LADRI DI CASE – ABUSIVI “COL PERMESSO DEL GIUDICE

 

Il 26 aprile 2022, la trasmissione televisiva “fuori dal coro” ha mandato in onda un servizio intitolato LADRI DI CASE – ABUSIVI “COL PERMESSO DEL GIUDICE”, che riporta una realtà completamente distorta e lesiva nei confronti della signora Lacusta ripresa dalla troupe.

I giornalisti non hanno approfondito le fonti e non hanno riportato correttamente le vicende processuali, che è necessario ripercorrere brevemente.

IL CASO

Una donna (signora Diana Lacusta) intraprende una relazione sentimentale con un uomo nel 2013, con successiva convivenza e matrimonio.

Nel 2015 dall’unione, nasceva una bambina, che ad oggi ha soli 7 anni.

Nel 2016 i coniugi si trasferivano e vivevano il matrimonio nella abitazione di proprietà del marito, abitazione fotografata in trasmissione.

Nell’aprile del 2020 il coniuge (marito) depositava ricorso per separazione giudiziale.

Dopo il deposito e precisamente nell’agosto del 2020, il marito proprietario vendeva la casa dove abitava la moglie e la figlia, a tre soggetti terzi.

Solo il giorno prima del rogito, la moglie veniva a conoscenza che la casa dove abitava con il tre figli sarebbe stata venduta a terzi.

A quel punto la donna decide di rivolgersi agli Avvocati per risolvere la grave condizione in cui versava.

La signora Lacusta ha subìto delle violenze inaudite connesse alla compravendita: tre estranei avevano comprato la casa coniugale dove risiedeva insieme al marito e alla bambina; si è vista cambiata la serratura della casa da un giorno all’altro mentre la stessa era in ospedale per un intervento, i nuovi proprietari le hanno distaccato le utenze idriche ed elettriche lasciando la donna e la figlia minore senza luce e senza acqua per molte ore.

Non solo.

Successivamente la donna, per il tramite dello Studio Legale Missiaggia e lo Studio Legale Menicucci, ricorreva al Tribunale chiedendo di provvedere con urgenza all’assegnazione della casa familiare nell’interesse della figlia minore ivi residente con la madre.

Il giudice, vista l’urgenza, provvedeva con ordinanza depositata il giorno 13 novembre 2020 e con ordinanza assegnava la casa familiare alla moglie nell’interesse della figlia dei coniugi.

Gli acquirenti, come confermato anche dal venditore, erano a conoscenza che la casa fosse abitata dalla moglie e figlia del venditore tanto da ricevere una riduzione del prezzo.

COSA SUCCEDE SE LA CASA FAMILIARE VIENE VENDUTA PRIMA DELLA DELL’ASSEGNAZIONE?

Come ho già chiarito in articoli precedenti, l’istituto dell’assegnazione della casa familiare, non segue il titolo di proprietà dell’immobile; pertanto, anche se la casa è di proprietà del marito potrebbe essere assegnata alla moglie nell’interesse dei figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.  Inoltre, l’assegnazione non è un diritto reale e quindi essa non impedisce la vendita, né è opponibile ai terzi creditori. Chiaramente all’acquirente sarà sempre opponibile il diritto dell’assegnatario ad utilizzare il bene, finché ne sussistano i presupposti di legge, ossia la convivenza con figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti.

Chi acquista un immobile che il giudice ha assegnato alla ex del proprietario, acquista un immobile occupato legittimamente.

MA SE LA CASA VIENE VENDUTA POCHI MESI PRIMA DELL’ASSEGNAZIONE?

Come avvenuto nel caso mediatico ormai di dominio pubblico, e riprodotto nel servizio andato in onda il 26 aprile 2022 nella trasmissione televisiva “fuori dal coro” condotta da Giordano, la casa familiare dove abitano e risiedono la moglie con la figlia è stata venduta in pendenza di processo di separazione e pochi mesi prima del provvedimento di assegnazione.

LA DISINFORMAZIONE DEL SERVIZIO ANDATO IN ONDA NEL PROGRAMMA “FUORI DAL CORO”

La nota trasmissione televisiva “fuori dal coro” condotta da Giordano, ha mandato in onda il servizio “ladri di case – abusivi – con il permesso del giudice”, diffondendo notizie distorte.

