Collocazione in affidamento familiare del minore, il recente punto della Cassazione

A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia e dell’Avv. Maria Giulia Fenoaltea

Con ordinanza n. 16569/2021 depositata l’11 giugno 2021 , la Corte di Cassazione ha trattato il tema del collocamento in affidamento familiare, accogliendo il ricorso dei genitori a cui era stato tolto l’affidamento della figlia con collocazione temporanea presso la famiglia della zia paterna.

Il caso

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, a seguito di perizie psicologiche e sull’idoneità genitoriale del marito e della moglie, veniva disposta la collocazione temporanea della figlia presso la famiglia della zia paterna, la sospensione degli incontri tra la minore e la madre e un incontro settimanale con il padre. La situazione del nucleo familiare doveva essere monitorata dai servizi sociali relazionando anche su miglioramenti dei genitori.

Contro questo provvedimento entrambi i genitori, con reciproci appelli, hanno promosso impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello di Torino.

La Corte di Appello ha rigettato l’impugnazione e confermato i provvedimenti emessi dal Tribunale.

Avverso il rigetto, hanno proposto ricorso per Cassazione, in via principale il padre ed in via incidentale la madre.

Con i primi tre motivi di ricorso il padre sostiene che la decisione sia pregiudizievole per la figlia e che le risultanze della CTU non siano state valutate attentamente. Rileva inoltre che la Corte d’Appello non ha provveduto all’ascolto della minore e dei nonni, nonostante sia stato espressamente richiesto.

La madre, invece, solleva il carattere temporaneo dell’affidamento (che non potrebbe superare i ventiquattro mesi prorogabili) con la funzione di consentire una graduale ricomposizione del rapporto con la famiglia di origine. Infatti al momento del ricorso la minore era in affidamento dalla zia paterna da quasi cinque anni.

La decisione n. 16569/2021 della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con l’ordinanza in esame enuncia i principi cardine dell’affidamento familiare dei figli minori previsto dalla Legge del 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla Legge del 28 marzo 2001, n. 149.

Rileva la Corte che tale istituto è “limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori ai sensi dell’art. 333 c.c., ovverosia il diritto del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine.”

Infatti l’affidamento è volto a tutelare il diritto del minore a crescere nella propria famiglia di origine e mira al ripristino della responsabilità genitoriale ed alla rimozione delle situazioni di difficoltà e disagio che hanno causato l’affidamento ad altra famiglia.

La Suprema Corte specifica inoltre che “costituisce presupposto imprescindibile dell’affidamento familiare, l’ascolto del minore che ha compiuto gli anni dodici e anche del minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento (L. n. 183 del 1984, art. 4, comma 1)”.

Rileva poi che il provvedimento di affidamento familiare deve indicare le motivazioni sottese nonché i tempi e modi dei poteri conferiti alla famiglia affidataria. Fondamentale è anche la disciplina dei rapporti con il nucleo familiare originario per tutelare e mantenere il rapporto con il figlio.

Deve essere disposto dai servizi sociali un programma di assistenza con relazioni semestrali sull’evoluzione delle condizioni che hanno portato all’affidamento familiare.

In tema di durata dell’affidamento la Corte di Cassazione evidenzia la differenza con la pronuncia di adottabilità.

Rileva infatti che i due istituti si differenziano “in quanto la mancanza di “un ambiente familiare idoneo” è considerata, nel primo caso, temporanea e superabile con il detto affidamento, mentre, nel secondo caso, insuperabile e tale da non poter essere ovviata se non per il tramite della dichiarazione di adottabilità”.

Alla luce di questo principio appare evidente che il provvedimento con cui viene disposto l’affidamento familiare deve indicare il periodo di durata ed eventuale proroga, che non può essere indeterminata.

Alla scadenza del termine, il giudice dovrà valutare il rientro nella famiglia di origine del minore (qualora sia cessata la causa ostativa) o l’eventuale pronuncia dello stato di adottabilità, ascoltando, se del caso, nuovamente il figlio minore.

In conclusione la Corte di Cassazione accoglie il ricorso, per  evidenziando i seguenti errori:

  • Non risulta svolto l’ascolto del minore senza motivare le ragioni
  • Non è stata indicata la durata dell’affidamento familiare
  • Non è stato rilevato un conflitto di interessi tra la minore e i genitori, che avrebbe comportato la nomina del curatore speciale
  • Non sono stati ascoltati i nonni e non sono stati neppure menzionati nel provvedimento.

Con queste esplicite indicazioni, la Suprema Corte rinvia alla Corte di Appello di Torino per la riforma della sentenza, sulla base del perimetro tracciato.

 

 

 

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