MANTENIMENTO DIRETTO E AFFIDAMENTO CONDIVISO

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

“L’affidamento condiviso, implica il mantenimento diretto del figlio?”

 

 

Il dovere di mantenimento dei figli, fino a quando i genitori coabitano, grava su entrambi in proporzione delle rispettive capacità economiche.

Quando i genitori interrompono la coabitazione, sarà il genitore che si allontana dalla casa familiare a dover corrispondere un contributo mensile per il mantenimento della prole.

Solitamente, il contributo al mantenimento dei figli viene corrisposto mensilmente al genitore collocatario, ossia a quello con i cui i figli coabitano prevalentemente.

 

COSA SI INTENDE PER MANTENIMENTO DIRETTO?

 

 

Il mantenimento diretto è l’assistenza economica che il genitore separato dà ai propri figli provvedendo direttamente a soddisfare le loro esigenze e non versando un assegno periodico all’altro genitore.

 

Tale modalità di mantenimento è stata introdotta dalla riforma del 2006 sull’affidamento condiviso, e si realizza quando il genitore è chiamato a provvedere direttamente ai bisogni del figlio.

 

La giurisprudenza ha escluso l’automatica corrispondenza tra affidamento condiviso e mantenimento diretto evidenziando che l’articolo 155 c.c. conferisce al giudice ampia discrezionalità nello stabilire la modalità di mantenimento, con il limite della sola salvaguardia dell’interesse morale materiale della prole.

 

Il problema del mantenimento diretto si pone nel caso del collocamento paritario dei figli: ossia quando i figli hanno pari tempi di permanenza con ciascun genitore, poiché in tal caso non è necessario versare un assegno di mantenimento, ed il genitore provvede in modo diretto alle spese che servono al mantenimento dei figli.

 

Ciò posto, è possibile che in caso di affidamento condiviso e collocamento prevalente, ciascun genitore provveda direttamente al mantenimento del figlio?

 

COSA HA STABILITO LA CASSAZIONE?

 

 

In caso di affido condiviso, la Cassazione non condivide l’ipotesi che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio, senza corrispondere nulla all’altro genitore.

 

La Corte di Cassazione, infatti, è intervenuta più volte sul punto, escludendo che l’affido condiviso implichi, il fatto che ciascuno genitore debba provvedere paritariamente in modo diretto ed autonomo al mantenimento dei figli.

In particolare, la Corte di Cassazione stabilisce che: “l’affido condiviso implica una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio, nell’interesse morale e materiale di quest’ultimo, al quale deve essere garantito una situazione il più confacente possibile al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. I casi in cui una vita perfettamente “suddivisa” tra i due genitori sono molto rari, per questo motivo è necessario che l’altro genitore contribuisca con il versamento di un assegno che consentirà al figlio di risentire il meno possibile della crisi familiare, sia sotto il profilo della quotidianità e delle sue abitudini, sia del suo tenore di vita. (cfr. Cass. Ordinanza n. 1722 del 16 giugno 2021)

 

CLICCA QUI PER UNA CONSULENZA ONLINE 
su questo ed altri argomenti.

Chiama Ora