Affidamento esclusivo provvisorio

Cos’è l’affidamento esclusivo?

Al concludersi di un matrimonio, o di un rapporto sentimentale, quando sono presenti dei minori, diventa fondamentale disciplinare con quale genitore il bambino dovrà vivere e che tipo di frequentazione dovrà avere con il genitore non convivente. Solitamente si tende a prediligere l’affido condiviso, per garantire il diritto alla bigenitorialità ed il diritto del bambino di crescere avendo rapporti con entrambi i genitori. Vi sono, però, alcune situazioni in cui l’affido condiviso può non essere la soluzione migliore nell’interesse del minore ed in cui è, dunque, più opportuno procedere con l’affido esclusivo ad uno dei due genitori.

Il criterio fondamentale a cui il giudice deve rifarsi per le decisioni sull’affidamento dei minori è costituito solamente dall’interesse morale e materiale della prole. La Cassazione ha infatti più volte ribadito questo concetto: “In tema di affidamento dei figli minori, questa Corte ha infatti ribadito costantemente che il criterio fondamentale al quale deve attenersi il giudice della separazione o del divorzio è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, previsto in passato dall’art. 155 ed oggi consacrato nell’art. 337-quater cod. civ., il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico in ordine alla capacità del padre e della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno di essi ha svolto in passato il proprio ruolo, ed in particolare alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore” Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 19/07/2016 n° 14728.

Sarà quindi compito del giudice trovare la soluzione più idonea a ridurre i danni che deriveranno dalla disgregazione del nucleo familiare così da tutelare al massimo il minore.

Alcuni dei casi più comuni che portano all’affidamento esclusivo dei minori sono quelli dei maltrattamenti in famiglia. È, infatti, non considerato in grado di avere cura del proprio figlio il genitore che maltratta il figlio stesso, o il coniuge.

Il caso dello Studio Legale Missiaggia

Affidamento esclusivo provvisorio per possibili maltrattamenti in famiglia

Decreto n.1334 del 9 settembre 2020 Tribunale Civile di Roma Sezione I

 

È questo un caso affrontato dalla Studio Legale Missiaggia in cui la violenza economica del padre ed il presunto maltrattamento nei confronti dell’ex compagna ha fatto si che si rendesse necessario un supporto tecnico per la valutazione della condizione psicologica della figlia minore e per la valutazione delle capacità genitoriali di entrambe le parti, le modalità di affidamento, collocamento e frequentazione della bambina con ciascuno dei genitori.

Il tribunale, nel disporre l’accertamento peritale nell’ambito dell’ordinanza presidenziale, ritiene però necessario disporre anche l’affidamento esclusivo provvisorio della bambina presso la madre e di disporre gli “incontri protetti” (alla presenza di una persona di fiducia della madre) della bambina con il padre. La decisione del Tribunale di Roma è anche presa in virtù del fatto che vi è un procedimento pendente in capo al padre per maltrattamenti in famiglia ex articolo 572 c.p.  con necessità dello stesso Tribunale di “acquisire copia degli atti del procedimento penale iscritto nei confronti di X e pendente presso la Procura della Repubblica di Roma in relazione al quale è stato emesso avviso ex art.415 bis cpp per il reato di maltrattamenti in famiglia”.

affidamento esclusivo

È evidente, dunque, come la pendenza di un processo per maltrattamenti a carico del padre, per quanto ancora alla fase di chiusura delle indagini e quindi soggetto alle opposizioni in caso di rinvio a giudizio, sia sufficiente per un provvedimento in via provvisoria ed urgente di affido esclusivo della bambina alla madre e per la disposizione delle visite solo previa presenza di una persona di fiducia della madre. Questo proprio in funzione della predetta necessità di tutela psico-fisica del minore che non deve correre il rischio di subire alcun maltrattamento o comportamento coercitivo.

Nello stesso 415bis a cura della procura di Roma è evidenziata quella violenza economica dell’uomo per aver versato solo 100 euro al mese al fine di evitare il ravvisarsi del reato ex art. 570 bis cp. Circostanza invece che il PM Calaresu del pool antiviolenza ha sapientemente riconosciuto.

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A cura dell’Avv. Maria Luisa Missiaggia, con la collaborazione di Ludovico Raffaelli

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