Quando nasce un bambino i cui genitori sono uniti in matrimonio la denuncia di nascita può essere resa indifferentemente dalla mamma o dal papà ed è valida per entrambi, considerato che il figlio che nasce all’interno del matrimonio per la legge, è figlio del marito e della moglie.
Quando invece il bambino nasce da genitori non sposati è necessario un riconoscimento per ciascun genitore ai fini della attribuzione dello stato di maternità e di paternità.
Ciò avviene tramite l’atto di riconoscimento o la dichiarazione giudiziale da parte del Tribunale a seguito di procedimento attivato dalla parte interessata.
Riconoscimento di figlio naturale
Il figlio nato da genitori non uniti in matrimonio può essere riconosciuto da uno solo o da entrambi i genitori congiuntamente al momento della nascita.
Nel caso in cui il bambino, alla nascita, sia stato riconosciuto da un solo genitore, sarà sempre possibile, nel futuro, il riconoscimento da parte dell’altro con apposita dichiarazione davanti all’ufficiale dello stato civile, al Giudice Tutelare o ad un Notaio, che può redigere un atto pubblico o un testamento.
Se il figlio che deve essere riconosciuto ha compiuto il quattordicesimo anno di età deve necessariamente dare il suo assenso al riconoscimento.
Se il figlio riconosciuto ha meno di 14 anni il genitore che per primo lo ha riconosciuto deve esprimere il suo consenso al riconoscimento da parte dell’altro genitore.
Cosa succede se il genitore non dà l’assenso al riconoscimento?
L’art. 250 del codice civile prevede che in mancanza di assenso, il genitore che intende procedere al riconoscimento può depositare ricorso al tribunale competente per far pronunciare l’autorizzazione al riconoscimento.
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il genitore che ha già riconosciuto il figlio può proporre opposizione al riconoscimento, indicando le motivazioni sottese al diniego.
Il giudice potrà decidere di ascoltare il figlio che abbia compiuto gli anni 12.
Dopo l’attività istruttoria, che può comprendere anche l’esame del DNA, qualora il genitore sostenga che il Ricorrente non sia il padre biologico, il giudice pronuncerà l’autorizzazione o il diniego al riconoscimento.
Nel caso in cui pronunci sentenza che tiene luogo del consenso mancante, regolamenterà anche l’affidamento ed il mantenimento del figlio.
Gli effetti del riconoscimento
A tutela del figlio, il riconoscimento è irrevocabile ed è nulla qualsiasi clausola che intenda limitare gli effetti del riconoscimento.
Il riconoscimento del figlio retroagisce fino al momento della nascita del bambino, con i conseguenti diritti e doveri di genitore.
Se il riconoscimento è stato effettuato all’interno di un testamento, questo avrà effetto dalla morte del testatore ed sarà valido anche in caso di revoca del testamento.
Inoltre il riconoscimento produrrà effetti non solo per i genitore ma anche per i parenti del medesimo.
L’art. 262 del codice civile prevede che il genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento dà il cognome al figlio; se effettuato da entrambi i figlio prenderà il cognome del padre.
La dichiarazione giudiziale di paternità
Il riconoscimento è un atto discrezionale e unilaterale del genitore, ma questo non può pregiudicare gli interessi del figlio che ha il diritto di essere mantenuto e cresciuto dai genitori.
Il figlio può pertanto rivolgersi al tribunale (nell’interesse del minore può proporre l’azione anche il genitore che ha già riconosciuto il figlio) per richiedere la dichiarazione giudiziale di paternità.
L’articolo 274 del codice civile prevede che l’azione deve essere ammessa in via preliminare dal tribunale solo quando concorrono specifiche circostanze tali da far apparire giustificata l’azione, prima dell’inizio del procedimento vero e proprio.
La prova del rapporto di filiazione può essere fornita con ogni mezzo istruttorio, tuttavia la dichiarazione della madre è priva di valore.
Il maggiormente attendibile e più utilizzato, ad oggi, è il test del DNA che può fornire prova certa della paternità. Il genitore non può essere obbligato a sottoporsi al test del DNA, ma in caso di rifiuto questo elemento può essere valutato come una prova dal giudice.
Come descritto, appare difficile ad oggi sfuggire ai propri doveri di genitore, poiché gli studi rilevano sempre di più che la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio è necessaria ed equilibratrice del suo benessere psicofisico e quindi di una sana e serena crescita.
Infatti, anche nei casi famosi della cronaca rosa (vedi ad esempio il caso Maradona) dopo anni di battaglie e di contrasti, il miglior interesse del figlio (e anche del nipote!) si è realizzato!