Eredità e modifica dell’assegno divorzile

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

 

Mia moglie ha ricevuto una cospicua eredità dal padre, devo ancora versarle l’assegno divorzile?

 

Eredità e modifica dell'assegno divorzile

 

 

La revisione dell‘assegno divorzile è espressamente prevista dall’articolo 9 della legge sul divorzio ma non è automatica, poiché richiede l’intervento di una delle parti coinvolte nel divorzio.

La revisione dell’assegno divorzile è necessaria sia per modificare la misura dell’importo dell’assegno, sia per sopprimerlo, sia per chiederne la corresponsione precedentemente non richiesta.

Come previsto dall’articolo citato, l’assegno divorzile, può essere modificato quando “sopravvengano giustificati motivi dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Ma cosa si intende per giustificati motivi sopravvenuti?

Per giustificati motivi sopravvenuti si intendono fatti nuovi intervenuti dopo il provvedimento di cui si domanda la revisione.

 

IL CASO

Eredità assegno divorzile

Un uomo, divorziato ormai da 6 anni, si è rivolto al nostro studio chiedendoci di intervenire per far revisione l’assegno divorzile che corrispondeva alla moglie.

L’uomo, a sostegno della sua richiesta, deduceva che la moglie aveva ereditato alcuni immobili dal padre.

Abbiamo subito anticipato al nostro nuovo cliente che la sua domanda poteva essere accolta dal giudice, in quanto quei cespiti avevamo modificato la condizione economico patrimoniale della ex moglie, aumentandone la disponibilità con ulteriori fonti di reddito sopravvenute.

Per tale motivo, abbiamo proposto ricorso in modifica delle condizioni di divorzio presso il tribunale competente.

 

COME SI ORIENTA LA GIURISPRUDENZA IN QUESTI CASI?

 

assegno divorzile

 

Come stabilito in un caso analogo dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10647/2020, la revisione dell’assegno divorzile di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 9, postula l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle loro condizioni. Nello specifico, quindi, possono costituire presupposto per la revisione dell’assegno anche la non trascurabile eredità acquisita dal beneficiario dell’assegno.

CONCLUSIONI

 

In conclusione, il giudice ha accolto la nostra richiesta di modifica delle condizioni di divorzio ed ha soppresso l’assegno divorzile dovuto dal nostro cliente, poiché l’eredita devoluta alla ex moglie aveva modificato ed aumentato considerevolmente le sue condizioni reddituali.

 

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