STATO DI ABBANDONO E ASSENZA DEI GENITORI

 

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

“La figura materna è assente, può essere richiesto lo stato di abbandono?”

 

 COSA SI INTENDE PER STATO DI ABBANDONO DEL MINORE?

 

La nozione di stato di abbandono non viene definita dal legislatore del 1983, che ha preferito adottare una clausola generale che lascia all’interprete una valutazione adeguata alle diverse realtà personali, sociali e ambientali del caso.

 

La legge n. 184 del 1983, art. 1, precisa, infatti, che è diritto del minore vivere e crescere nella propria famiglia di origine, ma ciò fino a che non sussista  una situazione di abbandono, la quale, ai sensi dell’art. 8 stessa Legge, consiste nella mancanza di assistenza materiale e morale, grave ed irreversibile.

Per tali motivi la sussistenza dell’abbandono è il presupposto per la dichiarazione di adottabilità del minore.

 

La situazione di abbandono di un minore può ricorrere in due circostanze, sia quando lo stesso sia figlio di ignoti, ovvero orfano, sia quando la famiglia sussiste ma il comportamento dei genitori è tale da rilevare stato di abbandono.

 

L’assenza dei genitori può determinare lo stato di abbandono?

 

Come è stato specificato più volte dalla Corte di Cassazione lo stato di abbandono

che giustifica la dichiarazione di adottabilità ricorre allorquando i genitori non sono in grado di assicurare al minore le cure materiali, il calore affettivo e l’aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità e la situazione non sia dovuta a forza maggiore di carattere transitorio ( in tal senso Cass. n. 5580 del 04/05/2000; Cass. n. 4503 del 28/03/2002).

 

IL CASO

 

 Un minore, neonato di pochi mesi, era stato vittima di un grave episodio di maltrattamenti, che gli aveva causato lesioni cerebrali.

Conseguentemente alla denuncia dell’AUSL, si era avviato un procedimento penale a carico di entrambi i genitori e la proposizione del ricorso del PM presso il Tribunale per i Minorenni per l’adozione delle misure a tutela del minore.

 

L’intervento dei Servizi Sociali incaricati dal Tribunale per i minorenni, aveva consentito di accertare la sussistenza di una complessiva situazione di grave pregiudizio del minore in ragione della situazione familiare e delle riscontrate carenze e fragilità genitoriali, in particolare della madre.

 

Difatti, nel periodo in cui madre e figlio erano stati accolti in comunità, la donna

aveva mostrato gravi carenze nella cura e nella soddisfazione dei bisogni primari del bambino.

La suprema corte di Cassazione dopo aver specificato che ai sensi dell’art. 1 l. n. 184 del 1983, è diritto del minore vivere e crescere nella propria famiglia di origine, fino a che non sussista una situazione di abbandono, la quale, ai sensi dell’art. 8 stessa legge, consiste nella mancanza di assistenza materiale e morale, grave ed irreversibile. Confermava, nella specie, lo stato di abbandono del minore in ragione dell’assenza di idoneità genitoriale della madre, degli episodi di maltrattamenti subiti dal bambino e della sostanziale assenza di rapporti tra madre e figlio (Cassazione civile sez. I, 13/07/2021, n.19946).

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