Già il titolo del servizio è diffamatorio, soprattutto nei confronti dei Magistrati CHE AVREBBERO DATO IL PERMESSO DI ABITARE UNA CASA INDEBITAMENTE.   La signora Lacusta non è una ladra di case, bensì una donna che abita e risiede da anni in quella abitazione insieme alla figlia minore, nonché moglie dell’ex proprietario della casa.

La casa è stata venduta durante un procedimento di separazione, senza alcun rispetto per i tempi tecnici per consentire al giudice di assegnare la casa familiare.

Il giudice, contrariamente a quanto falsamente affermato dallo stesso giornalista Mario Giordano nell’introduzione al servizio, non ha permesso alla signora di abitare abusivamente la casa. Il giudice ha assegnato la casa familiare nel pieno rispetto della legge che vige in tema di separazione e nel solo rispetto del primario interesse del minore che abita la casa.

Forse Giordano non è a conoscenza del fatto che per il giudice della separazione non ha alcun rilievo la circostanza della vendita della casa, poiché gli acquirenti possono azionare i propri diritti nelle sedi competenti. In questo caso specifico il giudice della separazione ha rilevato che detta abitazione è l’abitazione dove la figlia minore dimora e dove ha costruito il centro dei suoi interessi a partire dalla sua nascita. La madre, signora Lacusta, come collocataria prevalente ha diritto pieno di abitare la casa.

Ora è chiaro e che i giornalisti del programma “fuori dal coro” non hanno riportato la realtà dei fatti, bensì unicamente la versione di un acquirente che ha comprato una abitazione in quel momento abitata dalla moglie e dalla figlia del proprietario ed in pendenza di una separazione giudiziale.

Il programma televisivo si è schierato dalla parte dell’acquirente comunicando informazioni per i telespettatori altamente lesive della persona della signora Lacusta.

I giornalisti del programma televisivo hanno esposto la signora Lacusta ad un processo mediatico senza fondamento, sottoponendola a gravi accuse e proponendo un’immagine di lei difforme dalla realtà.

La signora Lacusta, nel servizio andato in onda ha subìto gravi insulti a contenuto discriminatorio razziale a causa della sua nazionalità rumena, ha diritto di replica cn “carte alla mano” come sbandierato dal giornalista Giordano.

E noi le carte le abbiamo aggiungendo che i processi non si fanno in televisione dove non ci sono i giudici ma conduttori e spettatori i quali hanno tutto il diritto di avere notizie veritiere e complete e non spezzoni di atti su cui costruire il caso mediatico ad hoc per aizzare il pubblico contro il soggetto di turno che in questo caso è innocente e madre di una bambina di cui si prende cura.

“Fuori dal coro” ha un dovere di cronaca compiuto con fonti e ricostruzione degli eventi esatta non parziale.

Aver omesso di riferire che l’acquirente ha anche perso il giudizio possessorio che aveva intentato nei confronti della donna è grave. L’acquirente avrà dimenticato di riferire che con decreto il giudice ha stabilito che “l’immobile è stato venduto allorché non era ancora venuta meno la vita coniugale con la separazione ed allorché, dunque, i signori xxxx e Lacusta ivi abitavano e dell’immobile erano entrambi compossessori (…); vero è che con la vendita dell’immobile e la consegna delle chiavi dell’appartamento ai ricorrenti a questi ultimi è stato trasferito il compossesso del loro dante causa, ex art. 1146 c.c.; vero è anche, tuttavia, che a seguito dell’ordinanza di assegnazione della casa coniugale da parte del giudice della separazione la resistente gode all’attualità di un titolo per possedere l’immobile in via esclusiva, mentre le vicende afferenti al titolo di proprietà non rilevano in questa sede, dovendo essere risolte in sede petitoria; rilevato che in conclusione i ricorrenti non sono possessori dell’appartamento sito in via Colagrossi, 44, con la conseguenza che il ricorso va rigettato.”

È quindi chiaro che la signora Lacusta ha il diritto di abitare la casa familiare insieme a sua figlia minore, poiché vanta il diritto di assegnazione della casa, peraltro mai posseduta dall’acquirente.

Quantomeno, riservate le azioni a tutela della cliente, un diritto di replica con la fotografia anche degli atti di giudizio omessi.

 

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