minore.
Ma se non comunico l’indirizzo del luogo di villeggiatura con i miei figli sono responsabile anche penalmente?
I giudici si sono espressi più volte sul punto, stabilendo che tale comportamento non integra gli estremi del reato di “mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice” in quanto, il provvedimento giudiziale della separazione e del divorzio stabilisce solo i periodi di permanenza dei figli presso ciascun genitore durante il periodo estivo; per tale motivo non comunicare l’indirizzo non assume rilievo penale ma solo civile.
In altre parole, il reato penale di mancata esecuzione del provvedimento del giudice di cui all’art 388 c.p. si commette unicamente quando viene violato il contenuto di un provvedimento giudiziario. Ebbene, nei provvedimenti giudiziari di separazione e divorzio non viene mai menzionato l’obbligo dei genitori di comunicare il luogo di vacanze, ma solo i relativi periodi.
Tuttavia, io pretendo che i miei clienti comunichino sempre all’altro genitore i recapiti del luogo dove sono in vacanza con i figli, al fine di evitare ulteriori problemi o conflitti fra le parti e nel solo ed unico interesse dei figli minori.
E se invece voglio stare con i miei figli in vacanza anche oltre il periodo deciso dal giudice con la sentenza di divorzio /separazione?
In questo caso, il mancato rispetto del calendario concordato o stabilito dal giudice costituisce un comportamento penalmente rilevante, ex articolo 388 codice penale. Il giudice nella sentenza, infatti, specifica sempre i periodi di permanenza presso ciascun genitore e pertanto vanno rispettati alla lettera, salvo casi particolari o diversi accordi fra le parti (sempre scritti mi raccomando!)
Devo pagare io la vacanza con i miei figli? o mi deve corrispondere il 50% il padre?
Le spese per le vacanze devono essere sostenute esclusivamente dal genitore che in quel momento sta con i figli.
Quindi, il genitore non collocatario può sospendere l’assegno di mantenimento per i figli nel periodo di vacanza di sua spettanza?
Assolutamente no, non esiste alcuna sospensione o esonero per il genitore obbligato a corrispondere l’assegno, che dovrà permanere per tutti i 12 mesi dell’anno, quindi anche durante i giorni di vacanza insieme ai figli.
Ma devo chiedere il consenso dell’altro genitore se voglio partire?
Per le vacanze in Italia, non occorre il consenso dell’altro genitore, ma unicamente la comunicazione del luogo scelto e dell’indirizzo, mentre per recarsi all’estero con il figlio minore occorre il consenso dell’altro.
Difatti, come oramai tutti i genitori (separati e non) sono a conoscenza, il consenso dell’altro genitore viene espresso dinnanzi agli organi competenti per il rilascio del passaporto ovvero della carta di identità valida per l’espatrio: il rilascio di tali documenti, prevede obbligatoriamente il consenso di entrambi i genitori.