L’8 aprile 2021 il Tribunale di Brindisi ha integrato le precedenti linee guida del 2017 in tema di separazione dei coniugi, sia consensuale che giudiziale.
Il modello, sottoscritto anche dal Presidente del Tribunale, contiene un fac-simile del ricorso per separazione coniugale prevedendo, in via principale, tempi paritetici con ciascun genitore e mantenimento diretto dei figli.
Affido condiviso e tempi paritetici
Il principio di bigenitorialità prevede il diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche in caso di separazione e divorzio, come previsto dall’art. 337ter del codice civile.
In attuazione di questo principio il Tribunale di Brindisi, nel modello recentemente pubblicato, prevede in via ordinaria l’affidamento condiviso del figlio e tempi paritetici da trascorrere con ciascun genitore.
Questo in via principale; invece nel caso in cui ci siano degli impedimenti all’attuazione di tempi di frequentazione paritetici, quali ad esempio la distanza tra le abitazioni dei genitori o impegni di lavoro, questi dovranno essere dettagliatamente motivati, per permettere al giudice una valutazione complessiva degli interessi del figlio.
Si può naturalmente derogare all’affidamento condiviso quando questo sia pregiudizievole e contrario all’interesse del minore. In detto caso sarà il giudice a valutare ed eventualmente stabilire l’affidamento esclusivo del figlio ad un dei due genitori.
Mantenimento diretto dei figli
Il modello del Tribunale di Brindisi, quale diretta conseguenza dell’affidamento condiviso con tempi paritetici, prevede in via principale ed ordinaria il mantenimento diretto dei figli da parte ci ciascun genitore.
Questo presuppone che non sia disposto alcun assegno di mantenimento e che ogni genitore provvede a quanto necessario per il figlio nei giorni di propria spettanza (comprese spese di istruzione, sport, ecc…).
Le ulteriori spese imprevedibili saranno ripartite proporzionalmente alle risorse dei genitori.
In via subordinata, in caso di sperequazione tra oneri e risorse di un genitore, potrà essere previsto un assegno perequativo mensile. Le spese sia prevedibili che imprevedibili saranno comunque sostenute dal genitore nel giorno che trascorre con il figlio.
Inoltre può essere previsto un mantenimento “indiretto”, mediante la corresponsione di un assegno mensile, qualora il figlio non trascorra tempi paritetici con i genitori, ottemperando così al pagamento delle spese necessarie anche nei giorni che sarebbero di spettanza del genitore non collocatario.
Relazioni familiari e decisioni di maggior interesse
Il modello prevede anche che i genitori possano concordare le persone di riferimento a cui lasciare in custodia il figlio in caso di sopraggiunti impegni lavorativi e/o familiari, indicando dettagliatamente nome e cognome.
Prevede anche il diritto del figlio a mantenere rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale che i genitori si devono impegnare a garantire e non ostacolare.
Nell’accordo o ricorso unilaterale i genitori possono indicare anche le modalità di una congrua gestione di una eventuale altra relazione sentimentale del genitore, prevedendo un tempo minimo prima del quale il nuovo partner non può essere presentato al figlio.
Il Tribunale di Brindisi inserisce anche l’accordo dei genitori sulla scuola che frequenta e frequenterà il figlio con indicazione dettagliata, prevedendo anche lo sport che i genitori intendono far svolgere al minore.
Il modello richiede anche l’inserimento del nome del pediatra e del dentista di riferimento del figlio con indirizzo dello studio e contatti.
Conclusioni sul modello del Tribunale di Brindisi
La compilazione del modello, in caso di disaccordo, può favorire la coordinazione dei rispettivi intenti dei genitori, sulla regolamentazione della vita familiare una volta cessata la convivenza.
La coordinazione può avvenire ad opera degli avvocati, che poi potranno racchiudere l’accordo in una negoziazione assistita, o potrà favorire il giudice nella decisione finale, provvedendo così in modo più rispondente alle necessità del figlio.
Infatti non sempre il mantenimento diretto può essere attuato. Il piano genitoriale con la determinazione delle spese e del genitore che le corrisponde è presupposto indefettibile per evitare che la persona di età minore venga penalizzata. In buona sostanza deve essere impedito che il mantenimento diretto venga confuso con mancanza di mantenimento a scapito del bambino o adolescente.
E per fare ciò è necessario che ciascun genitore sia responsabile nell’interesse dei più piccoli. Peraltro è doveroso che il giudice verifichi effettivamente ciascuna spesa e le capacità economiche di entrambi i genitori affinché venga garantita la corresponsione delle spese da parte di ciascuno.
Tuttavia l’Avv. Maria Luisa Missiaggia dichiara “Io non sono d’accordo sul mantenimento diretto perché presuppone che entrambi abbiamo un piano dettagliato ed esaustivo su come crescere il figlio. Peraltro le esigenze mutano e dunque affidarsi ad un mantenimento diretto potrebbe significare non garantire il figlio. Sarei favorevole maggiormente alla creazione di un fondo con somme da versare mensilmente in relazione alle capacità economiche ed alla cura che ciascun genitore profonde per il figlio in base ai parametri che già il codice prevede.”