La relazione stabile anche senza convivenza revoca l’assegno divorzile

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 12335 del 2021 conferma.

 Con ordinanza n. 12335 del 2021 depositata il 10 maggio 2021, la Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell’assegno divorzile alla moglie che ha una relazione stabile con un terzo. 

Il caso

Nel 2018 il Tribunale di Salerno ha revocato l’assegno divorzile versato dal marito alla moglie, sul presupposto che la stessa aveva una relazione stabile con un nuovo compagno nonostante la stessa avesse dichiarato di frequentarsi “con una persona ma di non avere una relazione stabile”. Tra l’altro, per il Tribunale di Salerno l’elemento indiziario che confermava la stabilità della relazione era il fatto che il nuovo compagno aveva prestato fideiussione per il canone di locazione della signora.

La moglie avverso questa decisione proponeva appello che veniva rigettato per i seguenti motivi:

  • “l’esistenza, per la parte richiedente, di una relazione stabile con un terzo assimilabile all’unione coniugale, conduce a negare l’assegno Nel caso in esame la fideiussione prestata dal nuovo compagno dimostra l’esistenza di una relazione stabile caratterizzata da una “sostanziale convivenza”;
  • L’indizio che la signora abbia potuto pagare, sin dall’anno 2007, un canone di locazione di euro 650,00 dimostra un’autosufficienza economica ed un equilibrio delle posizioni reddituali degli ex coniugi.

La Corte d’Appello di Salerno riteneva pertanto idonee entrambe le motivazioni per negare l’assegno divorzile.

La moglie ricorreva allora in Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello si fosse pronunciata in violazione e falsa applicazione della legge sul divorzio.

La Suprema Corte, esaminando il ricorso, puntualizzava l’orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità:

  • “La instaurazione, da parte del coniuge divorziato, di una nuova famiglia, ancorchè di fatto, rescindendo ogni connessione con il timore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge”;
  • “Non occorre la prova della modificazione in meglio della condizione economica del coniuge cui veniva versato l’assegno […] in quanto l’intervenuta convivenza fa cessare automaticamente il diritto all’assegno divorzile.”

Condividendo questi principi, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12335/2021, ha rigettato l’impugnazione della moglie evidenziando che, nel caso de quo, emergevano ben due elementi indiziari della nuova stabile relazione: la frequentazione ammessa in primo grado dalla moglie e la fideiussione prestata dal nuovo compagno sin dal 2007.

La pronuncia è innovativa poiché, sulla scia di una precedente ordinanza n. 22604/2020, la Corte di Cassazione ha confermato la revoca dell’assegno anche in assenza di una stabile convivenza riconosciuta per legge, sul presupposto della stabilità del nuovo rapporto sentimentale che recide definitivamente qualsiasi legame con la precedente vita matrimoniale.

Tribunali di merito che hanno revocato l’assegno divorzile per nuove nozze o autosufficienza economica

Tribunale La Spezia, 20/06/2018: La revoca dell’obbligo di corrispondere l’assegno divorzile a seguito di nuove nozze contratte dal beneficiario opera automaticamente non necessitando di alcun vaglio del giudice. Le somme corrisposte dopo il nuovo matrimonio devono essere restituite.

Tribunale Firenze sez. I, 14/06/2017, n.2097: Deve essere revocato l’assegno divorzile quando non venga fornita prova della mancanza di autosufficienza economica e risulti invece la presenza di un reddito modesto che permetta al beneficiario di vivere dignitosamente.

Tribunale Spoleto, 14/03/2018, n.2846: l’incremento del patrimonio del beneficiario a seguito di eredità paterna, giustifica la revoca dell’assegno divorzile per il mutamento di condizione economica ed il venir meno della mancanza di autosufficienza economica.

Corte Appello Milano, 16/11/2017, n.4793: il mutato orientamento in tema di individuazione dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, in considerazione dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge, può determinare, sulla base di sopraggiunte valutazioni e motivazioni, la revoca dell’assegno divorzile. A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia

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