L’AVVOCATO MISSIAGGIA OSPITE OGGI A FORUM

Stamattina alle ore 11 su canale 5 è andata in onda la puntata di Forum in cui sono intervenuta come ospite (scaricabile su Mediaset Infinity).

Il caso sottoposto, come vedremo di seguito, abbracciava molteplici temi, molto delicati ed inerenti al diritto di famiglia.

IL CASO

Una donna condivide il sogno di avere un bambino con suo marito.

La stessa, segnata dalla separazione dei suoi genitori, si era promessa di non ripetere lo stesso errore con suo figlio e sarebbe stata disposta a fare di tutto per mantenere la sua famiglia unita.

Purtroppo, ben presto la donna veniva a conoscenza della sua infertilità, pertanto decide con il marito, di ricorrere alla pratica di utero in affitto in Ucraina.

L’attesa dei nove mesi provoca una crisi all’interno della coppia: il marito conosce un’altra donna sul lavoro, della quale si innamora, e la moglie viene a conoscenza del tradimento.

Successivamente nasce il bambino in Ucraina che viene riconosciuto da entrambi i genitori; tuttavia, il marito chiede la separazione alla moglie e decide di non volersi occupare del bambino. La moglie torna in Italia per cercare di salvare il suo matrimonio e lascia il minore in Ucraina con la nonna (sua madre).

Il minore rimane ben sei mesi con la nonna in Ucraina e la madre, dopo aver visto il fallimento del matrimonio, non volendo seguire le orme dei suoi genitori, decide di non volerlo crescere.

La nonna, stante la situazione, chiede ed ottiene dall’ambasciata italiana in Ucraina di rientrare in Italia con il minore.

Una volta rientrata, la nonna ed il suo compagno chiedono al giudice di poter ottenere l’affidamento del minore. È possibile? Come funziona in Italia?

 

COSA è LA MATERNITÀ SURROGATA? COME FUNZIONA IN ITALIA?

Si parla di maternità surrogata (cd. utero in affitto) quando una donna conduce una gravidanza, per conto di persone che, per diversi motivi, non possono concepire.

La maternità surrogata non è legale in molti stati, in Italia, ad esempio, è vietata dall’art.12, comma 6, della legge n.40/2004, che disciplina anche la PMA. La predetta norma stabilisce infatti che “Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza (…) la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.;

 

SE GENITORI NON ACCUDISCONO IL FIGLIO COSA SUCCEDE?

Il nostro Codice Civile obbliga i genitori a provvedere al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, anche se nati al di fuori del matrimonio, assecondandone le inclinazioni, le capacità e le aspirazioni. Pertanto, i genitori che tengono comportamenti gravemente pregiudizievoli verso i figli, rischiano di perdere la responsabilità genitoriale.

In caso di perdita della responsabilità genitoriale, i nonni, in che modo possono intervenire?

 

I NONNI POSSONO ADOTTARE/OTTENERE AFFIDAMENTO DEI NIPOTI IN ITALIA?

Con la legge di riforma del 2013 il legislatore ha ampliato i diritti ed i doveri dei nonni, figure essenziali per la crescita dei minori purtroppo messe in disparte per troppo tempo. Difatti, il D.Lgs. 28/12/2013, n. 154 disciplina anche i diritti ed i doveri degli ascendenti verso i nipoti minorenni. In particolare, l’art. 317 bis, cod. civ., stabilisce che i nonni hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, e pertanto possono ricorrere al giudice quando tali diritti gli vengono negati.

Inoltre, art. 316 bis, cod. civ. stabilisce che qualora i genitori non abbiano i mezzi sufficienti per mantenere i figli, gli altri ascendenti, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri.

Tuttavia, la legge n. 184 del 1983 non consente ai nonni di adottare i nipoti minorenni, ma unicamente di prendersene cura, in qualità di figure sostitutive dei genitori.

CONCLUSIONI

Il giudice di Forum, considerato il disinteresse espresso dai genitori nei confronti del figlio, ha dichiarato la decadenza della responsabilità genitoriale ed al contempo ha nominato la nonna tutore e affidataria del minore.

In conclusione, il giudice, come richiesto dalla legge, ha preso in considerazione unicamente l’interesse del minore, che in questo caso era quello di continuare ad essere accudito dalla nonna.

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