A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
“Se beneficio dell’assegno di mantenimento ed intraprendo una nuova relazione, perdo il diritto a riceverlo?”
Com’è noto, l’assegno di mantenimento è un contributo di carattere economico che può essere disposto dal Tribunale, ovvero concordato liberamente tra le parti. Tale contributo viene versato al coniuge più debole economicamente dopo la separazione.
La determinazione di tale contributo non è mai definitiva, poiché può sempre subire delle modifiche nel corso del tempo. Difatti, il miglioramento della condizione economica del coniuge beneficiario dell’assegno, potrebbe giustificare una riduzione dell’importo versato.
LA NUOVA CONVIVENZA DEL CONIUGE ECONOMICAMENTE PIÙ DEBOLE PUÒ INFLUENZARE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO?
La Suprema Corte di Cassazione è sempre stata chiara sul fatto che, l’instaurazione di una vera e propria convivenza more uxorio, comporta la decadenza dell’assegno di mantenimento. Tale revoca non è mai automatica poiché viene richiesta la pronuncia del Tribunale, previa verifica di tutte le circostanze dedotte dal richiedente.
Tuttavia, se fino a poco tempo fa era richiesta una stabile convivenza more uxorio per far decadere il diritto a percepire il mantenimento, recentemente la giurisprudenza ha cambiato indirizzo.
A ben vedere, una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. 2732/2018), ha sottolineato, che l’ex coniuge può perdere il diritto a percepire l’assegno di mantenimento, anche senza una stabile convivenza.
Secondo quest’ultimo indirizzo, anche una semplice relazione sentimentale, può essere motivo di revoca dell’assegno di mantenimento.
Come si sarà orientata la giurisprudenza successiva a questa sentenza?
COSA HA STABILITO RECENTEMENTE LA CASSAZIONE?
Nella recentissima sentenza n. 28995/2020, la Suprema Corte di Cassazione si è occupata di una richiesta di revocare l’assegno di mantenimento riconosciuto al coniuge più debole in seguito all’instaurazione di una nuova relazione stabile e duratura.
Nel caso che ci occupa, una donna, successivamente al divorzio, intraprendeva una relazione stabile e duratura con un uomo, senza convivenza.
La Corte d’Appello aveva comunque disposto al ricorrente di corrispondere ogni caso alla ex moglie l’assegno divorzile rigettando il ricorso nel quale lo stesso chiedeva la revoca dell’assegnazione della casa coniugale.
Ebbene, in tal caso, la Suprema corte ha seguito l’orientamento su descritto secondo cui è sufficiente, anche una semplice relazione sentimentale “non suggellata da una vera e propria convivenza”.
La Cassazione specifica infatti che: “quello della ex moglie col nuovo compagno è un rapporto caratterizzato da ufficialità, nonché fondato sulla quotidiana frequentazione con periodi più o meno lunghi di piena ed effettiva convivenza e pertanto il diritto all’assegno divorzile […] può essere revocato nel caso in cui il coniuge più debole abbia una relazione sentimentale con periodi più o meno lunghi di convivenza, tanto da considerare come stabile la nuova unione.”
In conclusione, ai fini della revoca del mantenimento rileva anche la scelta di un coniuge di concludere la propria vita matrimoniale intraprendendo una relazione sentimentale (quantomeno stabile), a prescindere dalla convivenza con il nuovo partner.