A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea
Quando si può procedere ad esecuzione forzata sui beni costituiti in fondo patrimoniale?
QUALE È LA FINALITÀ DEL FONDO PATRIMONIALE?
Il fondo patrimoniale costituito ex art. 167 c.c., impone un vincolo di destinazione su determinati beni, per far fronte ai bisogni della famiglia, e conseguentemente ai sensi dell’art. 170 c.c., “la esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia”.
Ciò posto, nel caso un cui sorga una controversia sulla assoggettabilità dei beni ad esecuzione forzata deve, primariamente, accertarsi che il debito sia stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia.
Cosa si intende per debito contratto per i bisogni della famiglia?
Il debito contratto per i bisogni familiari, è ogni vincolo obbligatorio idoneo a determinare un arricchimento indiretto del nucleo familiare.
I bisogni familiari sono sia quelli relativi alle necessità essenziali o indispensabili della famiglia, sia quelli relativi alle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della stessa, in particolare quelli da intendersi necessari allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere economico della famiglia, concordato ed attuato dai coniugi. A ben vedere, restano escluse solo le esigenze voluttuarie e caratterizzate da intenti meramente speculativi (in tal senso: Cass. Civ., sez. VI, 23/8/2018, n. 20998).
COSA HA STABILITO LA CORTE DI CASSAZIONE?
La Corte di Cassazione in primo luogo stabilisce che una volta costituito il fondo patrimoniale, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo va ricercato non già nella natura delle obbligazioni (legale o contrattuale), ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni della famiglia (Cass. n. 15862/2009).
Pertanto, in tema di fondo patrimoniale, nel concetto di debiti contratti per soddisfare i “bisogni della famiglia” non rientrano tutti gli obblighi assunti da un coniuge per incrementare la ricchezza familiare, ma solo quelli «inerenti all’attività di lavoro dei coniugi, se da tale attività la famiglia trae i mezzi di mantenimento”.
La cassazione ha, infatti, riconosciuto che i beni vincolati nel fondo patrimoniale non sono suscettibili di esecuzione forzata se il debito contratto da uno dei coniugi eccede il dovere che egli ha di procurarsi il fabbisogno occorrente per adempiere al suo obbligo di contribuzione per il mantenimento della famiglia e dei figli, come nel caso di debito contratto per “esigenze di natura voluttuaria” o per “interessi meramente speculativi” (Cassazione civile sez. trib., 07/06/2021, n.15741).
In conclusione, se il debito viene contratto per esigenze superflue al fabbisogno della famiglia, non si potrà procedere all’esecuzione forzata dei beni costituiti in fondo patrimoniale.